TJMK Italiano: Elenco completo dei rapporti
1. LE PRINCIPALI PROVE
1-1 Clicca qui: Omicidio Meredith: Enorme Lista Di Prova Della Colpevolezza Dell’omicidio (Marcello)
2. VERITÀ DEL PROCURATORE
2-1 Clicca qui: Ecco l’intervista integrale a Mignini che il reportage della CNN avrebbe dovuto rispecchiare #1 (Skeptical Bystander)
2-2 Clicca qui: Ecco l’intervista integrale a Mignini che il reportage della CNN avrebbe dovuto rispecchiare #2 (Skeptical Bystander)
2-3 Clicca qui: Ecco l’intervista integrale a Mignini che il reportage della CNN avrebbe dovuto rispecchiare #3 (Skeptical Bystander)
2-4 Clicca qui: Giuliano Mignini: L’Intervista di Lorenzo Lamperti (Redattori)
3. SOLLECITO, KNOX, GUEDE
3-1 Clicca qui: Il libro disonesto di Raffaele Sollecito che attacca molte persone (Sollecito)
3-2 Clicca qui: Il libro disonesto di Amanda Knox che attacca molte persone (Knox)
3-3 Clicca qui: I libri di Amanda Knox e di Raffaele Sollecito sotto processo in Italia (Redattori)
3-4 Clicca qui: La storia di Rudy Guede sta in piedi, ecco perché” (Redattori)
4. GANG MULTIMEDIALE CORROTTA
4-1 Clicca qui: Francesco Sforza e come la campagna Knox-Mellas ha diffuso alacremente le sue false affermazioni (Ergon)
4-2 Clicca qui: Traduzione Del Testo Originale Di Saul Kassin, Che Mette Evidenza Le Sue False Affermazioni (ZiaK)
4-3 Clicca qui: E’ Spregevole Che La Ragazza Condannata Per Avere Ucciso Mia Figlia Sia Diventata Una Celebrità (Redattori)
5. I TRIBUNALI CORROTTI
5-1 Clicca qui: Dott Marasca e Dott Bruno: Perche’ le vostre “motivazioni” sono un’offesa alla giustizia Italiana #1 (James Raper)
5-2 Clicca qui: Dott Marasca e Dott Bruno: Perche’ le vostre “motivazioni” sono un’offesa alla giustizia Italiana #2 (James Raper)
5-3 Clicca qui: L’omicidio Di Meredith Kercher E Il Verbale Di Marasca E Bruno, V Sez (Redattori)
6. DOMANDE DIFFICILI PER GLI AVVOCATI DIFENSORI
6-1 Clicca qui: Carlo Dalla Vedova: La CEDU vi ha condonato la dolosa diffamazione da parte della Knox del Procuratore Capo?
6-2 Clicca qui: Carlo Dalla Vedova: La CEDU è informata La legge italiana IMPONE agli avvocati di presentare denunce locali?
1. Omicidio Meredith: Enorme Lista Di Prova Della Colpevolezza Dell’omicidio
Importante: Il giudice Marasca e il giudice Bruno della Cassazione hanno disonestamente ignorato la maggior parte di queste prove e poi hanno mentito sul fatto che non c’erano prove sufficienti
Sommario
Lista delle prove e delle note in relazione all’aggressione sessuale e all’omicidio di Meredith Kercher, novembre 2007, Perugia, Italia.
L’omicidio ebbe luogo in un cottage a due piani, nella stanza da letto della Sig.na Kercher. Condivideva l’appartamento con Amanda Knox, Filomena Romanelli e Laura Mezzetti.
Le referenze tra parentesi si riferiscono a delle testimonianze o a dei verbali, correlati al caso. Le testimonianze del 2009 sono prese dal processo Massei
- Ferite
- Tracce di sangue
- Tracce dei vestiti
- La stanza della Sig.na Kercher
- Impronte delle scarpe
- Impronte di piedi
- Impronte digitali
- Test del DNA- generali
- Test del DNA ““ specifici
- Altre tracce biologiche
- Analisi genetica Dr.ssa Stefanoni
- Tracce rivelate dal Luminol
- Capelli
- I testimoni della notte del primo novembre
- Telefoni cellulari
- Computer
- Villa
- La scoperta dell’omicidio ““ Versione della Knox
- La scoperta dell’omicidio- Versione accreditata
- Le dichiarazioni e le bugie di Guede
- Le dichiarazioni e le bugie di Sollecito
- Le dichiarazioni e le bugie della Knox
- Incongruenze generali dell’ipotesi di un aggressore unico
- Incongruenze dell’ipotesi che vede Guede come unico aggressore
Capitoli
Ferite
1. Meredith Kercher ha subito 43 ferite durante l’aggressione che l’ha uccisa. (Perna arringa finale 2009)
2. Presentava 10 ferite da coltello e 33 altre ferite. (Lalli 2009)
3. Presentava almeno 15 contusioni: su bocca, naso, guance, mascella, collo, gomiti, avambraccio, reni, fianco sinistro e gamba destra. Le contusioni indicano che non solo fu trattenuta, ma le fu anche impedito di chiamare aiuto. (Lalli 2009)
4. Alcune delle contusioni della Sig.na Kercher avevano la forma di polpastrelli, alcuni dei quali più piccoli, di una misura femminile. Non erano presenti segni di corde. (Lalli, Marchionni, Codispoti 2009)
5. Alcune delle contusioni sul collo indicano che la Kercher fu soffocata ad un certo punto dell’aggressione. (Liviero 2009)
6. Le lesioni vaginali interne subite dalla Sig.na Kercher si verificarono prima della morte e furono violente. (Lalli, Marchionni 2009)
7. Presentava solamente 2 ferite da coltello gravi, una su ogni lato del collo. Le restanti ferite da coltello erano più lievi. (Lalli 2009)
8. La ferita sul lato destro del collo era stretta e profonda. La ferita sul lato sinistro del collo era ampia, estesa, enorme e fatale. (Bacci, Politi, Codispoti,Mignini)
9. Presentava un’altra ferita da coltello proprio sotto all’enorme ferita sul lato sinistro del collo. (Lalli 2009)
10. Presentava altre 3 ferite da coltello, appena accennate, sul collo e sulle guance. (Lalli 2009)
11. Presentava 3 piccoli tagli sulla mano destra e un piccolo taglio sulla mano sinistra. (Lalli 2009)
12. Le ferite da difesa erano pressoché inesistenti, specialmente se paragonate ad altre ferite da coltello procurate da ogni singolo aggressore, poiché in questo caso le ferite da coltello sulle mani e sulle braccia sono dominanti. (Cingolani, Codispoti 2009)
13. Le ferite erano compatibili con un aggressione effettuata da più persone. (Cingolani, Codispoti, Lalli, Liviero 2009).
14. Bacci, Lalli e Liviero testimoniarono che le ferite non potevano essere attribuite, con certezza totale, all’aggressione di una sola persona o di più persone. Ad ogni modo, Lalli e Liviero erano più propensi per lo scenario di un’aggressione multipla, a causa della quantità e dei diversi tipi di ferite. (Bacci, Lalli, Liviero 2009)
15. Lalli, durante l’interrogatorio del Giudice Massei, confermò che se lo stupro si era verificato durante l’aggressione, l’aggressione doveva essere stata effettuata da più di una persona. (Lalli 2009)
Tracce di sangue
1. Si trovarono tracce di sangue ovunque nella stanza della Sig.na Kercher, non in un’area specifica. (foto della scena del crimine)
2. Nella stanza da letto della Kercher, si trovò del sangue sulla parete di fondo, sopra e all’interno dell’armadio, sotto alla scrivania, accanto e sotto al letto, sul copri materasso, sul pavimento, in grandi quantità , e sulla porta della stanza. (foto della scena del crimine)
3. Si trovò del sangue anche sul pavimento che portava all’uscita della villa, sotto forma di impronte di scarpe parziali. Si trovarono delle tracce di sangue anche sulla porta del bagno piccolo, nel bagno piccolo (sull’ interruttore della luce, sul lavandino, sul bidet, sul tappetino del bagno, etc.), plausibilmente su alcuni oggetti nella stanza da letto della Knox, e anche in alcune tracce nel corridoio, rivelate dal Luminol, nella stanza da letto della Knox e nella stanza da letto della Romanelli. (foto della scena del crimine, Codispoti 2009)
4. Non si trovò alcuna traccia di sangue nelle vicinanze o all’interno del bagno grande, dove aveva defecato Guede. (foto della scena del crimine, Dr. Stefanoni Genetic Test report)
5. Le analisi delle tracce di sangue indicano che la Sig.na Kercher fu fatalmente accoltellata a circa 40 cm dal suolo, vicino all’anta dell’armadio. (Camana 2009)
6. Le tracce di sangue sul pavimento indicano che vennero spostati o rimossi degli oggetti dopo che la Sig.na Kercher aveva iniziato a sanguinare a causa della ferita fatale. (foto della scena del crimine)
7. Il corpo della Kercher fu spostato dopo che venne accoltellata, come si può vedere dalle strisciate di sangue sul pavimento. (foto della scena del crimine)
8. Le tracce di sangue sul copri materasso indicano che uno o più dei coltelli usati durante l’aggressione vennero appoggiati sul copri materasso. (Politi 2009)
9. Le tracce di sangue sotto al letto indicano che qualcuno cercò sotto al letto dopo l’aggressione. (Codispoti 2009)
Tracce dei vestiti
1. Si trovò del sangue sulla giacca di felpa, sul reggiseno, i jeans e i calzini. (foto della scena del crimine)
2. Il reggiseno della Kercher e la giacca di felpa indicano che sanguinò sul lato destro per un po’ prima che questi fossero rimossi, probabilmente dalla ferita da coltello sulla parte destra del collo. (foto dei campioni nelle diapositive della Dr.ssa Stefanoni)
3. Le maniche della sua giacca di felpa erano al rovescio. (Stefanoni 2009)
4. Le macchie di sangue sulla giacca di felpa e sulla maglietta indicano che le furono sollevate intorno al collo, dopo essere stata ferita. (Codispoti 2009)
5. Anche i suoi jeans erano al rovescio, e c’erano delle macchie di sangue all’interno. (Stefanoni 2009)
6. Le sue mutandine vennero trovate accanto al suo corpo, e non presentavano macchie di sangue. (Stefanoni 2009)
7. Il reggiseno della Kercher le fu tolto dopo il decesso, come si può vedere dalle macchioline di sangue sul suo reggiseno, che non furono trovate sul petto. ( Verbale Sentenza Micheli, Codispoti 2009)
8. Il suo corpo fu scoperto sotto a un piumone, e aveva solo una canottiera addosso. (Verbale Sentenza Micheli)
9. La polizia trovò un cuscino, un lenzuolo, un calzino e due asciugamani sotto al suo corpo. (Verbale Sentenza Nencini- citazione del verbale in loco di Lalli)
10. Venne trovata un’impronta insanguinata della mano di Guede sul cuscino. (Sbardella 2009)
11. Venne trovata un’impronta insanguinata della scarpa di Guede sul cuscino posizionato proprio sotto alla gamba della Kercher. (Sbardella 2009)
12. La polizia trovò il gancetto del reggiseno della Kercher sotto al cuscino e lo ritrovò successivamente sotto a un tappeto nella stanza da letto, 46 giorni dopo la scoperta iniziale. (Cantagalli, Codispoti, Stefanoni 2009, foto della scena del crimine)
13. Venne trovato un calzino intorno al manico di una delle borse della Sig.na Kercher, sul letto. (foto della scena del crimine)
14. La borsa della Kercher fu trovata sul copri materasso, ciò indica che venne messa lì dopo che fu preso il piumone per coprire il suo corpo. (foto della scena del crimine)
La stanza della Sig.na Kercher
1. Sul letto c’era solo il copri materasso. Dopo l’aggressione, qualcuno ha rimosso il piumone, il cuscino e le lenzuola dal letto e ha collocato la Kercher sul pavimento, sopra al lenzuolo, due asciugamani, e al cuscino, e poi ha coperto il suo corpo con il piumone. (Codispoti 2009, foto della scena del crimine)
2. Qualcuno sottrasse il portafogli e le carte di credito dalla sua borsetta e la mise sul copri materasso sopra al letto. (Profazio 2009 Verbale Sentenza Nencini, foto della scena del crimine)
3. Qualcuno lasciò degli scontrini fiscali sul piumone che copriva il corpo della Sig.na Kercher. (Codispoti 2009, foto della scena del crimine)
4. Qualcuno prese i cellulari della Kercher e li lanciò al di là di un muro lungo la strada, ma inavvertitamente finirono nel giardino di un’altra villa, a 950 metri circa dal cottage. (Verbale Sentenza Nencini)
5. Qualcuno prese le chiavi della stanza della Kercher e le sue chiavi di casa. (Napoleoni 2009)
6. Si trovò un barattolo vuoto di vaselina sulla sua scrivania. (foto della scena del crimine, Napoleoni 2009)
7. Hanno frugato sulla mensola a muro vicino al suo armadio e gli oggetti sulla mensola sono stati rovesciati. (foto della scena del crimine, Codispoti 2009)
8. Le lampade da comodino della Sig.na Kercher e della Knox si trovavano entrambe sul pavimento, accanto al letto. (foto della scena del crimine)
9. La lampada della Knox si trovava parzialmente sotto al letto della Sig.na Kercher ed era l’unica fonte di luce funzionante che c’era nella stanza della Knox. (foto della scena del crimine, Verbale Sentenza Nencini)
10. Qualcuno ha chiuso a chiave la porta della stanza da letto della Sig.na Kercher e ha preso le chiavi della sua stanza. (Battistelli, Romanelli, Altieri, Zaroli, Napoleoni 2009)
11. La Romanelli testimoniò che la Kercher raramente chiudeva la porta della sua stanza a chiave, mentre la Knox affermava che lo facesse regolarmente. (Battistelli, Zaroli, Altieri, Romanelli 2009)
12. La porta della stanza della Sig.na Kercher presentava una piccola crepa prima di essere buttata giù. (Altieri 2009)
Impronte delle scarpe
(Verbale di Rinaldi e Boemia)
1. Furono rinvenute delle impronte insanguinate della scarpa sinistra di Guede nella stanza della Kercher.
2. Le impronte insanguinate della scarpa sinistra di Guede furono rinvenute anche lungo il corridoio che portava alla cucina/stanza da pranzo e fuori dalla porta d’ingresso, senza alcuna traccia di impronte che indicassero che fosse tornato indietro per chiudere a chiave la porta della stanza della Sig.na Kercher.
3. Furono rinvenuti cinque tipi diversi di fogli e carte sul pavimento nella stanza della Kercher, la maggior parte macchiati di sangue. Quei fogli e quelle carte presentavano almeno due tipi diversi di impronte di scarpe che non coincidevano con nessuna delle scarpe della Kercher.
4. Una carta simile fu rinvenuta nella stanza della Romanelli, e presentava un’impronta di scarpa che non coincideva con nessuno dei fogli e delle carte presenti nella stanza della Kercher.
5. Fu rinvenuta un’impronta di scarpa più piccola, simile al tipo di scarpa di Guede, sul cuscino collocato sotto al corpo della Kercher. I consulenti della polizia stimano che si tratti di una scarpa di una misura femminile.
Impronte di piedi
(Verbale Rinaldi e Boemia)
1. Venne rinvenuta la metà dell’ impronta insanguinata di un piede, sul tappetino. Il tallone di quest’impronta di piede, che avrebbe dovuto trovarsi sul pavimento, non c’era, e ciò suggerisce che sia stata ripulita. (foto della scena del crimine, verbale)
2. L’impronta insanguinata del piede coincide con la misura e le caratteristiche del piede destro di Sollecito.
3. Vennero rinvenute cinque impronte di piede con Luminol, sul pavimento del corridoio e nella stanza della Knox.
4. Una di quelle impronte rinvenute col Luminol era compatibile col piede destro di sollecito.
5. Altre due risultarono compatibili con il piede destro della Knox.
6. Nessuna delle impronte rinvenute col Luminol risultarono compatibili con i piedi di Guede.
Impronte digitali
(Grafico delle impronte digitali)
1. Furono rinvenute le impronte digitali della Kercher su un’anta dell’armadio della Knox.
2. Le impronte digitali della Knox furono rinvenute solo su un bicchiere in cucina. Non si trovarono sue impronte digitali né nel suo letto, né in altre parti della casa
3. Le impronte digitali di Sollecito erano sulla porta della stanza da letto della Kercher e nella parte interna della porta della stanza di Laura Mezzetti.
4. Le impronte digitali di Guede furono rinvenute nella stanza da letto della Sig.na Kercher.
Test del DNA- generali
(Analisi genetica Dr.ssa Stefanoni, verbale SAL. Diapositive Dr.ssa Stefanoni)
1. Furono prelevati e imbustati 227 campioni. 30 dei quali non vennero esaminati.
2. Dei rimanenti 197 campioni, furono preparati oltre 480 test del DNA e dell’ aplotipo del cromosoma Y, da campioni liquidi, solidi o capelli. Molti oggetti vennero campionati in più luoghi.
3. Degli oltre 480 test del DNA e dell’aplotipo del cromosoma Y, solo 193 di questi test fornirono del DNA davvero utile per un confronto. (40%)
4. Furono effettuati 24 test su dei campioni provenienti dal corpo della Kercher. Di questi, 1 test fornì del DNA compatibile con l’aplotipo del cromosoma Y di Guede, 17 test fornirono del DNA compatibile con la Kercher, e il restante materiale non fornì DNA utile per un confronto.
5. Si effettuarono 11 test su dei campioni prelevati fuori dalla villa. Di questi, 2 test rivelarono del DNA compatibile con una persona di sesso femminile sconosciuta, 2 test rivelarono il DNA di un gatto e i restanti non fornirono DNA utile.
6. Si effettuarono 21 test su dei campioni prelevati dal seminterrato della villa. Di questi, 16 test rivelarono tracce di sangue di gatto, 2 test rivelarono del DNA compatibile con un maschio sconosciuto e i restanti non fornirono DNA utile per un confronto.
7. Si effettuarono 221 test su dei campioni provenienti dall’appartamento superiore del cottage. Di questi, 6 test rivelarono del DNA compatibile con il DNA di Guede o con l’aplotipo Y, 82 test rivelarono DNA compatibile con il DNA della Kercher, 2 test rivelarono del DNA compatibile con un mix del DNA della Kercher e il DNA di Guede o con l’aplotipo Y (tutti e due i test furono effettuati sullo stesso campione), 5 test effettuati su 5 campioni diversi rivelarono del DNA compatibile con un mix del DNA della Kercher e del DNA della Knox, 2 test rivelarono del DNA compatibile con un mix del DNA della Kercher e del DNA o dell’aplotipo Y di Sollecito (entrambi i test effettuati sullo stesso campione), 4 test rivelarono del DNA compatibile con il DNA della Knox, 1 test rivelò del DNA compatibile con un mix del DNA della Knox e quello di sollecito, 2 test rivelarono del DNA compatibile con una persona di sesso femminile sconosciuta, 3 test rivelarono del DNA compatibile con una persona di sesso maschile sconosciuta, e i restanti test non fornirono DNA utile per un confronto.
8. 4 test su dei campioni provenienti da fazzoletti di carta insanguinati, trovati nelle vicinanze della villa, rivelarono DNA compatibile con una persona di sesso maschile sconosciuta o una persona di sesso femminile sconosciuta.
9. Si effettuarono 16 test su dei campioni prelevati dall’automobile di Sollecito e non fu rinvenuta alcuna traccia di DNA utile per un confronto.
10. Si effettuarono 102 test su dei campioni prelevati dall’appartamento di Sollecito. Di questi, uno rivelò del DNA compatibile con il DNA della Kercher, 6 test rivelarono del DNA compatibile solo col DNA della Knox, 7 test rivelarono del DNA compatibile con un mix del DNA della Knox e del DNA di Sollecito, 7 test rivelarono del DNA compatibile solo col DNA di Sollecito, 3 test rivelarono il DNA di tre persone di sesso maschile sconosciute e i restanti test non rivelarono DNA sufficiente per un confronto.
11. Si effettuarono 29 test su dei campioni prelevati dall’appartamento di Guede. Di questi, 14 risultarono compatibili con il DNA di Guede, e i restanti non fornirono DNA sufficiente per un confronto.
12. Furono effettuati 6 test su campioni prelevati dal pub Le Chic non fu rinvenuta alcuna traccia di DNA utile per un confronto.
13. Si effettuarono 50 test su dei campioni prelevati dagli oggetti degli imputati o dell’imputata durante gli arresti o, probabilmente, alla stazione di polizia. Di questi, 6 rivelarono del DNA compatibile solo col DNA di Guede, 8 test rivelarono del DNA compatibile solo con il DNA della Knox, 1 test rivelò del DNA compatibile con una combinazione del DNA di Sollecito e della Knox, 2 test rivelarono del DNA compatibile solo con il DNA di Lumumba, 4 test rivelarono del DNA compatibile solo con il DNA di Sollecito, 1 test rivelò del DNA compatibile con una persona di sesso maschile sconosciuta e i restanti test non fornirono DNA utile per un confronto.
14. Degli 82 test che rivelarono del DNA compatibile con la Sig.na Kercher, 4 campioni furono prelevati dal pavimento del corridoio, 5 furono prelevati dal pavimento della cucina/soggiorno, 66 furono prelevati dalla stanza da letto della Kercher e dai suoi indumenti, 1 fu prelevato dalla stanza della Romanelli e 6 furono prelevati dal bagno piccolo.
15. 17 test rivelarono DNA non associabile, 6 test rivelarono DNA compatibile con tre donne diverse e 11 test rivelarono DNA compatibile con 7 uomini diversi. 13 di quei campioni furono rinvenuti nei fazzoletti di carta fuori dalla casa, e su delle cicche di sigaretta nella ceneriera della cucina del cottage.
Test del DNA ““ specifici
(Analisi Genetica Dr.ssa Stefanoni, verbale SAL, Diapositive Dr.ssa Stefanoni, Verbale RIS Berti e Barni 2013)
1. Il DNA della Kercher fu rinvenuto sul coltello da cuinca nell’appartamento di Sollecito. Il suo DNA fu rinvenuto in una scalanatura verso il filo della lama. La scalanatura fa parte di una serie di righe evidenti, che si susseguono parallelamente lungo la lama.
2. Venne trovato il DNA della Knox sulla parte alta del manico dello stesso coltello.
3. Un secondo campione del DNA della Knox fu rinvenuto sullo stesso coltello, dove la lama presenta una rientranza verso il manico. Questo secondo campione era un campione LCN di una combinazione di DNA, e si determinò statisticamente che si trattava del DNA della Knox. (RIS Berti e Barni 2013 verbale)
4. Si trovò una combinazione di DNA compatibile col DNA della Knox e di Sollecito su un altro coltellino tascabile macchiato, di proprietà di Sollecito.
5. Una combinazione di DNA compatibile con quello della Knox e di Sollecito fu rinvenuto su una cicca di sigaretta nella cucina della casa. Eccetto il gancetto del reggiseno, nessun altro campione della casa rivelò il DNA di Sollecito.
6. 7 campioni rivelarono delle combinazioni di DNA compatibili o con il DNA della Kercher mixato con il DNA della Knox, o con il DNA di Sollecito o con quello di Guede.
7. Sul gancetto metallico del reggiseno della Kercher fu rinvenuta una combinazione compatibile col DNA di Sollecito. Anche l’aplotipo Y di Sollecito venne rinvenuto sul gancetto metallico del reggiseno.
8. Fu rinvenuta una combinazione del DNA della Kercher e del DNA di Guede sulla borsetta della Sig.na Kercher, vicino alla cerniera.
9. Fu rinvenuto una combinazione di DNA compatibile con il DNA della Kercher e della Knox in tre tracce di sangue nel bagno-nella piastra di scarico del bidet, e su un contenitore di plastica che conteneva dei cotton fioc.
10. Fu rinvenuta una combinazione di DNA compatibile col DNA della Sig.na Kercher e col DNA della Knox in una macchia di sangue, rivelata dal Luminol, sul pavimento della stanza della Romanelli, e in un’impronta di piedi insanguinata nel corridoio, rivelata dal Luminol.
11. Una seconda macchia di sangue, rivelata grazie al Luminol, nella stanza della Romanelli, rivelò il DNA della Sig.na Kercher.
12. Un campione di sangue, prelevato dal rubinetto del bagno piccolo, rivelò SOLO il DNA della Knox.
13. Il DNA di Guede venne rinvenuto sulla borsetta della Kercher, sulla manica sinistra della giacca di felpa, su una bretella del reggiseno, all’interno della Kercher e sulla carta igienica nel bagno grande.
Altre tracce biologiche
Analisi genetica Dr.ssa Stefanoni, verbale SAL, Diapositive Dr.ssa Stefanoni)
1. Si trovarono 3 presunti campioni di sangue nella stanza della Knox, su un cuscino, sul comodino, e sul muro dietro alla testata del letto.
2. Non furono rinvenute tracce di sperma all’interno della Kercher.
3. Guede lasciò le sue feci nella tazza, nel bagno più grande.
4. Furono rinvenuti 3 frammenti di carta igienica sulla scrivania della Sig.na Kercher; tutti e tre rivelarono del DNA compatibile col DNA della Sig.na Kercher.
5. Furono rinvenuti 2 fazzoletti di carta nella camera da letto di Sollecito, entrambi presentavano delle tracce di sangue compatibili con il DNA di Sollecito.
6. Un bicchiere che si trovava sul comodino della Sig.na Kercher rivelò del DNA compatibile con il DNA della Kercher.
7. Furono rinvenute una ciocca di capelli e una traccia di sangue sul telaio della finestra della Romanelli. La traccia di sangue non rivelò DNA umano; il colore dei capelli era castano scuro.
8. 5 campioni di tracce di sangue su un asciugamano e sul rubinetto del bagno di Guede, rivelarono tutti il DNA di Guede.
9. Anche 4 campioni di macchie di sangue sui jeans di Guede e sul biglietto di un museo, all’interno dei suoi jeans, rivelarono il DNA di Guede.
10. La fascia oraria impiegata per la digestione è, in circostanze normali, 3-5 ore. Tale fascia potrebbe facilmente prolungarsi, a causa di diversi fattori, inclusa una situazione di stress e l’assunzione di alcol, dato che entrambi rallentano la digestione. (Ronchi 2009)
11. Sulla base della temperatura corporea e sul processo digestivo, si stimò che l’ora del decesso fosse tra le 20:00 del primo novembre e le 04:00 del 2 novembre, con un margine di probabilità che il decesso si fosse verificato alle 23:00 del primo novembre, circa. (Lalli 2009)
Tracce rivelate dal Luminol
(Analisi genetica Stefanoni, verbale SAL, Diapositive Dr.ssa Stefanoni)
1. Venne prelevato un campione di una traccia di sangue rivelata dal Luminol, dall’appartamento di Guede.
2. Vennero prelevati 9 campioni di tracce di sangue rivelate dal Luminol dal cottage, dalla stanza della Knox, dal corridoio e dalla stanza della Romanelli.
3. La traccia di sangue rivelata dal Luminol, nella stanza della Romanelli, rivelò il DNA della Knox e della Sig.na Kercher.
4. Fu rinvenuta una combinazione del DNA della Knox e del DNA della Sig.na Kercher in un’impronta insanguinata di un piede destro, rivelata dal Luminol, nel corridoio.
5. Vennero prelevati 14 campioni da delle tracce di sangue, rivelate dal Luminol, dall’appartamento di Sollecito.
6. Vennero prelevati 6 campioni dal bagno di sollecito, dalla porta, dal pavimento e dalla doccia.
7. Vennero prelevati 3 campioni dalla camera da letto di Sollecito, inclusi la porta e il pavimento.
8. Vennero prelevati 5 campioni dal pavimento della cucina di Sollecito.
9. 2 dei campioni rivelati dal Luminol e prelevati dall’appartamento di Sollecito, rivelarono DNA compatibile con una combinazione del DNA della Knox e di Sollecito. 1 campione rivelò del DNA compatibile con il DNA della Knox.
10. 1 campione rivelò il DNA di una persona di sesso maschile sconosciuta (non riscontrabile).
Capelli
(Dr.ssa Stefanoni Analisi Genetica, verbale SAL, Diapositive Dr.ssa Stefanoni)
1. Degli oltre 480 test effettuati sui campioni, 93 di questi erano costituiti da fibre di capelli, 86 erano capelli umani di varie lunghezze, in vari colori. I colori più degni di nota furono il bruno, il biondo, il castano, il castano chiaro e il rosso.
2. Solo 3 capelli rivelarono del DNA; tutti e tre i capelli rivelarono del DNA compatibile con il DNA della Sig.na Kercher. Tutti e tre i capelli erano di colore castano e misuravano più di 15 cm.
3. 35 capelli erano di colore castano; la maggior parte di questi furono rinvenuti nella stanza della Sig.na Kercher. Ne trovarono 2 anche su una spugna da cucina, nell’appartamento di Sollecito.
4. 7 capelli erano di colore nero/bruno. 6 di questi erano lunghi 4 cm o meno, e simili ai capelli di Guede. 4 di questi si trovavano sul piumone, e uno si trovava sul copri materasso, entrambi erano nella stanza della Sig.na Kercher. Ce n’era uno anche su una spugna dell’appartamento di Sollecito.
5. Furono analizzati 21 capelli biondi, e, probabilmente, si trattava dei capelli della Knox. La maggior parte si trovava nell’appartamento di Sollecito, 10 erano su una spugna, in cucina, e 5 si trovavano su un maglione.
6. Dei 6 capelli biondi che furono trovati nel cottage, 2 erano sul piumone, 1 era all’interno del lavandino del bagno piccolo, 1 sulla borsetta della Sig.na Kercher e uno sul copri materasso.
7. Vennero trovati 4 capelli di colore castano chiaro. 3 dei quali erano lunghi 9 cm o meno. Se ne trovò uno sulla spugna da cucina; uno sul reggiseno e un altro fu trovato sulla giacca di felpa della Sig.na Kercher. Sollecito aveva i capelli castano chiaro.
I testimoni della notte del primo novembre
Jovana Popovic vide la Knox e Sollecito nell’appartamento di Sollecito alle 17:45 circa. Rivide la Knox di nuovo, nell’appartamento di Sollecito alle 20:40 circa. (Popovic 2009)
1. Sophie Purton accompagnò la Sig.na Kercher nei pressi della casa in cui la Kercher era in affitto. Si divisero poco prima delle 21:00. (Purton 2009)
2. Antonio Curatolo, che viveva regolarmente a piazza Grimana, notò la Knox e Sollecito in fondo alla piazza 3-4 volte, tra le 21:30 e le 23:00, approssimativamente. Li notò varie volte, quando faceva una pausa dalla lettura per fumare una sigaretta. Notò che parlavano silenziosamente e, in certi momenti, in modo animato. Notò che rimasero quasi sempre nello stesso punto della piazza. Notò che Sollecito si dirigeva verso la ringhiera della piazza, che dava sull’incrocio dove si era verificato il guasto dell’auto. (Curatolo 2009)
3. Un’automobile aveva subito un guasto in un incrocio molto vicino alla casa, davanti al cancello del vialetto d’ingresso della casa, dopo la terrazza di piazza Grimana. Il guasto era avvenuto alle 22:20 circa, e si era protratto fino alla rimozione dell’autovettura, alle 23:15 circa. I quattro testimoni coinvolti non sentirono né videro alcun trambusto provenire dal cottage. Ivi incluso il conducente dell’automobile, che aspettò fuori dall’auto dalle 22:30 alle 23:15 circa, e anche una donna seduta in un’altra automobile rivolta ad est, davanti all’entrata del parcheggio, più vicina alla casa. Nessuno di loro sentì alcun urlo. (Coletta, Salsiccioli, Occhipinti 2009)
4. Alessandra Formica notò che, alle 22:30-22:40 circa, mentre scendeva gli scalini che costeggiano piazza Grimana, una persona probabilmente di colore si imbattè nel suo ragazzo. Notò anche il guasto all’automobile mentre si dirigevano al parcheggio del garage. (Formica 2009)
5. Giampolo Lombardi, il conducente del carro attrezzi, si trovava nelle vicinanze del cottage dalle 23:00 alle 23:15 circa. Non vide né sentì alcun trambusto provenire dalla casa. Notò un’automobile scura nel vialetto del cottafe, fuori dal cancello e notò che il cancello del vialetto d’ingresso era socchiuso. (Lombardi 2009)
6. Hekuran Kokomani vide la Knox, Sollecito e Guede sulla strada davanti alla casa, nonostante non si abbia certezza della data e dell’ora. Vide che la Knox aveva una borsetta verde e che brandiva un grande coltello con entrambe le mani. Vide Sollecito brandire un coltello. Guede gli chiese di affittare la sua auto in cambio di 250 euro. (Kokomani 2009)
7. Alle 22:00 circa, Antonella Monacchia andò a dormire e fu svegliata successivamente, dalle grida di un uomo e una donna, che durarono qualche secondo, e furono seguite dalle grida di una donna. L’urlo la indusse ad affacciarsi alla finestra, ma non vide nessuno. Stimò di aver sentito il grido alle 23:00 circa. (Monacchia 2009)
8. Alle 21:00 circa, Nara Capezzali andò a letto. A causa dei diuretici che prendeva in quel periodo, si svegliava regolarmente 23:00-23:30 circa, per andare in bagno. Mentre andava in bagno, senti l’urlo di una donna. Guardò fuori dalla finestra ma non vide nessuno. Qualche momento dopo, sentì qualcuno correre sulle scale di metallo che portavano dal parcheggio alla strada con una terrazza su via di Melo, e poco dopo qualcuno che correva sul vialetto fi ghiaia del cottage. (Capezzali 2009)
9. Alle 23:00 circa, Maria Dramis andò a letto e, un pò di tempo dopo, sentì qualcuno correre dalla sua finestra, che affacciava su via di Melo, la strada che conduce alla terrazza dove ci sono delle scale di metallo che portano al parcheggio. Calcolò che fossero le 23:30 circa. (Dramis 2009)
10. Hicham Khiri e Francesco Bacelli si trovavano nel garage di fronte alla casa, alle 00:15 nelle prime ore del 2 novembre, e non sentirono nulla. (Arringa finale Mignini 2009)
11. Alessandra Simoneschi sentì un urlo che si trasformò in una specie di risatina e altri suoni strani, mentre tornava a casa, nei pressi del cottage all’1:00 circa, nelle prime ore della mattina del novembre. (Arringa finale Mignini 2009)
12. Marco Quintavalle vide la Knox alle 7:45 circa, la mattina del 2 novembre, mentre aspettava fuori dal suo negozio, quando lo aprì. La vide dirigersi verso il reparto dei prodotti per le pulizie ma non vide se avesse comprato qualcosa. Vide che sembrava stanca e indossava un cappello, un cappotto grigio, dei jeans e una sciarpa celeste, degli indumenti che sono visibili sul letto della Knox, in una foto della scena del crimine del 2 novembre. (Quintavalle 2009)
Telefoni cellulari
1. La Sig.na Kercher possedeva un telefono cellulare “inglese”, acquistato in Inghilterra, che utilizzava la rete Wind italiana, in modalità roaming internazionale, e che lei utilizzava per mantenersi in contatto con la sua famiglia costantemente, dato che sua madre era malata. (Romanelli 2009)
2. La Sig.na Kercher possedeva anche un telefono cellulare “italiano”, connesso alla rete Vodafone. Questo telefonino le fu dato da Filomena Romanelli, affinchè la Kercher lo utilizzasse “in loco”, in questo modo la Kercher avrebbe evitato le spese “a lunga distanza” sul telefonino “inglese” per effettuare chiamate locali in Italia. (Romanelli 2009)
3. La Romanelli testimoniò che la Kercher teneva sempre con sé i due telefonini, specialmente il telefonino “inglese”. (Romanelli 2009)
4. Alle 20:18 del primo novembre, la Knox ricevette un messaggio da Lumumba, che la informava di non andare a lavoro. (Tacconi 2009,registri del telefono cellulare della Knox)
5. Alle 20:35 la Knox rispose al messaggio di Lumumba. (Tacconi 2009, registri del telefono cellulare della Knox)
6. La Knox testimoniò di aver spento il suo cellulare alle 20:45, circa, del primo novembre, e lo riaccese alle 12:00 circa del 2 novembre. (Knox 2009)
7. Alle 20:56, 21:58 e alle 22:00 del primo novembre, furono effettuate delle chiamate sul telefonino “inglese” della Sig.na Kercher. Non è chiaro se si trattasse di chiamate intenzionali o accidentali.
8. Alle 22:13 il telefonino “inglese” della Sig.na Knox si connesse ad internet per 8-9 secondi. Non è chiaro se fosse stato intenzionale o meno. (Latella 2009)
9. Alle 00:10 del 2 novembre il cellulare “inglese” della Kercher ricevette una chiamata da una cella telefonica incompatibile con il cottage, una cella che copriva il giardino della villa a 950 metri dal cottage. (Latella 2009)
10. Il 2 novembre, entrambi I cellulari della Kercher furono ritrovati in quel giardino dagli inquilini della villa e furono portati alla Polizia Postale. (Bartolozzi 2009)
11. Il cellulare “italiano” della Kercher fu trovato per primo e fu portato alla Polizia Postale alle 11 di mattina circa. (Bartolozzi 2009)
12. Il cellulare “inglese” della Kercher fu trovato circa un’ora dopo e fu portato alla Polizia Postale più di un’ora dopo. (Bartolozzi 2009)
13. Guede non aveva alcun motivo di prendere i cellulari della Kercher e poi disfarsene. (Verbale Sentenza Nencini)
14. Alle 12:07 del 2 novembre, la Knox chiamò la Sig.na Kercher sul suo cellulare inglese per 16 secondi, ma non lasciò alcun messaggio. (Registri telefonici della Knox)
15. Alle 12:08 la Knox chiamò la Romanelli per descriverle le “stranezze” nel cottage. (Registri telefonici della Knox)
16. Alle 12:11 la Knox chiamò entrambi i cellulari della Kercher per meno di 4 secondi, dunque non ebbe abbastanza tempo di lasciare un messaggio. (Registri telefonici della Knox)
17. La Romanelli chiamò la Knox altre tre volte, prima che la Knox rispondesse la terza volta alle 12:34.
18. Alle 12:47 la Knox chiamò sua madre a Seattle per 1.5 minuti, il 2 novembre, nonostante in tribunale avesse testimoniato di non ricordare quella chiamata. (Registri telefonici della Knox, Knox 2009)
19. La Knox aveva dei contatti telefonici e aveva scambiato dei messaggi con degli spacciatori prima e dopo l’omicidio. (Registri delle chiamate e dei messaggi del cellulare della Knox)
20. Alle 20:42 del primo novembre, Sollecito parlò con suo padre. (Sisani 2009)
21. Alle 23:14 il padre di Sollecito inviò un messaggio a Sollecito. Sollecito non lo ricevette sino alle 06:02 del mattino seguente, il 2 novembre. (Latella, Sisani 2009)
22. Alle 09:24 del 2 novembre sollecito parlò con suo padre per circa 4 minuti. (Sisani 2009)
23. Alle 12:35 Sollecito ricaricò il suo cellulare che, in quel momento, si trovava nel cottage. (Sisani 2009)
24. Alle 12:40 Sollecito parlò con suo padre per 67 secondi. (Sisani 2009)
25. Alle 12:50 Sollecito parlò con sua sorella per 39 secondi. (Sisani 2009)
26. Alle 12:51 e alle 12:54 Sollecito effettuò due chiamate al 112, ai Carabinieri, dicendo di essersi accorti che si era verificato un furto, che avevano visto del sangue ma che non era stato portato via nulla. (Ceppitelli, Latella 2009)
Computer
1. Il computer di Filomena Romanelli presentava dei problemi all’ hard disk la sera del 2 novembre, quando la Romanelli si trovava alla stazione di polizia. Questo prima che la polizia avesse analizzato i computer di Sollecito e della Knox. (Gregori 2009)
2. Il Macbookpro di sollecito non mostrava alcun tipo di attività dopo le 21:10 del primo novembre, fino alle 5:32 del mattino seguente, quando qualcuno lo usò per ascoltare musica per mezz’ora. (Gregori 2009)
3. Il secondo computer di Sollecito, il computer della Knox, il computer della Sig.na Kercher presentavano tutti dei problemi agli hard disk, i quali rendevano il recupero dei dati difficoltoso. (Trotta 2009)
4. Il computer di Lumumba venne analizzato contemporaneamente agli altri computer e non presentò alcun problema. (Trotta 2009)
Villa
(foto della scena del crimine)
1. La villa aveva un cancello d’ingresso. Il cancello d’ingresso si poteva aprire con la chiave o tramite un segnale elettronico attraverso un sistema intercom all’interno della villa. Se qualcuno non aveva la chiave, poteva suonare il citofono del cancello e parlare con qualcuno nella villa attraverso l’intercom, e la persona che si trovava all’interno del cancello poteva aprire il cancello. Questo sistema è molto diffuso in Italia.
2. La villa era formata da un appartamento superiore abitato da 4 giovani donne e un seminterrato, abitato da 4 giovani uomini.
3. La porta d’ingresso dell’appartamento superiore aveva una grata di sicurezza che, apparentemente, non veniva utilizzata. (Romanelli 2009)
4. La serratura della porta d’ingresso era difettosa e necessitava la chiusura del catenaccio con la chiave, sia all’interno che all’esterno, per far si che la porta rimanesse chiusa. (Romanelli 2009)
5. La porta d’ingresso non presentava alcun segno di danno o di tentativi di effrazione. (Verbale Sentenza Nencini, foto della scena del crimine).
6. L’area soggiorno/cucina non mostrava alcun segno di colluttazione. C’era una borsa vuota sul tavolo della cucina e sullo scolapiatti c’erano diverse caffettiere.
7. Si trovarono degli indumenti umidi nella lavatrice, incluse due asciugamani.
8. Nella stanza della Mezzetti e nel bagno grande non c’erano tracce di sangue.
9. Le feci di Guede vennero trovate nel bagno grande.
10. Si trovarono delle tracce di sangue nel soggiorno/cucina, sul pavimento del corridoio e in vari posti nel bagno piccolo.
11. Si trovò la stanza da letto della Sig.na Kercher chiusa a chiave.
12. Sembrava che nella stanza della Sig.na Romanelli fosse stata saccheggiata e una delle sue finestre rotta, con una pietra di 4 kg, lunga 20 cm, rinvenuta parzialmente in una borsa porta abiti sul pavimento.
13. Nella camera della Knox sembrava tutto nella norma.
La scoperta dell’omicidio ““ Versione della Knox
(email della Knox del 4 novembre 2007)
1. La Knox, in un’email inviata agli amici e alla famiglia l’11/4/07, di essersi svegliata alle 10:30, il 2 novembre, e di essersi diretta alla villa. Apparentemente, non aveva notato la finestra rotta della stanza della Romanelli dall’esterno, mentre si avvicinava ed entrava nel cottage.
2. Aveva trovato la porta d’ingresso aperta e non c’era nessuno in casa. Aveva chiuso la porta, ma senza chiuderla a chiave (pur sapendo che il vento avrebbe potuto aprirla in qualsiasi momento.)
3. Affermava che la porta della stanza della Romanelli era chiusa, anche se Sollecito dichiarò successivamente che la porta era aperta. Non è chiaro perché non abbia controllato nessuna delle porte chiuse nell’appartamento, pur avendo trovato la porta aperta e non avendo trovato nessuno in casa.
4. Si svestì e andò nel bagno piccolo, ma non notò le tracce di sangue sul tappetino, sul lavandino, l’interruttore della luce o negli altri posti.
5. Si fece una doccia, da sola, senza aver chiuso a chiave la porta, pur sapendo che la porta d’ingresso avrebbe potuto aprirsi in qualsiasi momento.
6. Solo dopo essersi fatta la doccia notò le tracce di sangue nel bagno, che attribuì a delle “perdite mestruali” della Sig.na Kercher, nonostante la porta della stanza della Kercher fosse chiusa e la Kercher non le rispondesse.
7. Successivamente, la Knox si vestì e andò ad asciugarsi i capelli nel bagno grande. Quando ebbe finito di asciugarsi i capelli, notò le feci nel water. A quanto pare, non notò alcun odore durante tutto il tempo in cui si stava asciugando i capelli.
8. Poi prese un mocio per portarlo all’appartamento di sollecito, col proposito di ripulire una perdita d’acqua sul pavimento della cucina (che si verificò la notte prima, a quanto pare), e solo dopo aver pulito il pavimento della cucina e aver fatto colazione, parlò a Sollecito delle “stranezze” che aveva visto al cottage.
9. Sollecito le suggerì di chiamare la Romanelli e la Knox lo fece. La Knox disse, poi, di aver chiamato la Sig.na Kercher su entrambi i tefefonini, su insistenza della Romanelli, affermando “quando la chiamaii la prima volta sul telefono inglese, squillò, e poi sembrò che ci fosse un’interferenza nella linea, ma non rispose nessuno, poi la chiamai sul telefonino italiano e squillò senza che nessuno rispondesse. La chiamai di nuovo sul telefonino inglese, ma questa volta una voce inglese disse che il telefonino era fuori servizio.” I registri dei cellulari smentiscono l’intera sequenza.
10. I registri dei cellulari mostrano che alle 12:07 la Knox fece una chiamata di 16 secondi alla Sig.na Kercher, poi alle 12:08 la Knox chiamò la Romanelli e le parlò per oltre un minuto, senza menzionare che aveva appena provato a chiamare la Kercher sul suo telefono inglese. Poi, dopo aver parlato con la Romanelli, alle 12:11, la Knox fece una chiamata di 3 secondi “squillò senza che nessuno rispondesse” sul telefonino italiano della Sig.na Kercher e, alle 12:11 la Knox fece una nuova chiamata di 4 secondi sul telefonino inglese della Knox, non si sa in che modo “il telefono squillò e una voce disse che il telefonino era fori servizio” in soli 4 secondi.
11. Anche la Romanelli chiamò la Sig.na Kercher sui cellulari e testimoniò che sul telefonino italiano si azionava il messaggio automatico, mentre il telefonino inglese della Kercher squillava senza che si azionasse la segreteria telefonica. (Romanelli 2009)
12. Per di più, la Knox disse alla Romanelli di essere alla villa, quando fece quelle chiamate, mentre in realtà si trovava nell’appartamento di Sollecito. (La villa e l’appartamento di Sollecito sono coperti da celle telefoniche diverse.)
13. La Knox, nella sua email, affermava di essere tornata alla villa insieme a Sollecito, e di aver aperto, solo allora, la porta della stanza della Romanelli e aver scoperto la confusione al suo interno. Aveva visto la finestra rotta, e il computer era sulla scrivania “dove si era sempre trovato”, ma, a quanto pare, la Knox non si accorse dei frammenti di vetro sul computer.
14. Successivamente, la Knox controllò il resto della casa e si accorse che non mancava nulla, apparentemente.
15. Poi provò ad aprire la porta della stanza della Kercher. La Knox all’inizio pensò che la Kercher stesse ancora dormendo, ma poi “bussai alla sua porta in modo sempre più rumoroso, e iniziai quasi a dare dei colpi e ad urlare il suo nome, senza ricevere nessuna risposta, presa dal panico, corsi nella nostra terrazza per vedere se fossi riuscita a vederla dal cornicione della finestra della sua stanza, ma non riuscivo a vedere all’interno, perché l’angolazione non era buona. Poi mi diressi nel bagno dove mi ero asciugata i capelli e diedi un’occhiata molto rapida al water. A causa del panico, pensai di non aver visto nulla lì dentro, che per me voleva dire che, chiunque si fosse trovato a casa mia, si trovava lì quando ero lì anch’io. Poi la polizia mi disse, successivamente, che il water era pieno e che le feci erano solo cadute sul fondo del water, e quindi non le avevo viste. Corsi fuori e mi diressi alla porta dei nostri vicini. Le luci erano spente ma bussai lo stesso alla porta. Volevo chiedergli se avevano sentito qualcosa la notte prima, ma a casa non c’era nessuno. Corsi di nuovo in casa. In soggiorno, Raffaele mi disse che voleva provare a sfondare la porta della stanza di Meredith. Ci provò e la incrinò, ma non riuscimmo ad aprirla. In quel momento decidemmo di chiamare la polizia “¦ Lui (Raffaele) chiamò sua sorella per chiederle un consiglio e poi chiamò i Carabinieri. Poi, io chiamai Filomena (Romanelli) che disse che “sarebbe tornata a casa immediatamente.” Questa è la versione della Knox, risalente a due soli giorni dopo l’accaduto, eppure quest’intero racconto fu smentito dai registri telefonici e dalla foto della scena del crimine.
16. I registri telefonici mostrano che la Romanelli provò a chiamare la Knox alle 12:12 (meno di un minuto dopo le chiamate effettuate dalla Knox sul telefonino della Sig.na Kercher). Il telefonino della Knox si trovava ancora a casa di Sollecito. E’ importante notare che la Romanelli chiamò per 36 secondi, ma la Knox non rispose. (Registri telefonici Knox)
17. La Romanelli chiamò nuovamente la Knox alle 12:20, per 65 secondi (in confronto alle chiamate da 3 e 4 secondi che la Knox fece sui telefonini della Kercher), senza ricevere alcuna risposta dalla Knox. Il telefonino della Knox si trovava ancora a casa di Sollecito. (Registri telefonici Knox)
18. La Romanelli testimoniò di aver finalmente parlato con la Knox alle 12:30 circa (I registri telefonici rivelano che si trattava delle 12:34), e i registri telefonici mostrano che il telefonino della Knox si trovava alla villa allora. Dunque, la Knox e Sollecito devono aver fatto tutto ciò di cui ha parlato nella descrizione sovrastante (bussare alla porta, provare a buttarla giù, controllare dal balcone, scendere, essere presi dal panico totale) in pochi brevi minuti, prima che la Romanelli chiamasse, dato che ci volevano approssimativamente cinque minuti a piedi dall’appartamento di Sollecito alla villa.
19. Eppure, contrariamente a quanto affermato dalla Knox, Sollecito chiamò la polizia alle 12:51 e alle 12:54, quasi 20 minuti dopo che la Knox avesse parlato con la Romanelli. E fu la Romanelli a chiamare la Knox, non il contrario. (Registri telefonici Knox)
20. Dunque, a quanto pare, la Knox si trovava in tale panico che, dopo aver fatto tutto ciò che descrisse e aver parlato con la Romanelli, lei e Sollecito attesero venti minuti (se non di più) prima di chiamare i Carabinieri.
21. Nel frattempo, la Knox parlò con sua madre alle 12:47 per circa 90 secondi, una conversazione che dimenticò di menzionare nella sua email (risalente a due giorni dopo la scoperta dell’omicidio) e che disse di non ricordare durante la sua testimonianza in tribunale.
22. E Sollecito era così preoccupato che, prima di chiamare i Carabinieri, parlò con suo padre e sua sorella.
23. Le foto della scena del crimine mostrano anche che le feci nel bagno, erano chiaramente e facilmente visibili nella tazza e non si trovavano sul fondo come la Knox aveva descritto.
La scoperta dell’omicidio- Versione accreditata
1. La Polizia Postale e le testimonianze di alcuni testimoni, costituite da 7 persone (Bartolozzi, Battistelli, Marsi, Romanelli, Grande, Altieri, Zaroli) confermarono la sequenza seguente: Una donna che risiedeva nella villa con giardino (Elisabetta Lana) arrivò alla Polizia Postale e incontrò il capo ufficio Bartolozzi alle 11:00 circa del 2 novembre, per effettuare una deposizione riguardo al falso “sospetto allarme di un ordigno esplosivo” della notte prima. In quel frangente, la Lana portò con sè il cellulare italiano della Sig.na Kercher, che era stato trovato da suo figlio nel giardino. Consegnò il cellulare alle 11:30. (Bartolozzi 2009, Alessandro Biscarini 2009)
2. Poco prima delle 12:00 del 2 novembre, Bartolozzi inviò due ufficiali della Polizia Postale (Battistelli e Marsi) alla villa per trovare Filomena Romanelli, col proposito di verificare che il cellulare trovato apparteneva a lei. (Bartolozzi 2009)
3. Alle 12:08 la Knox chiamò la Romanelli e le parlò delle stranezze alla villa. La Romanelli iniziò a preoccuparsi e chiamò immediatamente i cellulari della Sig.na Kercher.
4. Alle 12:10 la Lana chiamò Bartolozzi, spiegandogli che sua figlia aveva trovato un altro cellulare, il cellulare inglese della Sig.na Kercher, nel giardino della loro villa. (Bartolozzi 2009, Fiammetta Biscarini 2009)
5. Alle 12:12, non avendo ricevuto risposta dalla Kercher, la Romanelli chiamò la Knox e provò a richiamarla alle 12:20. (Romanelli 2009, registri telefonici)
6. Alle 12:34 la Romanelli parlò con la Knox e la Knox le disse dell’apparente furto nella stanza della Romanelli. Immediatamente dopo, la Romanelli contattò il suo fidanzato Zaroli per andare alla villa e verificare cosa fosse successo. (Romanelli, Grande 2009)
7. Alle 12:34 Zaroli contattò Altieri per farsi passare a prendere e andare alla villa. (Zaroli, Altieri 2009)
8. Alle 12:35 Battistelli e Marsi arrivarono alla villa e trovarono la Knox e Sollecito seduti sul muretto del giardino, accanto all’entrata della villa. Testimoniarono che la Knox e Sollecito gli mostrarono il subbuglio nella stanza della Romanelli e che la Knox mostrò agli ufficiali le tracce di sangue nel bagno piccolo. (Battistelli, Marsi 2009)
9. Alle 12:46 Bartolozzi imbastì una seconda deposizione con la Lana e sua figlia, che consegnò il secondo cellulare della Kercher. (Bartolozzi 2009)
10. Alle 12:47 la Knox chiamò sua madre a Seattle per 88 secondi. (registri telefonici Knox, Knox 2009)
11. A quell’ora circa, Zaroli ed Altieri arrivarono alla villa. Andarono a vedere la stanza della Romanelli insieme alla Polizia Postale. Zaroli controllò il cassetto del comodino e vide che i gioielli si trovavano ancora lì. Altieri controllò la finestra dall’esterno, domandandosi come fosse possibile introdursi da una finestra del secondo piano. Zaroli e Battistelli notarono dei pezzi di vetro sui vestiti. (Battistelli, Zaroli 2009)
12. Alle 12:51 e alle 12:54 Sollecito chiamò il 112, per avvisare i Carabinieri, sostenendo che “non era stato rubato nulla”, nonostante non fosse ancora possibile saperlo. (Ceppitelli 2009)
13. Zaroli ed Altieri testimoniarono che la Knox avesse affermato che la Sig.na Kercher, di solito, chiudeva la sua stanza a chiave, e che non c’era da preoccuparsi riguardo alla porta chiusa a chiave. (Zaroli, Altieri 2009)
14. La Romanelli e la sua amica Grande arrivarono alla villa. La Romanelli controllò la sua stanza e si accorse dei pezzi di vetro sul suo computer e sui suoi abiti. Commentò che il ladro era stato uno stupido a non aver preso nulla e ad aver sparso pezzi di vetro ovunque. Battistelli dubitava che si trattasse di un vero tentativo di furto. (Romanelli, Grande, Battistelli 2009)
15. Battistelli parlò con la Romanelli dei cellulari che avevano trovato, e ciò fece preoccupare ulteriormente la Romanelli per Meredith, poichè la Kercher non si separava mai dai suoi cellulari. (Romanelli, Battistelli 2009)
16. Successivamente, la Romanelli seppe che la porta della stanza della Kercher era chiusa a chiave e insistette per farla buttare giù da Battistelli e Marsi, sostenendo che la Kercher non chiudeva mai a chiave la porta della sua camera. (Romanelli, Battistelli 2009)
17. Alle 13:00 Battistelli telefonò a Bartolozzi per spiegargli la situazione e Bartolozzi gli diede il permesso di procedere per buttare giù la porta della camera da letto della Sig.na Kercher. (Bartolozzi 2009)
18. Battistelli disse alla Romanelli che non potevano prendersi la responsabilità di buttare giù la porta, ma che non c’erano problemi se a farlo era la Romanelli. (Battistelli, Romanelli 2009)
19. La Romanelli chiese a Zaroli ed Altieri di buttare giù la porta. (Romanelli, Zaroli, Altieri 2009)
20. Altieri buttò giù la porta e la Romanelli vide il piede di Meredith che fuoriusciva dal piumone. Altieri, Zaroli e la Romanelli videro la stanza. La Knox, su sua propria ammissione, si trovava in cucina e non avrebbe potuto vedere l’omicidio. Nessuno sa dove fosse Sollecito, anche se le sue impronte digitali furono rinvenute sulla porta della Mezzetti. (Altieri, Zaroli, Romanelli, Grande, email della Knox dell’11/4/07)
21. Battistelli ordinò di uscire a tutti, telefonò a Bartolozzi per avvisarlo dell’omicidio. (Battistelli, Bartolozzi 2009)
Le dichiarazioni e le bugie di Guede
(Deposizioni di Guede and Verbale Sentenza Micheli)
1. Guede, nel corso di molteplici dichiarazioni e deposizioni, affermò costantemente che la Sig.na Kercher era totalmente vestita quando lui la abbandonò.
2. Guede, nel corso di molteplici dichiarazioni e deposizioni, cambiò il luogo, l’ambiente, il contesto e il modo del suo presunto primo bacio con la Sig.na Kercher, la notte prima dell’omicidio.
3. Guede affermava di avere un appuntamento con degli amici nelle prime ore della serata del primo novembre. Tali affermazioni furono tutte negate dagli amici.
4. Guede dichiarò di aver un appuntamento alle 21:00 con la Sig.na Kercher la notte dell’omicidio.
5. Tutte le amiche dalla Sig.na Kercher testimoniarono che la Kercher non aveva mai incontrato Guede la notte prima dell’omicidio, dato che erano andate insieme in diversi bar.
6. Le amiche della Sig.na Kercher testimoniarono che la Kercher non aveva mai menzionato alcun appuntamento con Guede. Anzi, la Kercher aveva affermato di voler tornare a casa presto perché avevano passato una lunga nottata di festeggiamenti ad Halloween.
7. Guede aveva espresso un interesse di tipo sessuale nei confronti della Knox in due occasioni: una in un party alla villa e una seconda volta alla polizia, al suo arrivo alla questura di Perugia. (Follain)
8. Dalle sue affermazioni, Guede insinuò che Sollecito avesse ucciso la Sig.na Kercher.
9. Dalla sua prima deposizione, Guede insinuava che la Knox si trovasse nella villa.
10. Guede affermò che, dopo essere entrato su invito della Sig.na Kercher, vide che era arrabbiata perchè erano scomparsi i suoi soldi dell’affitto, e la Sig.na Kercher iniziò a cercare i soldi dell’affitto per tutta la villa.
11. Poi, affermò che riuscì a farla rilassare e si baciarono, continuando con dei preliminari intensi, parzialmente svestiti, poi si fermarono poiché non avevano preservativi.
12. Guede affermò di aver avuto bisogno di usare il bagno a causa di un kebab che aveva mangiato.
13. Guede affermò che, mentre si trovava in bagno, suonò il campanello e la Knox entrò nella villa e lei e la Sig.na Kercher iniziarono a discutere riguardo ai soldi dell’affitto.
14. Guede affermò ripetutamente, in tutte le sue deposizioni, che sentì la Kercher gridare e ciò lo fece uscire di corsa dal bagno, senza tirare lo sciacquone.
15. Guede affermò che un uomo aveva ucciso la Kercher con un coltello e quest’uomo gli aveva detto che avrebbero incolpato lui (Guede) del crimine.
16. Guede disse di aver provato ad arrestare il flusso di sangue della ferita fatale della Kercher con un asciugamano, poi era stato preso dal panico e l’aveva lasciata morire.
17. Nel 2011, Guede scrisse una lettera nella quale confermava che Sollecito e la Knox avevano assassinato la Kercher. Questa lettera venne letta durante il processo d’appello Hellmann-Zanetti .
Le dichiarazioni e le bugie di Sollecito
1. Due giorni dopo la scoperta dell’omicidio, Sollecito disse a un giornalista che lui e la Knox erano stati i primi a scoprire il corpo della Sig.na Kercher e che c’era sangue dappertutto, nonostante non avesse potuto vedere all’interno della stanza. (Follain[1])
2. Sollecito affermò anche che lui e la Knox erano stati ad una festa la sera prima, evidentemente, confondendo quella notte con la notte precedente, Halloween. (Follain[1])
3. Sollecito disse a Zaroli e alla Romanelli che il corpo della Sig.na era stato coperto di vaselina (Follain[2], Zaroli 2009)
4. Durante l’interrogatorio della polizia, la notte del 5 novembre, Sollecito affermò di aver inventato un “mucchio di bugie” durante i precedenti interrogatori, e dichiarò di non essere certo che la Knox si fosse trovata con lui l’intera notte del primo novembre.[3]
5. In una lettera a suo padre, dell’ 11/7/07, anche Sollecito abbozzò una storia sulla notte prima dell’omicidio e sugli eventi che avevano portato alla scoperta dell’omicidio. La sua versione era simile a quella della Knox, ma alcuni dettagli erano diversi, e, ad ogni modo, venne smentita dai registri telefonici, i dati del computer e dalle dichiarazioni dei testimoni.
6. Sollecito affermò di aver navigato su internet e di aver probabilmente guardato un film e di aver ricevuto un messaggio di buona notte da suo padre. Ma il suo computer non mostrava alcun segno di attività dopo le 21:10 e non ricevette il messaggio prima delle 6:00 del mattino successivo.
7. Sollecito non menzionò che il suo computer era stato usato per ascoltare della musica per mezz’ora, alle 5:30 del mattino successivo.
8. Sollecito scordò di menzionare la telefonata della durata di 4 minuti con suo padre, alle 9:24 di quel mattino, affermando che in quel momento stava dormendo.
9. Sollecito scordò di menzionare la telefonata della Knox alla Romanelli, avvenuta nel suo appartamento, prima che si dirigessero alla villa.
10. Sollecito affermò che avevano riportato il mocio che la Knox aveva preso precedentemente quella mattina, alla villa, e che, apparentemente la Knox aveva messo il secchio del mocio in un’altra stanza (piuttosto che all’entrata.) Evidentemente c’era molto interesse per questo mocio.
11. Sollecito affermò di aver trovato la porta della stanza della Romanelli spalancata, mentre la Knox affermò che era ancora chiusa prima che lei la aprisse.
12. Sollecito affermò di aver trattenuto la Knox dall’arrampicarsi sulla terrazza per avere accesso alla finestra della stanza da letto della Kercher.
13. Sollecito affermò che solo allora la Knox chiamò la Romanelli e provò a chiamare i telefoni della Sig.na Kercher, mentre queste telefonate si erano verificate circa 30 minuti prima.
14. Sollecito affermò che la Knox era stata presa dal panico per l’assenza delle feci che aveva visto precedentemente nel water, e, a quanto pare, neanche lui le vide, nonostante fossero chiaramente visibili nelle foto della scena del crimine.
15. Sollecito dichiarò di aver provato a buttare giù la porta della camera della Kercher, poi aveva chiamato sua sorella, ma dimenticò di menzionare di aver chiamato suo padre per un minuto, prima di aver chiamato sua sorella.
16. Sollecito dichiarò l’11 novembre del 2007 la Knox si recò presso una lavanderia insieme a un ragazzo argentino, la mattina del 2 novembre per lavare delle cose.
17. Successivamente, Sollecito affermò che la Knox continuava a mentire.
18. Durante la prima udienza preliminare, Sollecito affermò di non voler vedere mai più la Knox.
19. Sollecito espresse preoccupazione riguardo a delle “stranezze” che Guede avrebbe potuto dire su di lui, solo qualche giorno dopo l’arresto di Guede.
20. Sollecito dichiarò spontaneamente in tribunale di aver procurato un taglietto alla Kercher, mentre stava cucinando nel suo appartamento, nonostante la Sig.na Kercher non fosse mai stata nel suo appartamento. Alla fine, ritrattò questa dichiarazione suTwitter.
21. In seguito, Sollecito disse che la notte del primo novembre si trovava davanti al suo computer ad inviare delle email. Le prove di tale attività non sono mai state scoperte o presentate.
Le dichiarazioni e le bugie della Knox
1. La Knox espresse preoccupazione riguardo al coltello da cucina delll’appartamento di Sollecito.[4]
2. La Knox scoppiò a piangere quando le mostrarono il cassetto dove erano riposti i coltelli alla villa. (Napoleoni 2009)
3. La Knox si collocò a piazza Grimana (per incontrare Lumumba) approssimativamente all’ora in cui Curatolo la vide. (dichiarazione della Knox alla polizia, 6 novembre 2007, Curatolo 2009)
4. La Knox si collocò sulla scena del crimine, dopo un apparente crollo emotivo durante l’interrogatorio della polizia. (dichiarazione della Knox alla polizia, 6 novembre 2007)
5. La Knox confessò di aver sentito la Sig.na Kercher urlare. (dichiarazione della Knox alla polizia, 6 novembre 2007)
6. Inizialmente, la Knox incolpò il suo datore di lavoro Patrick Lumumba di aver abusato sessualmente e poi ucciso la Sig.na Kercher. Dichiarò e confermò tale affermazione in due dichiarazioni scritte che redasse per la polizia nelle prime ore del mattino del 6 novembre. (dichiarazione della Knox alla polizia, 6 novembre 2007)
7. In seguito la Knox scrisse altri due “memoriali” alla polizia, il 6 e il 7 novembre, nei quali esprimeva dei dubbi, ma affermava che quelle erano le sue “migliori verità “ e non ritrattò mai le sue affermazioni. (dichiarazione della Knox alla polizia, 6 novembre 2007)
8. La Knox, ufficialmente, non ritrattò mai quelle affermazioni e, in seguito, venne condannata per calunnia, sia al processo, sia durante l’appello che dalla sentenza finale della Cassazione.[5]
Incongruenze generali dell’ipotesi di un aggressore unico
1. La Sig.na Kercher urlò solo una volta, ciò suggerisce che le venne coperta la bocca per quasi tutto il tempo dell’aggressione.
2. Monacchia sentì gridare un uomo e una donna, prima di sentire l’urlo della Sig.na Kercher.
3. La Capezzali sentì dei passi correre in diverse direzioni, dopo l’urlo.
4. La Sig.na Kercher aveva fatto dei corsi di arti marziali ed era forte fisicamente.
5. Eppure, la Kercher presentava davvero poche ferite da difesa, e molto lievi. Di solito, le vittime di un aggressore unico, con un coltello, presentano molte più ferite da difesa.
6. Le ferite da coltello e le contusioni attorno al collo e al viso indicano che l’aggressione fu prolungata e non si trattò di una rapida “aggressione a sorpresa”.
7. La Sig.na Kercher venne abusata sessualmente durante l’aggressione, non in seguito, come venne indicato dalle lesioni interne e secondo le testimonianze di due medici.
8. Durante l’aggressione, vennero tolti alcuni indumenti alla Kercher. Un aggressore unico non avrebbe potuto trattenere la Sig.na Kercher mentre le toglieva i vestiti e le copriva la bocca.
9. Qualcuno ritornò dopo l’omicidio per risistemare la scena del crimine: togliere il reggiseno alla Kercher; spostare il suo corpo sul cuscino; coprirla con il piumone; frugare nella sua borsetta; gettare gli scontrini nella sua borsetta sul piumone; collocare la borsetta sul letto; chiudere la porta a chiave e prendere la chiave e non lasciare alcuna impronta di scarpe in tutto ciò.
10. Qualcuno pulì il bagno e il pavimento del corridoio, ed in bagno restò solo la metà di un’impronta sul tappetino, mentre le altre macchie di sangue e le impronte insanguinate vennero rivelate dal Luminol.
Incongruenze dell’ipotesi che vede Guede come unico aggressore
1. Guede era stato alla villa diverse volte, e conosceva i ragazzi che vivevano nel seminterrato. Avrebbe facilmente potuto determinare se sarebbero partiti quel fine settimana. Dato che viveva a Perugia da 15 anni, Guede sapeva anche che due delle giovani donne che vivevano nell’appartamento superiore NON erano italiane (una cittadina degli Stati Uniti e l’altra del Regno Unito) e probabilmente sarebbero rimaste lì per il fine settimana di vacanze. Eppure, decise di fare irruzione nell’appartamento delle giovani donne, invece dell’appartamento dei ragazzi, a quanto pare, senza alcuna preoccupazione che, forse, una di loro o entrambe sarebbero potute tornare in qualsiasi momento e coglierlo sul fatto. Guede non scelse di introdursi dalla porta dell’ingresso principale, che avrebbe potuto facilmente forzare con un piede di porco.
2. Guede scelse di non provare a introdursi dalla porta finestra sul retro della villa, ben nascosta da chiunque si trovasse in strada o nella terrazza del parcheggio. Questa porta finestra era facilmente accessibile tramite una rapida arrampicata su una grata e una griglia, e si rivelò il punto di accesso per un furto, un anno scarso dopo l’omicidio.
3. Guede ignorò tutti i facili punti di accesso al seminterrato, che sapeva con certezza essere vuoto, e scelse invece una finestra del secondo piano, che si vedeva totalmente dalla strada o dal parcheggio, ed era anche ben illuminata dalle luci del parcheggio, di notte.
4. Guede scelse una finestra con le saracinesche chiuse, senza poter sapere in alcun modo se sarebbe riuscito a introdursi da quella finestra, una volta aperte le saracinesche.
5. Dato che viveva in Italia da 15 anni, Guede conosceva sicuramente quel tipo di finestre e sapeva che se le imposte interne erano chiuse, non ci sarebbe stato modo di introdursi da quella finestra, a meno che non avesse un trapano o un’ascia. Eppure, scelse ad ogni modo di introdursi da quella finestra.
6. Guede scelse di arrampicarsi sul muro con le scarpe da ginnastica, invece di usare scarpe da trekking, senza lasciare alcuna traccia di fango o erba sul muro (e non venne ritrovata alcuna scala).
7. Guede riuscì a rimanere sospeso o in equilibrio, con destrezza, sui pochi centimetri del davanzale di pietra per aprire le saracinesche. Lo fece senza che nessuno che passasse per strada, o si trovasse nel parcheggio tra le 20:45- 21:00 circa, lo vedesse.
8. Guede, poi, riuscì a scendere a terra, e arrampicarsi sul muretto del parcheggio, senza che nessuno lo notasse.
9. Guede, invece di scegliere una pietra piccola, che avrebbe potuto tirare facilmente e con abbastanza precisione, scelse di tirare alla finestra un sasso di 4 kili, lungo 20 cm, nonostante l’ampiezza del vetro fosse quasi della stessa misura (28 cm di ampiezza).
10. Guede riuscì a lanciare la pietra con una precisione tale da rompere il vetro con un solo colpo.
11. Guede riuscì a lanciare la pietra con così tanta cautela, che sbrecciò appena la saracinesca interna, e ruppe solo la parte in fondo del vetro e della pietra stessa si ruppe solo un pezzetto quando atterrò sulle dure piastrelle del pavimento di marmo, nella stanza della Romanelli
12. Guede riuscì fortuitamente a far parzialmente atterrare la pietra in una borsa per indumenti che si trovava già a terra.
13. In seguito, Guede scese dal cornicione e si arrampicò sul muro per seconda volta, nuovamente senza lasciare alcuna traccia di fango o erba.
14. Il lancio di Guede fu così lieve che nessun pezzo di vetro rotto cadde sul terriccio e sull?
Carlo Dalla Vedova: La CEDU vi ha condonato la dolosa diffamazione da parte della Knox del Procuratore Capo?
Al dottor Carlo Dalla Vedova
Stai cercando di far credere alla CEDU che, anche se la Knox può aver mentito alla polizia, ciò è avvenuto solo sotto una pressione immensa e illegale.
Veramente?! In effetti, la tua tesi è soltanto che la Knox mente e diffama solo sotto estrema pressione?!
Amanda Knox, il suo agente e i suoi editori affermano tutti che hai dato l’ok al libro della Knox Waiting To Be Heard prima della data di pubblicazione.
Se aveste consigliato diversamente, il libro non sarebbe mai stato pubblicato negli Stati Uniti: l’editore aveva già ricevuto un avviso legale di non pubblicarlo altrove.
Secondo la nostra analisi, questo libro a cui hai dato l’ok contiene forse 600 bugie e 100 diffamazioni da parte della Knox. Tutto scritto quando non era affatto sotto pressione e apparentemente semplicemente intenta a infliggere danni casuali.
Il campo della Knox sostiene che tu abbia dato il via libera alla pubblicazione del libro (1) nella copertina rigida del 2013 e (2) senza revisione ma con un’aggiunta nella copertina morbida del 2015.
E quelle 600 e 100 sono solo le bugie e le diffamazioni contenute nel libro. Knox è registrato per tanti altri.
Ecco una delle bugie più pericolose e distruttive di Amanda Knox in quel libro. Stridente diffamazione di cui può essere imputata la Knox.
Come sapete, la dottoressa Mignini non era nemmeno alla stazione centrale di polizia quando Amanda Knox era seduta con Rita Ficarra per compilare volontariamente una lista - che lei descrive in modo fuorviante alla CEDU come un interrogatorio.
Giorni e giorni di testimonianze processuali di tutti coloro che erano effettivamente presenti quella notte - alle quali tu e la Knox avete assistito - hanno dimostrato che il dottor Mignini ha visto la Knox solo molto più tardi, per leggerle i suoi diritti e poi subire le sue battute sull’orecchio Patrizio. La Knox terminò la seconda dichiarazione scritta su cui aveva insistito alle 5:45.
Ma la Knox qui sostiene, nel suo libro scritto sotto zero pressioni, che il dottor Mignini ha condotto un interrogatorio altamente illegale - in effetti ha commesso crimini che potrebbero distruggere la sua carriera e forse anche metterlo in prigione - quando in realtà era a letto in quel momento. .
Alla fine mi dissero che sarebbe entrato il pubblico ministero.
Non sapevo che fosse l’accusa, o che fosse il magistrato a cui si riferiva Rita Ficarra qualche giorno prima, quando aveva detto che bisognava aspettare di sapere cosa avrebbe detto lui, per vedere se potevo andare in Germania. Pensavo che “pubblico ministero” fosse il sindaco o qualcuno che detenesse una carica politica simile in città e che, in qulche modo, mi avrebbe aiutata.
Dissero, “Devi parlare col pubblico ministero di ciò che ricordi.”
Dissi loro, “Non credo che questo sia ricordare. Sono davvero confusa in questo momento.” Gli dissi perfino, “Non mi ricordo di tutto ciò. Riesco ad immaginarlo, ma non sono sicura se sia un ricordo o se lo stia solo immaginando, ma è quello che mi viene in mente e non so. Davvero non so.”
Dissero, “I tuoi ricordi torneranno. E’ la verità . Aspetta e ti ritornerà la memoria.”
Entrò il pubblico ministero.
Prima che iniziasse a interrogarmi, dissi, “Guardi, sono davvero confuse, e non so cosa sto ricordando e non mi sembra giusto.”
Uno degli ufficiali di polizia disse, “Ci lavoreremo su.”
Nonostante il setaccio emotivo per il quale ero passata, realizzai che ero una testimone e che quella era una testimonianza ufficiale, che forse avrei dovuto avere un avvocato. “Ho bisogno di un avvocato?” chiesi.
Disse, “No, no, peggiorerebbe solo le cose. Sembrerebbe che tu non voglia aiutarci.”
Era una situazione molto più solenne e ufficiale dei miei precedenti interrogatori, benché il pubblico ministero mi stava facendo le stesse domande che mi avevano già posto: “Cosa è successo? Cosa hai visto?”
Dissi, “Non ho visto niente.”
“Cosa intendi dire con non ho visto niente? Quando l’hai incontrato?”
“Non so,” dissi.
“Dove l’hai incontrato?”
“Al campo da basket, credo.” Avevo immaginato il campo da basket a Piazza Grimana, proprio al di là della strada dall’ Università per Stranieri.
“Ho un’immagine del campo da basket a Piazza Grimana, vicino casa mia.”
“Cosa indossava?”
“Non so.”
“Indossava una giacca?”
“Credo di si.”
“Di che colore era?”
“Credo che fosse marrone.”
“Cosa ha fatto?”
“Non lo so.”
“Cosa vuol dire che non lo sai?”
“Sono confusa!”
“Hai paura di lui?”
“Suppongo.”
Mi sembrava di essere quasi in trance. Il pubblico ministero mi guidò in uno scenario e io concordai docilmente con i suoi suggerimenti.
“E’ successo questo, giusto? Lo hai incontrato?”
“Suppongo di si.”
“Dove lo hai incontrato?”
“Non lo so. Al campo da basket, suppongo.”
“Siete andati a casa?”
“Credo di si.”
“Meredith era casa?”
“Non ricordo.”
“Patrick é entrato?”
“Non so, crdo di si.”
“Dove vi trovavate?”
“Non lo so. Nella cucina, suppongo.”
“Hai sentito Meredith urlare?”
“Non lo so.”
“Come potevi non sentire Meredith urlare?”
“Non lo so. Forse mi sono coperta le orecchie. Non lo so, non so se mi sto solo immaginando tutto. Sto cercando di ricordare e voi mi dite che devo ricordare, ma non lo so. Non mi sembra che sia la cosa giusta.”
Disse, “No, ricorda. Ricorda cosa é successo.”
“Non lo so.”
In quel momento, mentre il pubblico ministero mi tempestava di domande, mi coprii le orecchie, così da non sentirlo.
Disse, “L’hai sentita urlare?”
Dissi, “Credo di si.”
La mia dichiarazione era scritta in italiano e lui mi disse, “Questo é quello che abbiamo messo a verbale. Firmalo.”
Carlo Dalla Vedova: La CEDU è informata La legge italiana IMPONE agli avvocati di presentare denunce locali?
Al dottor Carlo Dalla Vedova
Ne sei consapevole, vero? Non è facoltativo: se i clienti italiani denunciano in modo credibile gli abusi della polizia, i loro avvocati DEVONO presentare una denuncia.
Si tratta di un requisito serio della legge italiana, che mira a tutelare il cliente evitando insinuazioni e ricorsi frivoli negli anni a seguire. Secondo il principio dell’infedele patrocinio (tradimento dell’interesse del cliente), se davvero credessi alle varie affermazioni della Knox secondo cui ha subito abusi, sembra che non avresti altra scelta che presentare una denuncia formale.
Non solo non è stata mai presentata alcuna denuncia formale da parte tua, e quindi nessuna indagine è mai stata avviata, ma le sintesi del tuo caso CEDU redatte dalla Cassazione e dalla CEDU stessa non fanno menzione di alcun processo seguito. Ti chiedono specificamente questo.
La CEDU cita integralmente una lettera indirizzatale da Amanda Knox in data 9 novembre 2007 in cui si sostiene ampiamente che gli abusi della polizia spiegavano perché lei era “confusa” durante il cosiddetto “interrogatorio” del 5-6 novembre 2007.
Ma la CEDU sembra non essere stata informata del fatto che lei non ha mai trasmesso questa lettera a nessun pubblico ministero o giudice. In effetti, lo fornisci come prova solo ora. Perché questo non è stato chiarito?
E ancora più scoraggiante per il tuo appello, il tuo collega legale Luciano Ghirga al processo di Rudy Guede alla fine del 2008 ha detto specificamente questo – in effetti, l’esatto opposto della tua attuale affermazione.
“Ci sono state pressioni da parte della polizia ma non abbiamo mai detto che fosse stata colpita.”
Ora la CEDU, nella sua prima risposta alla vostra affermazione, pone alcune domande sui fatti. Ti ha rivolto questa prima domanda.
1. La ricorrente ha esaurito le vie di ricorso interne a sua disposizione per lamentare la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, relativo agli scappellotti asseritamente subiti, e agli articoli 6 §§ 1 e 3 a), c) e e) e 8 della Convenzione?
Risulta che no, la Knox ricorrente non ha mai avviato il procedimento formale per chiedere un rimedio attraverso la legge italiana. Il punto è tale da porre fine da solo al processo di appello della CEDU se la risposta è no.
(1) a causa dell’evidente status di inammissibilità del ricorso ai sensi delle norme della CEDU (non è stato inizialmente tentato alcun ricorso interno),
(2) per il suo valore probatorio dannoso per valutare la credibilità della versione dei fatti fornita dal ricorrente.
Naturalmente conoscerete le disposizioni giuridiche del diritto italiano di cui la CEDU potrebbe non essere ancora a conoscenza:
(1) i reati di percosse (cp 581), o di violenza fisica o minaccia (cp. 610-612) impongono alla vittima di sporgere denuncia per poter procedere all’accusa, altrimenti le indagini non possono essere avviate;
(2) il Codice deontologico degli avvocati prevede che l’avvocato difensore sporga denuncia qualora raccolga una pretesa da parte di un cliente detenuto e informi adeguatamente il cliente della necessità di sporgere denuncia;
(3) se un avvocato viene informato da un cliente detenuto che lo stesso cliente ha subito violenza o offesa da parte delle autorità, e non intraprende le opportune iniziative legali, commetterebbe il gravissimo reato di infedele patrocinio (tradimento degli interessi di cliente) oltre alla violazione del Codice Etico;
(4) il difensore è tenuto anche a eccepire ogni irregolarità o violazione del codice che potrebbe subire il cliente, ossia, in ogni caso particolare, se a suo tempo fossero state avanzate le attuali pretese del ricorrente, gli avvocati avrebbero dovuto denunciare la violazione del codice di procedura sostenendo che aveva avuto luogo un interrogatorio dell’accusa (quindi, ciò significherebbe violare il codice di procedura che impedisce all’accusa di interrogare un sospettato prima della sua comparizione davanti a un giudice)
Quindi, in sintesi, non sembra essere mai stata presentata alcuna denuncia formale che abbia consentito l’avvio delle indagini locali. E il mancato avvio del procedimento di ricorso interno da parte del ricorrente su tale pretesa potrebbe costituire reato secondo la legge italiana se la Knox avesse insistito su ciò.
E sembrerebbe rendere inammissibile la richiesta sul punto. Inoltre mina ogni possibile credibilità dell’affermazione stessa. Indipendentemente da chi abbia commesso un errore qui, avvocato o cliente, ciò non promette nulla di buono.
Dott Marasca e Dott Bruno: Perche’ le vostre “motivazioni” sono un’offesa alla giustizia Italiana #1
Il processo di Amanda Knox e Raffaele Sollecito #1
A marzo 2015 la Corte Suprema ha annullato le condanne di Amanda Knox e Raffaele sollecito circa il loro coinvolgimento nell’omicidio.
Verso la fine di September la V Sez, ha redatto un verbale attesissimo.
Venne subito resa disponibile una traduzione in inglese.
Sono un avvocato inglese che ha seguito il caso molto da vicino e questa è la mia analisi del verbale.
Ecco le otto principali decisioni che ho trovato nel Verbale-
1. Non c’era certezza del principio “oltre ogni ragionevole dubbio” a causa delle prove insufficienti o contraddittorie- ai sensi dell’Articolo 530, sezione 2 del Codice Penale italiano.
2. La teoria di più aggressori fu confermata. Guede fu dichiarato colpevole in concorso con altri.
3. Le tracce di furto nella camera della Romanelli furono inscenate.
4. Amanda Knox si trovava nella villa nel momento dell’omicidio, ma non ci sono prove sufficienti per dimostrare che ebbe un ruolo attivo.
5. Le tracce di DNA di Meredith Kercher sul coltello e il DNA di Raffaele Sollecito sul gancetto del reggiseno non hanno “rilevanza probatoria né circostanziale”.
6. “Il movente non è irrilevante” ma il movente non fu stabilito.
7. Non ci fu alcuna pulizia selettiva.
8. Pertanto, non sarebbe stato utile rinviare il caso al tribunale di primo grado della corte d’appello (come successe nell’appello contro l’assoluzione)
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Esaminerò le 34 pagine nelle quali Marasca e Bruno presentano le loro conclusioni per le motivazioni sopra elencate. Tali pagine includono anche le motivazioni della revoca di varie sentenze d’appello, che non saranno trattate in questa analisi.
L’elemento chiave dell’assoluzione è, certamente, che le prove erano insufficienti o contraddittorie, e io analizzerò approfonditamente il modo in cui il Verbale cerca di dimostrare tale affermazione. Scopriremo che una gran parte di queste cosiddette contraddizioni, in realtà , non sono inerenti alle prove del processo o ai precedenti verbali, ma sono il risultato di ragionamenti illogici e asserzioni dogmatiche della Quinta Sezione, saltati fuori dal nulla.
La mia reazione rispetto al Verbale è stata di stupore, in quanto non assomiglia a nessun altro ragionamento condotto da un Tribunale.
Si coglie un tentativo disperato di arrivare a un verdetto incomprensibile.
Il linguaggio e le asserzioni dogmatiche, non supportate da alcuna prova, sono decisamente sorprendenti.
Viene messa in dubbio, in modo irragionevole, la professionalità degli investigatori, della polizia scientifica, e dei giudici che hanno precedentemente emesso delle sentenze sul caso.
Io sospetto che il Verbale sia stato scritto in vista dei possibili titoli dei media, e molti di questi potenziali titoli sono disseminati nella parte iniziale del Verbale. Il sogno di qualsiasi tabloid.
Infatti, il Verbale (quando ha effettivamente qualcosa da dire), risulta quasi giornalismo basato su opinioni personali, carente di ricerche approfondite e avventato.
C’è un gran numero di blaterazioni pedisseque, autoreferenziali e “scolastiche” nel Verbale. Forma una barriera invalicabile per il lettore e, ovviamente, la conclusione che la Knox fosse presente quando fu commesso l’omicidio si può trovare solo molto in fondo al Verbale.
Se si rimuovono le blaterazioni e i fiumi di parole, comunque, emerge la natura illogica e controproducente del ragionamento.
E’ bizzarro che alcune delle lunghe citazioni legali sembrano contraddire ciò che la Corte cerca di dimostrare.
Il Verbale sfida, o addirittura stravolge, alcuni concetti accettati e ben compresi della legge penale e del diritto naturale e viola degli aspetti del Codice Penale italiano. Ciò non ha mancato di destare le preoccupazioni nella magistratura italiana.
Se c’è mai stata una sentenza della Corte Suprema, che dovrebbe essere rinviata al consiglio dei Magistrati dal presidente italiano, per essere revisionata, si tratta di questa. Nella mia opinione, il non farlo, farebbe del sistema giudiziario italiano uno zimbello.
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Dunque, iniziamo. Partiremo con la preparazione del palco per la messa in scena dello spettacolo di Marasca-Bruno.
Il Verbale afferma che la sentenza di Nencini fu -
“rimasto condizionato dalla prospettazione di profili fattuali inopinatamente emersi dalla sentenza rescindente, quasi che le stringenti ed analitiche valutazioni del Supremo Collegio fossero, ineluttabilmente, convergenti nella direzione dell’affermazione di colpevolezza dei due imputati. Fuorviato da tale equivoco di fondo, lo stesso giudice è, poi, incorso in vistose incongruenze logiche ed in palesi errores in iudicando, che vanno in questa sede denunciati.”
Il Verbale fa riferimento al “travagliato e intrinsecamente contraddittorio percorso” della storia del processo, con cui, ovviamente, si riferisce alle assoluzioni del processo Hellmann.
“Un iter obiettivamente ondivago, le cui oscillazioni sono, però, la risultante anche di clamorose defaillances o “amnesie” investigative e di colpevoli omissioni di attività 23 d’indagine, che, ove poste in essere, avrebbero, con ogni probabilità , consentito, sin da subito, di delineare un quadro, se non di certezza, quanto meno di tranquillante affidabilità , nella prospettiva vuoi della colpevolezza vuoi dell’estraneità degli odierni ricorrenti. Un siffatto scenario, intrinsecamente contraddittorio, costituisce, già in sé, un primo, eloquente, segnale di un insieme probatorio tutt’altro che contrassegnato da evidenza oltre il ragionevole dubbio.”
Ci sono molti strati, attentamente costruiti, di inganni e di supposizioni nelle due citazioni osservate sopra.
La prima supposizione è che ci sia un profilo fattuale che emerge dalla sentenza di annullamento (senza specificare di quale si tratti). Questo non è vero dato che tutto ciò che la Corte di Cassazione ha fatto, è stato annullare la sentenza di Hellmann, accettando le motivazioni del ricorso della pubblica accusa, una delle quali, neanche a farlo a posta, affermava che il Verbale di Helmann era infarcito di esempi di ragionamenti fallaci, una caratteristica comune anche a Marasca e Bruno. Ciò portò a una modifica del profilo fattuale che era emerso dal processo Massei, a causa delle prove processuali di Hellmann.
Marasca e Bruno affermano abbastanza arbitrariamente che Nencini fu “condizionato” e “traviato” dalle clausole dell’annullamento. Qualsiasi errore abbia fatto Nencini nel suo Verbale, (e ne erano presenti alcuni) riesco a trovarne solo uno (vedi in seguito) che possa essere stato potenzialmente significativo, un errore di diritto, che è certamente censurabile, ma è altamente soggettivo e offensivo asserire che tali errori furono condizionati e conseguenti all’annullamento, o implicare che ebbero un impatto sul verdetto. Tale asserzione è semplicemente un ragionamento fallace ed è chiaramente un affronto nei confronti del giudice.
E’ assolutamente vero che l’annullamento della sentenza di Hellmann avvenne grazie a una richiesta della Corte di Cassazione, per far sì che il Tribunale di Firenze considerasse, (per parafrasare), “nella sua più ampia discrezione, la possibilità di determinare le posizioni soggettive dei co-aggressori di Guede, entro un range di situazioni ipotetiche, dall’omicidio premeditato, a un gioco erotico indesiderato che sfuggì dal loro controllo”.
Per fare chiarezza, la richiesta di stabilire la posizione soggettiva di qualcuno non è solo un invito a considerare il movente ma, più in generale, un invito a considerare la comprensione della natura e delle conseguenze del soggetto della sua interazione, o non interazione, in una situazione.
Nencini dimostrò indipendenza e imparzialità nel considerare un ipotesi totalmente differente e altrettanto plausibile. L’ipotesi non era un affermazione di colpevolezza, figuriamoci una prova, ma era un elemento del quadro, e di certo non fu forzato dalle clausole dell’annullamento.
Forse Marasca e Bruno non provavano molto interesse verso l’ipotesi di Nencini (vedi in seguito) ma essi stessi non riescono a dare una spiegazione consistente delle motivazioni che forniscono riguardo alla loro sentenza (la mancanza di prove sufficienti), uno scenario soggettivo e sconcertante riguardo al ruolo della Knox (vedi la fine di questa analisi) che lascia molti quesiti in sospeso.
Un altro ragionamento fallace, è quello che vede le assoluzioni di Hellmann come la conseguenza di un’investigazione che non è mai stata capace di raggiungere una conclusione che andasse oltre ogni ragionevole dubbio. Marasca e Bruno sembrano anche accettare, o per lo meno implicare, che persino un verdetto annullato è la prova di un ragionevole dubbio. Ancora una volta, non c’è alcuna connessione logica, dato che il verdetto ““ e questo viene accettato ““ fu annullato correttamente.
Tutte queste asserzioni devono essere dimostrate. Lo sono state?
Successivamente, nel Verbale si afferma che i media ebbero un forte impatto sulla conduzione delle indagini e sui processi giudiziari. Ci fu “un inusitato clamore mediatico” di natura internazionale che-
“ha fatto sì che le indagini subissero un’improvvisa accelerazione, che, nella spasmodica ricerca di uno o più colpevoli da consegnare all’opinione pubblica internazionale, non ha certamente giovato alla ricerca della verità ”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦ma l’attenzione mediatica, oltre a non giovare alla ricerca della verità , ha prodotto ulteriori riflessi pregiudizievoli, quanto meno in termini di “diseconomia processuale”, ingenerando indebito “rumore”, non tanto sul versante della tardiva disponibilità alla testimonianza, da parte di determinate persone, quanto dell’irruzione nel processo di estemporanee propalazioni di soggetti detenuti, di collaudato spessore criminale, di certo non insensibili ad istanze di mitomania e di protagonismo giudiziario”¦”
I media prendono appunti. Ma qui è ancora una volta la polizia ad essere chiamata a rispondere.
Marasca e Bruno non hanno identificato il punto in cui si siano verificate tali supposte improvvise accelerazioni, ma io azzarderei che si tratta del momento in cui gli ispettori scoprirono il corpo di una ragazza brutalmente assassinata. La sola accelerazione richiesta era il bisogno assolutamente naturale di identificare e detenere i colpevoli, e non ciò che i media dicevano riguardo al caso.
Marasca e Bruno non elencano neanche una singola prova del fatto che gli ispettori fossero stati indebitamente influenzati dall’attenzione dei media, piuttosto che dalle prove che stavano raccogliendo.
C’è, ovviamente, più di qualcuno convinto del mito costruito dagli avvocati della difesa, riguardo ad una supposta corsa al colpevole. Ad ogni modo, non si considera che ci fu un periodo di 7 mesi tra l’arresto della Knox e di Sollecito e la comunicazione dell’accusa, che si dichiarava pronta a procedere penalmente.
Marasca e Bruno hanno perfettamente ragione riguardo ad Alessi ed Aviello, ma scordano di menzionare i loro nomi e che furono chiamati a testimoniare dalla difesa. I media non ebbero nulla a che fare con tutto ciò, fu piuttosto la prova che ci furono aggressori molteplici.
Così dunque si conclude la preparazione della scena di un opera nell’opera. Adesso dovremmo essere consapevoli che c’è qualcosa di marcio nello Stato della Danimarca, con cui Marasca e Bruno, la personificazione di Amleto, dovranno presto cimentarsi. Nencini diventa Caludio, che, come viene rivelato da un’apparizione sovrannaturale, aveva assassinato il padre di Amleto (Hellmann).
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Successivamente, arriveremo a una chiara e inequivocabile approvazione del fatto che ci fossero più aggressori. Ben fatto.
Poi, e qui devo concordare con riluttanza, Marasca e Bruno identificano un errore di diritto nel Verbale di Nencini.
Nencini si riferiva alla testimonianza di Guede durante il processo di Hellmann, durante il quale Guede fu interrogato sulla lettera che aveva scritto in risposta alle affermazioni che lo riguardavano, fatte da Alessi. In tale lettera, letta ad alta voce in aula, Guede scrisse “Spero che presto o tardi i giudici realizzino la mia complete mancanza di coinvolgimento nell’orribile omicidio di Meredith, una giovane donna meravigliosa, perpetrato da Raffaele Sollecito e Amanda Knox.”
Guede non aveva mai testimoniato così esplicitamente e, quando fu controinterrogato in materia, decise di non rispondere, rinviando la Corte alle sue affermazioni precedenti. L’errore di Nencini fu di trattare la lettera e quelle affermazioni precedenti come prove circostanziali ammissibili, dato che contenevano delle accuse che situavano Knox e Sollecito nella villa al momento dell’omicidio. Ciò, ad ogni modo, è espressamente escluso dalla legge che sancisca che le affermazioni incriminatorie fatte da un testimone coinvolto sono inammissibili, a meno che questi non si sottoponga a un controinterrogatorio.
Bisogna ricordare che Guede non testimoniò durante il processo Massei (e le sue affermazioni precedenti non furono ammesse), dunque non si può dire che l’errore fosse significativo nel contesto generale delle prove.
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Dopo aver sistemato la scenografia e trattato degli elementi giuridici, Marasca e Bruno si rivolgono al “merito del processo” che ovviamente loro sono già riusciti a sporcare, senza alcun merito.
In particolare, ciò riguarda l’analisi della “Struttura motivazionale della sentenza impugnata”.
“Iscrasie, incongruenze ed errores in iudicando non sfuggono.”
Poi procedono a illustrarli.
Movente
“Erronea, in primo luogo, è l’affermazione relativa alla sostanziale irrilevanza dell’accertamento del movente del grave fatto omicidiario. L’assunto non è condivisibile alla stregua di indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, in ordine alla rilevanza del movente quale collante che lega i vari elementi attraverso cui la prova si è costituita, tanto più nei processi indiziari, come quello in esame.”
Bene, Nencini non affermò che il movente fosse irrilevante, o persino sostanzialmente irrilevante di per sè. Ciò che disse fu-
“Riguardo al movente, prima è necessario citare l’insegnamento della Corte di Cassazione, secondo la quale l’indicazione precise di un movente per un omicidio perde rilevanza quando l’attribuzione della responsabilità a un imputato deriva da una base probatoria precisa e coerente. (vedi Corte di Cassazione, Sezione Uno, Sentenza N° 11807, 12 Febbraio 2009).”
Marasca e Bruno ignorano la citazione sovrastante e citano un’altra parte della sentenza che, per parafrasarla, afferma che il movente, anche se può costituire un elemento, deve essere congruente e capace di incastrare tutti i gli elementi e le prove in modo coerente, preciso e chiaro, e che, se non si verificano tali presupposti, esso assume un aria ambigua e non adempie al suo scopo.
Marasca e Bruno continuano-
“”¦..che come vedremo a breve, (tale proposito) non si può affermare nel caso in questione, essendoci un’ampia quantità di prove ambigue e intrinsecamente contradditorie.”
Se la mia parafrasi è corretta, ciò non contraddice per nulla Nencini. Anzi, le citazioni, analizzate nell’insieme sono complementari e incapsulano ciò che qualsiasi legale considera corretto riguardo alla rilevanza del movente in un processo penale. Nencini non fa un ragionamento erroneo. Il movente non è centrale. E’ un elemento che può risultare utile. I moventi futili e banali sono difficili da definire come una causa specifica. Più che un movente, ci sono dei pezzi che coincidono e che adempiono allo stesso scopo, come il comportamento, le bugie, le incoerenze e le contraddizioni relative alle parole e azioni degli stessi accusati.
Infine, riguardo al movente, Marasca e Bruno fanno un’altra considerazione.
Guede aveva un movente di tipo sessuale che non poteva essere esteso agli altri. Per dimostrare questo punto, presentano la seguente argomentazione, che cerco di parafrasare qui:
“Dato che sarebbe manifestamente illogico ipotizzare il coinvolgimento nell’omicidio della Romanelli e della Mezzetti, e in complicità con un complete estraneo, è igualmente illogico non estendere la stessa argomentazione a Sollecito, che non conosceva Guede.”
Secondo M e B, il fatto che Nencini non avesse avanzato quest’argomentazione è un errore giudiziario.
Ad ogni modo, io riesco a comprendere perché non avesse avanzato tale argomentazione. Per prima cosa, l’argomentazione si basa sul movente sessuale di Guede, implicando il presupposto che il genere sessuale e la violenza sessuale hanno un legame, e ciò rende improbabile il coinvolgimento della Romanelli e della Mezetti, ma non è di alcun aiuto per Sollecito. Secondariamente, la mancanza di una relazione/legame di qualche tipo con Guede, in qualsiasi caso, ma in modo particolare nel caso di Sollecito, non ha nulla a che fare col fatto che l’ipotetico aggressore avesse un movente di questa tipologia. Infine, c’è un legame: la Knox.
L’argomentazione potrebbe spostarsi ipoteticamente su un altro piano, lasciando da parte il movente di tipo sessuale. Qualcuno commetterebbe un omicidio assieme a un completo estraneo? Bene, a volte succede, in particolare se c’è una terza parte che crea un qualche tipo di legame tra gli estranei.
La ragione per cui, ovviamente, nessuno può ipotizzare il coinvolgimento della Romanelli e della Mezzetti nell’omicidio, è che entrambe avevano degli alibi provati, mentre Sollecito non ne aveva nessuno, e ciò è il fatto più pertinente.
E’ un’argomentazione suggestiva ma erronea. In ogni caso, non è significativa e Marasca e Bruno non sono estranei al commettere errori giudiziari gravi, come vedremo in seguito.
L’ora della morte
“Altro vizio motivazionale viene dedotto con riferimento alla ritenuta irrilevanza dell’esatta determinazione dell’ora della morte di Meredith Kercher, secondo l’idea per cui l’ora approssimativa stimata dagli esperti fosse sufficiente “¦”¦”¦”¦”¦.l’ora della morte è un prerequisito fattuale inevitabile per la verifica degli alibi degli imputati.”
Ancora una volta, si vuole interpretare in modo scorretto Nencini. Non ha mai detto che l’ora della morte fosse irrilevante, e ad ogni modo ottenere l’ora esatta della morte sarebbe stato impossibile, persino se la temperatura del corpo fosse stata misurata da un patologo non appena fosse arrivato sulla scena del crimine. Sono sicuro che qualsiasi osservatore intelligente e informato lo capirebbe. Ciò avrebbe solamente ristretto l’arco temporale molto probabilmente, ma non si tratta certo di un “vizio motivazionale”.
Potremmo proseguire e fare luce sulle prove, in modo particolare l’esperto e altre prove che furono rese disponibili nel corso del processo e che condizionarono le osservazioni di Nencini, ma Marasca e Bruno non lo fanno, ricorrono invece a un’affermazione banale, che non tiene conto di nulla di quanto detto.
“Un deprecabile pressapochismo nella fase delle indagini “¦”¦[ non aver misurato la temperature corporea, si, ma le altre considerazioni forensi dovevano essere applicate]”¦.... una banale media aritmetica tra un possibile termine iniziale ed un possibile termine finale (dalle 18,50 circa dell’i novembre alle 4,50 del giorno successivo), giungendo a fissare, in tal guisa, l’ora della morte alle 23-23,30 circa.”
Durante il processo Massei, il patologo, il Dr Lalli aveva concluso che il decesso poteva essersi verificato tra le ore 20,00 del primo novembre e le 4,00 del giorno dopo. Tale conclusione si basava sul calcolo della diminuzione della temperatura del cadavere, calcolo che teneva in conto il nomogramma di Henssge, il rigor mortis, le macchie ipostatiche etc. Il nomogramma di Henssge permette anche di calcolare un numero specifico di ore a partire dall’ora della prima misurazione e ciò premise di calcolare un valore medio, situato intorno alle 23. Non era semplicemente una banale media aritmetica.
Eppure, in ogni caso, la decisione di non misurare la temperature corporea e di preservare la scena del crimine per la polizia scientifica, per circa 11 ore, non ebbe alcun impatto pregiudizievole sugli alibi degli imputati. E’ accettato che Meredith fosse sicuramente viva alle 21 del primo novembre, e non c’è nulla che corrobori l’alibi degli accusati dalle 21.15 in poi del primo di novembre, fino alle 5. 30 del giorno dopo. Anche se la temperature corporea fosse stata misurata prima e il rigor mortis fossero stato analizzato prima, non si sarebbe potuta restringere l’ora della morte ad una frazione di 15 minuti (dalle 21 alle 21.15), dunque precedentemente all’ultimo punto di riferimento temporale per un alibi credibile, l’interazione sul computer di Sollecito.
Le prove scientifiche
Marasca e Bruno osservano che c’è un dibattito riguardo alla validità delle prove scientifiche -
“la valenza degli esiti di perizia genetica in mancanza di “amplificazione”, stante l’esigua entità del reperto e, più in generale, il coefficiente di affidabilità di indagini effettuate senza il rispetto delle prescrizioni dettate dai protocolli internazionali, sia nella fase della repertazione che dell’analisi.”
I termini del dibattito definiscono, dunque, già definiscono la sua conclusione.
Ci sono, a quanto essi affermano, due orientamenti che devono essere equilibrati -
(1) “tende a riconoscere sempre maggior peso ai contributi della scienza, pur se non validati dalla comunità scientifica,”
e
(2) “l’orientamento che rivendica il primato del diritto e postula che, in ossequio alle regole proprie del processo penale, possano trovare ingresso soltanto esperienze scientifiche collaudate secondo i canoni metodologici comunemente condivisi.”
Non c’è bisogno di chiedere quale orientamento preferiscano questi due signori. E’ il numero 2 ovviamente, eppure sono entrambi incorsi in petizioni di principio con la loro insistenza sulla “validità ” (che in questo contesto significa ripetere i test scientifici ottenendo lo stesso risultato) secondo i “protocolli internazionali” .
Successivamente, proseguono così -
“Reputa la Corte che la delicata problematica”¦.. debba trovare soluzione nelle regole generali che informano il nostro sistema processuale”¦.e non”¦. nell’astratta rivendicazione di un primato della scienza sul diritto o viceversa”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦. La prova scientifica non può, infatti, ambire ad un credito incondizionato di autoreferenziale affidabilità in sede processuale, per il fatto stesso che Il processo penale ripudia ogni idea di prova legale.”
Marasca e Bruno non saranno così stupidi da insistere sul fatto che la scienza abbia il primato sul diritto in un processo legale. O forse si? Il diritto, avendo il primato, deve trovare i mezzi per utilizzare gli strumenti della scienza, pur rimanendo nel rispetto delle regole generali che caratterizzano il Sistema legale.
Continuano -
“Le coordinate di riferimento dovranno essere quelle afferenti al principio del contraddittorio ed al controllo del giudice sul processo di formazione della prova, che deve essere rispettoso di preordinate garanzie, alla cui osservanza deve essere, rigorosamente, parametrato il giudizio di affidabilità dei relativi esiti.”
Interessante. “Contraddittorio”? Forse si riferiscono alla inammissibilità della lettera di Guede, di cui si è discusso nella sezione precedente. Le tracce di DNA sul coltello e sul gancetto del reggiseno possono rientrare nella stessa categoria? Può la “validità secondo i protocolli internazionali” essere una garanzia preordinata, nello stesso modo in cui, il diritto di un accusato di non essere incriminato da un testimone che rifiuta un contradditorio è garantito dall’Articolo 526 del Codice Penale italiano?
Se è così, dovranno essere avanzate delle valide motivazioni ““ rispettando l’onere delle regole che formano l’ordinamento giuridico. Non potranno fare riferimento all’Articolo a riguardo, sul Codice Penale. Non c’è alcun articolo che lo afferma, e anche se ci fosse, e affermasse che la ripetibilità di un test scientifico fosse la garanzia che attesta la prova come affidabile o ammissibile, allora il campione del coltello 36b non sarebbe neanche riuscito ad arrivare al processo. E di questo il Codice Penale italiano non ha colpa. Non c’è alcun ordinamento giuridico del mondo, di cui io sia a conoscenza, che incorpori tale garanzia, persino per i campioni a basso numero di copie DNA. E la ragione di tutto ciò, in parte, p che non c’è alcun protocollo internazionale riconosciuto, e precisamente perché non c’è ancora un accordo nella comunità scientifica a riguardo.
Marasca e Bruno tendono a utilizzare “affidabilità ” e “ammissibilità ” come concetti interscambiabili, e in effetti, considerato il modo in cui essi definiscono questi concetti, nel contesto dell’argomento di discussione, c’è una spiegazione, dato che, sicuramente, se una prova viene definita inaffidabile deve essere per forza inammissibile.
Poi segue un molto discorso pomposo, su cui non ci soffermeremo, se non per dire che nessuna di queste affermazioni presenta alcun motivo convincente riguardo alla ripetibilità come una forma preordinata di garanzia per definire una prova ammissibile o affidabile.
Tra l’altro, il Codice Penale Italiano tratta specificamente della non-ripetibilità dei test scientifici e nell’ art. 360 si dice che in conformità alle condizioni, che ivi sono rispettate, i risultati dei test scientifici non ripetibili sono ammissibili.
Perchè, dunque, questa insistenza circa la ripetibilità , nonostante l’art. 360?
La testimonianza di un testimone oculare, riguardo a un crimine, deve essere corroborata da un video dell’incidente, o da altri testimoni oculari, prima di essere considerate affidabile e ammissibile?
Perché il risultato di un test scientifico, condotto in accordo con un metodo usato ripetutamente nella comunità scientifica, dovrebbe stabilire la validità del metodo, o ricevere un trattamento diverso?
Il testimone oculare, ovviamente, non possiede un video dell’incidente col quale confrontare i suoi ricordi, mentre le tracce biologiche potranno essere abbondantemente sufficienti per condurre più test. Ad ogni modo, in tali casi, se non vengono ripetuti i test, il risultato non viene considerato automaticamente non valido o inaffidabile. Sta alla difesa richiedere una ripetizione e, se non viene fatto, non si ripetono.
Ci sarebbe, ovviamente, una capacità di ripetizione, forse non per quanto riguarda i profili con un basso numero di copie di DNA, ma se la ripetizione dei test non viene effettuata quando c’è la potenzialità , è perché il risultato non è ambiguo, proprio come in questo caso, per il giudice a quo, per quanto riguarda il profilo genetico di Meredith sul coltello e il profilo genetico di Sollecito sul gancetto del reggiseno.
A ogni modo, Marasca e Bruno seguitano dicendo che non condividono la mancanza di esitazione di Nencini nell’attribuire una valenza probatoria ai risultati del coltello e del gancetto del reggiseno.
Citano la giurisprudenza della Corte Suprema, riguardo agli esami genetici, circa il grado di affidabilità -
“piena valenza di prova, e non di mero elemento indiziarlo ai sensi dell’art. 192.”¦”
Aggiungendo che
“Nei casi in cui l’indagine genetica non dia risultati assolutamente certi, ai suoi esiti può essere attribuita valenza indiziarla ((Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, etc”¦”¦)”¦”¦ Il che significa che, nell’ipotesi in cui si pongano in termini di identità , gli esiti dell’indagine genetica assumono rilievo probatorio, mentre in caso di mera compatibilità con un determinato profilo genetico, hanno rilievo meramente indiziario.”
E’ stato a questo punto che ho dovuto fermarmi e considerare la possibilità realistica che Marasca e Bruno avessero tessuto una rete troppo fitta.
La compatibilità della traccia B sul coltello con il profilo genetico di Meredith Kercher è una prova sufficiente dell’ “identità ” della traccia, stabilita in modo certo, nel rispetto di ogni protocollo scientifico. Ciò è stato riconosciuto da tutti gli esperti del processo e persino, con un pò di riluttanza, da Vecchiotti.
Nonostante non sia una prova certa dell’identità , ha sicuramente una rilevanza circostanziale significativa, secondo quanto scritto sopra e ai sensi dell’art.190 (che è menzionato successivamente).
Il DNA di Sollecito fu identificato nel reperto 165, preso dai ferretti del gancetto del reggiseno, ed era mischiato al DNA della Kercher. In questo caso, il profilo genetico di Sollecito fu confermato dal suo aplotipo Y, la cui analisi non fu contestata neanche dai sui stessi esperti. Un signigicativo elemento indiziario.
Con quel pensiero scomodo che gli aleggia nelle menti cercano di offuscare i fatti -
“In linea tendenziale, alle relative conclusioni è possibile aderire, a condizione però che consti che l’attività di repertazione, conservazione ed analisi del reperto siano state rispettose delle regole di esperienza consacrate dai protocolli in materia.”
Poi, in modo abbastanza bizzarro, seguitano asserendo che i metodi corretti per la preservazione dell’autenticità sono stati stabiliti dalla Corte Suprema”¦..“anche se si tratta semplicemente di prove informatiche”
Cosa ?!
Si riferiscono all’art.192, Sezione 2 -
“L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti.”
Poi -
“Alla stregua di tali considerazioni [non dobbiamo preoccuparci riguardo a “tali considerazioni” ““ sono semplicemente il risultato di un ragionamento fallace] non si vede, proprio, come il dato di analisi genetica - che si sia svolta in violazione delle prescrizioni dei protocolli in materia di repertazione e conservazione - possa dirsi dotato dei caratteri della gravità e della precisione.”
Stanno facendo confusione tra i risultati ottenuti con elettroferogramma e i metodi di conservazione dei reperti.
Ovviamente, per chiarezza e professionalità , è importante mantenere separati i concetti di valenza probatoria [la gravità , precisione e consistenza di una prova] e di contaminazione. Nencini e gli altri giudici furono in grado di farlo. Mentre Marasca e Bruno trattano queste tematiche assieme.
“E’ assolutamente certo che tali metodi abbiano violato i protocolli [cita i Verbali C-V] -
(a) Il coltello da cucina, rinvenuto in casa del Sollecito e ritenuto arma del delitto, è stato repertato e, poi, custodito in una comune scatola di cartone, del tipo di quelle che confezionano i gadgets natalizi, le agende”¦”¦”¦.
(b) Notato nel corso del primo sopralluogo dalla polizia scientifica, il gancetto del reggiseno è stato trascurato e lasciato lì, sul pavimento, per diverso tempo (ben 46 giorni) “¦”¦”¦”¦.. la documentazione fotografica prodotta dalla difesa di Sollecito dimostra che, all’atto della repertazione, il gancetto veniva passato di mano in mano degli operanti, che, peraltro, indossavano guanti di lattice sporchi.”
C’è bisogno di commentare? Oh, giusto. Qual è la rilevanza della scatola di cartone, a meno che non sia stata un veicolo di contaminazione? Non è neanche ipoteticamente plausibile.
D’accordo, tutti sappiamo che il gancetto del reggiseno fu recuperate dopo 46 giorni. Ma dove sono questi protocolli sulla repertazione, internazionalmente riconosciuti e che siano una garanzia preordinata, riconosciuta dalla legge?
Per quanto riguarda i guanti sporchi, l’unica prova che ho visto a riguardo, è una foto del gancetto del reggiseno in mano a un operatore con un guanto, mentre sul guanto dell’altra mano, apparentemente appartenente allo stesso operatore, ci sono delle macchioline di una sostanza, che date le circostanze, è molto probabilmente il sangue presente sul gancetto che l’operatore sta sostenendo.
Dov’è il senso critico di questa Corte di legittimità ?
Tutto ciò era stato già analizzato approfonditamente da Massei e Nencini, ma nessuno li cita qui.
Successivamente, ci ritroviamo alla conclusione, che era anche la loro premessa.
“In buona sostanza, si tratta null’altro che della procedura di validazione o falsificazione propria del metodo scientifico, di cui si è detto in precedenza. Ed è significativo, al riguardo, che i periti Berti-Berni, ufficiali dei R.I.S. di Roma, effettuarono due amplificazioni della traccia I rivenuta sulla lama del coltello (f. 229).
In mancanza di verifica per ripetizione del dato di indagine, c’è da chiedersi quale possa essere la relativa valenza processuale, indipendentemente dal dibattito teorico sul rilievo più o meno scientifico delle risultanze dell’indagine compiuta su campioni tanto esigui o complessi, da non consentirne la ripetizione.”
Proviamo a ricordare cosa successe esattamente nel caso del reperto 36I. Si dimostrò che il reperto 36B (Meredith), nonostante il numero basso di copie di DNA, non fosse inaffidabile di per se, o una prova di contaminazione di per se. L’ LCN può produrre dei risultati affidabili e, oltretutto, nessuno ha sostenuto che l’LCN del DNA della Knox si trovava li prima di qualsiasi trasferimento.
Ciò che aveva davvero rilevanza, era che il risultato del test sul campione 36B aveva una significativa valenza probatoria.
Il coltello e il gancetto del reggiseno -
“”¦.non può assumere rilievo né probatorio né Indiziario, proprio perché, secondo le menzionate leggi della scienza, necessitava di validazione o falsificazione.”
La supremazia della normativa sulle prove- precedentemente osannata- è stata appena gettata al vento con questa affermazione dogmatica, che non deriva neanche dalla logica dell’argomentazione che hanno presentato in supporto. Sinceramente, la parte più consistente dell’argomentazione (o per meglio dire del fumo) è meramente questa asserzione dogmatica, travestita sotto forma di altre espressioni e disseminata tediosamente nel testo.
Per quanto riguarda la validità e la falsificazione, il problema qui, ovviamente, è la contaminazione eventuale in laboratorio, nonostante Marasca e Bruno non si pongano il problema di specificarlo.
Supponiamo, per esempio, che il campione della lama del coltello, 36B, sia stato analizzato per la prima colta nel 2013. Dividiamo il campione in due etichette 36B(i) e 36B(ii) e supponiamo che il 36B(i) abbia rivelato il profilo che aveva rivelato nel 2007, ma il 36B (ii) no. L’unica deduzione logica è che si sia verificata una contaminazione del 36B(i) nel laboratorio. Allora bisognerebbe porre che alcuni dei campioni possano essere stati etichettati come 36B(ii) per sbaglio, o che la macchina non abbia funzionato nel secondo test, anche se entrambe le possibilità sono altamente implausibili.
Se Marasca e Bruno avessero presentato un’affermazione ragionata, avrebbero potuto fare uso di tale ipotesi, anche solo per spiegare le loro continue ripetizioni riguardo alla validità e alla falsificazione. Ma non lo hanno fatto. Non hanno menzionato l’ipotesi di una contaminazione in laboratorio, né hanno criticato Massei e Nencini, nonostante entrambi avessero analizzato in modo esaustivo l’argomento della contaminazione in laboratorio e lo avessero definito molto improbabile. Bisogna anche notare che neanche Hellmann considerava questo argomento particolarmente significativo. Si potrebbe dedurre, dunque, che non credessero che questa prospettiva fosse probabile, ed erano sicuramente consapevoli che la validità di una richiesta di ripetizione si basa su un’ipotesi di congettura, cosa poco credibile in questo caso, checchè ne dicano la scienza o il non-esistente protocollo internazionale forense.
Non solo, ma Guede, tra l’altro, è stato condannato sulla base dei test del DNA, che non furono ripetuti. Dovrebbe forse essere rilasciato?
Nonostante Marasca e Bruno menzionino l’art.360 si muovono oscillando, senza fornire una versione accurata della sua rilevanza e della sua applicazione. Secondo me, era necessario agire in questo modo per supportare il loro giochetto, ed è questa facciata di inganno che mi dà particolarmente fastidio in questo verbale.
Il codice Penale italiano avrà bisogno di essere riscritto, così come le normative sui dati probatori?
Verrebbe da chiedersi cosa pensino i giudici penali in Italia del fatto che i magistrati della V Sez., che trattano principalmente materie diverse dalle leggi penali, hanno osato ignorare, se non rompere, così tante norme giuridiche.
La realtà è che, ciò nonostante, non cambierà nulla circa le leggi sulla normative sulle prove e nel modo in cui vengono valutate le prove forensi nelle aule penali. Il sistema, comprensibilmente, non lo permetterà . Dunque questo caso, per quanto riguarda la Knox e Sollecito, rimarrà un’eccezione, una bizzarra anomalia nel casellario giudiziale.
Forse, in futuro non rappresenterà alcun problema tecnico, dato che i passi avanti nel campo della tecnologia permettono di rilevare anche quantità minuscole di DNA, e dunque di permettere le ripetizioni dei test.
Tracce nella Stanza del Delitto, nel Bagno Piccolo e nel Corridoio
Una selezione di citazioni dal Verbale della sentenza -
“Totale assenza di tracce genetiche attribuibili con certezza ai due imputati nella stanza del delitto.”
“Si trattava di un monolite invalicabile sulla strada intrapresa dal giudice a quo.”
Pulizia selettiva - “Era del tutto illogico l’argomento relativo ad una pretesa pulizia selettiva degli ambienti”
“Una pulizia selettiva, che non sia capace di sfuggire al rilevamento col luminol è sicuramente impossibile.”
Ne segue, ovviamente, che il coltello e il gancetto del reggiseno non hanno valenza probatoria o circostanziale (resi inammissibili per quanto riguarda le tracce incriminati che sono state rinvenute), e che non ci sono tracce genetiche attribuibili con certezza alla Knox e Sollecito nella stanza di Meredith. A ogni modo, è un’esagerazione presentare ciò come un invalicabile monolite per il percorso del giudice a quo.
Marasca-Bruno danno una rappresentazione distorta e banalizzano ciò che è stata, senza dubbio, una manipolazione della scena del crimine (la villa), tramite la rimozione delle tracce ematiche e in questo senso specifico “selettiva”. Essi, invece, insistono sull’uso della parola “selettiva” generalizzandola, e la usano principalmente per riferirsi alla rimozione di DNA, in un modo sia confusionario che spregiativo, per eludere il vero problema.
La rimozione delle tracce ematiche, che sia selettiva o meno, non può eludere il rilevamento col luminol.
Dunque, il commento “la pulizia selettiva” è un’ipotesi palesemente illogica è assolutamente ingannevole e non è degno dei giudici della Corte Suprema.
Dopo aver rappresentato in modo distorto un po’ di cose, Mascara-Bruno continuano affermando di aver scovato “un’ovvia mistificazione delle prove” ““ presumibilmente effettuata dai giudici precedentemente coinvolti nel caso. Dicono che il SAL escludeva (a causa del test a base di tetrametilbenzidina) che il luminol avesse rilevato tracce di natura ematica.
Si tratta, ovviamente, di una evidente mistificazione. Il TMB è un presunto test per il rilevamento di sangue occulto. A ogni modo, il fatto che il test a base di tetrametilbenzidina fosse negativo (nessun risultato) non esclude che la natura delle tracce fosse ematica, nonostante si potesse presumere che non lo fossero.
Poi, criticano Nencini -
“Non solo, ma è manifestamente illogico, al riguardo, l’argomentare del giudice a quo che (a f. 186) reputa dì poter superare l’obiezione difensiva in ordine alla circostanza che la reazione luminiscente bluastra provocata dal luminol si produce anche in presenza di sostanze diverse dal sangue (ad esempio, residui di detersivi da lavaggio, succhi di frutta od altro ancora), sul rilievo che l’assunto, pur teoricamente esatto, andava però “contestualizzato”, nel senso che, se la fluorescenza si manifesta in ambiente interessato da fatto omicidiario, la reazione non può che essere riferita a tracce ematiche.
La fragilità dell’argomento é tale, già àctu ocull, da non richiedere notazione alcuna, dovendosi, peraltro, ritenere - così opinando - che la casa di via della Pergola non fosse stata mai oggetto di pulizia o non fosse ambiente “vissuto”.Il rilievo consente, dunque, di escludere, categoricamente, che si trattasse di tracce di sangue scientemente rimosse nell’occasione”.
Oh caspita. Cosa sta facendo questa Corte di legittimità ? Seleziona e mistifica le prove, discute argomentazioni di una difesa disperata e trae le conclusioni su quella base, ecco tutto.
Fino ad ora, ho cercato di non tirare in ballo la lampante omissione di prove, perché sto analizzando le loro argomentazioni.
Ad ogni modo, è arrivato il momento di parlarne, perché la citazione sovrastante è semplicemente inaccettabile.
Se si legge questa sentenza si ha l’impressione che Marasca e Bruno pensino che sia sufficiente che rispondano solo alla sentenza di Nencini e che sia sufficiente estrapolare delle frasi qua e là , come se stessero realizzando il saggio di uno studente, utilizzando le osservazioni della difesa come modello di risposta. Ciò è evidentemente inappropriato, persino per una Corte di Legittimità .
Qui ci sono altre motivazioni per supportare la contestualizzazione di Nencini.
1. Se la fluorescenza causata dal luminol derivava da sostanze di origine non ematica, come la candeggina, il succo di frutta etc ( a causa del fatto che la villa era abitata) allora è davvero incredibile, dato che gli ispettori non sapevano dove cercare, e quindi dove spruzzare il luminol, e lo hanno spruzzato ovunque nel corridoio e da qualsiasi altra parte (ma non nella stanza di Meredith, a quanto pare). Le macchie fluorescenti non sono apparse in tutta la casa, ma erano limitate e raggruppate in posti specifici, e più precisamente, nella forma di impronte.
2. C’erano 4 impronte di piedi nudi individuate dal luminol, e 3 di queste avevano una misura e una forma attribuibili a una donna ““ compatibili con la Knox. Una si trovava nella stanza della Knox, le altre due in corridoio, più specificamente, tra la stanza della Knox e quella della Kercher. Le due impronte nel corridoio rivelarono il DNA di Meredith. Non è possibile ottenere tracce di DNA dalla candeggina, il succo di frutta etc.
3. La quarta era compatibile con Sollecito e l’impronta insanguinata sul tappetino del bagno piccolo.
4. Il test del luminol ebbe luogo il diciotto dicembre, mentre l’omicidio si verificò il primo novembre. L’ipoclorito della candeggina, responsabile della reazione al luminol, evapora naturalmente dopo solo pochi giorni, e dunque si può escludere la candeggina come fonte di reazione.
5. Se la fluorescenza era dovuta al perossido presente nel succo di frutta o in altre materie di tipo vegetale, ci dovrebbe essere almeno una spiegazione ragionevole sul perché la Knox avesse tali sostanze sotto alla pianta dei piedi. Qual era, allora, la natura di quelle sostanze e come sono arrivate lì? Non è mai stata fornita alcuna spiegazione, men che meno dalla Knox. E, nuovamente, non è possibile ottenere de3l DNA da tali sostanze.
6. Come ho già menzionato i test TMB, sulle tracce rilevate dal luminol, non escludono il sangue. In realtà , se si applica la tetrametilbenzidina dopo il luminol è più probabile che l’esito del test sia negativo, perchè la reazione chimica di entrambe le applicazioni è la stessa, e il luminol è molto più sensibile della TMB. Ciò venne chiarito, tra gli altri, dalla Dr.ssa Gino, che era l’esperta della difesa.
Considerando la grande quantità di sangue nella stanza di Meredith, e il fatto che sicuramente si sarebbero dovute rilevare delle tracce al di fuori della stanza, visivamente evidenti nel bagno piccolo, la contestualizzazione di Nencini non è per nulla illogica. E’ semplice buon senso.
Un’osservazione davvero significativa in questo caso”“ prima che lasci da parte questo argomento ““ è che non c’erano impronte visibili tra la stanza di Meredith e q
L’impronta insanguinata sul tappetino del bagno piccolo, e mentre c’era del sangue sulla maniglia interna della porta, non ce n’era traccia su quella esterna, nonostante la porta fosse chiusa a chiave.
Nencini rese i punti sopraelencati abbondantemente chiari nelle sue Motivazioni.
Quando si tratta il merito relative alle presunte contrastanti interpretazioni riguardo al lumino e ai test TMB, il contesto e le prove processuali sono fondamentali. Se Marasca e Bruno si affidano ad altre fonti, dovrebbero ““ se agiscono in buona fede ““ averle rivelate.
Si potrebbe anche dedurre che la rimozione delle tracce di sangue nel corridoio, meno quelle di Guede, che non erano visibili a occhio nudo, era necessaria se si voleva dare un minimo di credibilità al racconto della Knox sull’essere tornata alla villa e aver fatto una doccia, la mattina della scoperta del corpo.
Lascerò le ultime parole su questo argomento a Nencini, che credeva che i tentativi della difesa di affermare che le reazioni del luminol erano la conseguenza di fonti non ematiche fossero “da un punto di vista oggettivo un esercizio notevole di dialettica sofistica, piuttosto che prove processuali sulle quali qualsiasi giudice potrebbe basare un ragionamento critico.”
Dott Marasca e Dott Bruno: Perche’ le vostre “motivazioni” sono un’offesa alla giustizia Italiana #2
Il processo di Amanda Knox e Raffaele Sollecito #2
La ricerca selettiva di altre contraddizioni logiche
“Un’altra grande contraddizione logica” è la spiegazione sul perchè i telefoni di Meredith furono portati via; se fu per evitare che squillassero, si sarebbe potuto raggiungere l’obbiettivo spegnendoli o togliendo la batteria.
Bene, un punto plausibile, ma, se l’obbiettivo poteva essere raggiunto semplicemente spegnendoli o rimuovendo la batteria, perché portarli con loro? La risposta, se i colpevoli stavano ragionando lucidamente, è che spegnendoli o rimuovendo la batteria avrebbero lasciato delle impronte. Dunque avrebbero dovuto portarli con loro ad ogni modo. Allora perché disturbarsi e farlo lo stesso? Una contraddizione logica?
Marasca e Bruno ritornano sull’argomentazione dell’accusa sul movente, nel processo Nencini. Ci ricorderemo che Crini aveva suggerito che si forse si era verificata una lite tra Meredith e la Knox circa l’uso fatto da Guede del bagno grande. M e B affermano che la ragione del litigio non poteva essere questa, dato che non si fa riferimento a tale incidente nella testimonianza di Guede.
Marasca e Bruno asseriscono che l’ipotesi del furto dei soldi e delle carte di credito che Merdith avrebbe attribuito alla Knox sia illogica e contraddittoria, dato che la Knox (e Sollecito) furono prosciolti dall’accusa.
D’accordo, ma Nencini non stava cercando di incolparli di nuovo (probabilmente). L’ipotesi si basava su fatti processuali ed è altamente probabile, anche se non è stata dimostrata “oltre ogni ragionevole dubbio”. Le carte di credito e i soldi di Meredith non furono mai ritrovati. Nencini stava semplicemente cercando un motivo plausibile della lite… ““ sulla base di quello che avrebbe potuto pensare Meredith”“ che la Knox fosse o meno responsabile. Non c’è nulla di illogico o di contraddittorio in questo.
Marasca e Bruno sostengono che sia arbitrario affermare che, solo perché la Knox e Sollecito si trovavano nell’appartamento di Sollecito e stavano guardando un film, avevano assunto delle droghe leggere e avevano fatto sesso, si trovassero nella villa per delle motivazioni che includevano un movente di tipo sessuale e fossero destabilizzati dalle droghe.
Marasca e Bruno affermano che ci fu un’altra omissione investigativa nella mancanza di analisi del contenuto delle cicche delle sigarette (presumibilmente per droga?) o di assicurare la natura genetica della traccia, invece di optare per un test del DNA, sulla base che tali test avrebbero reso il reperto inutilizzabile.
D’accordo, eppure io non sono sicuro che quella fosse la motivazione per qui non furono realizzati ulteriori test. Stabilire se la Knox e sollecito avessero fumato uno spinello, o una sigaretta, mentre si trovavano sotto l’effetto di droghe, nella villa, non è un elemento così importante. La natura genetica della traccia era ovviamente saliva, che contenesse o meno droghe.
“E tutto ciò con il brillante risultato di consegnare al processo un dato assolutamente irrilevante” “¦”¦[dato che la villa era il posto in cui viveva la Knox e che Sollecito frequentava.]
E’ risultato irrilevante, sono d’accordo. Sembra, però, un po’ duro criticare il test del DNA, ad ogni modo. Sono sicuro che M e B sarebbero stati estasiati se la traccia fosse appartenuta a Guede o a uno sconosciuto/a, piuttosto che alla Knox o a sollecito. E la traccia non fu proposta come una fonte di contaminazione del gancetto del reggiseno?
Qualche Osservazione Generale
Leggete un pò qui -
“E’, certo, innegabile lo sforzo interpretativo profuso dal giudice a quo al fine di ovviare ad incolmabili vuoti investigativi e vistosi deficit probatori con acuta attività speculativa e suggestivi argomenti logici, pur meramente assertivi ed apodittici.”
Come stiamo scoprendo, “vuoti investigativi e vistosi deficit probatori con acuta attività speculativa e suggestivi argomenti logici, pur meramente assertivi ed apodittici” è esattamente ciò che definisce l’operato di Marasca e Bruno.
Di quali vuoti investigative e vistosi deficit probatori stanno parlando? Ne abbiamo già incontrato qualcuno? Ad ogni modo, discuterò di questo e dia altre cose portate alla luce dalla Sentenza quando scriverò riguardo alla sufficienza delle prove, alla fine di quest’analisi.
Marasca e Bruno asseriscono (per parafrasare) che fare luce sui fatti è un compito che riguarda esclusivamente il giudice a quo, non la Corte di Legittimità . La Corte Suprema deve limitarsi a stabilire se il ragionamento del giudice segue il buon senso; è pur vero che la versione ricostruttiva prescelta, deve essere conforme ai canoni della logica ordinaria, e dei dati probatori ritualmente acquisiti.
Bene, è giusto. Ricordatevelo.
“A fronte di una prova mancante, insufficiente o contraddittoria il giudice deve limitarsi a prenderne atto ed emettere sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., pur se animato da autentico convincimento morale della colpevolezza dell’imputato.”
Fate caso alla sorprendente inclusione dell’espressione prova “mancante”, nonostante M e B abbiano semplicemente speculato in modo alquanto triste riguardo a quest’argomento e, per ovvie ragioni, non vengono riportate le parole dell’art. 530.
Marasca e Bruno, successivamente, spendono più parole del necessario circa l’errore di Nencini, in riferimento al DNA di Sollecito, rilevato sulla lama del coltello.
In quel ragionamento si trova un pò di senso logico, ma anche molto fumo riguardo allo standard dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”.
“All’esame degli anzidetti profili giova, di certo, tener conto che, pacifica la commissione dell’omicidio in via della Pergola, l’ipotizzata presenza nell’abitazione degli odierni ricorrenti, non può, di per sé, essere ritenuta elemento dimostrativo di colpevolezza.”
Quest’affermazione preclude ciò che arriverà poco dopo.
Marasca e Bruno notano che c’è una differenza tra “ruolo passivo” e “partecipazione attiva”.
“Incontrovertibile è l’impossibilità che sulla scena dell’omicidio non fossero residuate tracce riferibili agli odierni ricorrenti, in caso di loro partecipazione all’uccisione della Kercher”. [ed: con questo intendono"la stanza del delitto”]
Questa non è una considerazione, ma un’asserzione dogmatica, che è palesemente inefficace. Se la Knox e sollecito avessero -
(a) incitato Guede alla violenza sessuale
(b) lo avessero convinto a finirla
© sia con il suo coltello o con uno che gli avessero passato,
àˆ dunque improbabile che negli scenari descritti sopra (a),(b) e © avessero lasciato delle tracce, ma nel caso delle ipotesi (a),(b), e © sarebbero stati dei partecipanti attivi nell’istigazione al delitto e, quindi, colpevoli tanto quanto Guede.
Dunque, l’asserzione non è solo dogmatica ma evidentemente illogica.
La presenza di Amanda Knox
“Tanto premesso, si osserva ora, quanto alla posizione di Amanda Knox, che la sua presenza nell’abitazione, teatro dell’omicidio, è dato conclamato nel processo, alla stregua delle sue stesse ammissioni “¦”¦”¦”¦”¦In proposito, è certamente condivisibile il giudizio di attendibilità espresso dal giudice a quo.”
Nello sviluppo di questa asserzione, Marasca e Bruno sostengono che lei si trovasse li al momento dell’omicidio, ma in un’altra stanza.
“Altro elemento a suo carico è rappresentato dalle tracce di dna misto, suo e della vittima, nel “bagno piccolo”, ad eloquente riprova che era, comunque, venuta a contatto con il sangue di quest’ultima, che cercò di lavare (si trattava, a quanto pare, di sangue dilavato, mentre le tacce biologiche a lei riferite sarebbero conseguenti a sfregamento epiteliale).”
“Nondimeno, anche a ritenere certa l’attribuzione, l’elemento processuale sarebbe non univoco, siccome dimostrativo anche di un contatto postumo con quel sangue, nel probabile tentativo di rimuovere le più vistose tracce di quanto accaduto, forse per aiutare qualcuno o per allontanare da sé i sospetti, senza che ciò possa contribuire a dare certezza del suo diretto coinvolgimento nell’azione omicidiaria. “¦”¦.il contatto con il sangue della stessa sarebbe potuto avvenire in un momento successivo ed in altro locale della casa.”
Commenterò questa parte dopo.
Per quanto riguarda le false accuse nei confronti di Patrick Lumumba -
“Non è dato comprendere, infatti, quale ragione abbia potuto spingere la giovane statunitense a quelle gravi accuse. L’ipotesi che l’abbia fatto per sottrarsi alla pressione psicologica degli inquirenti appare assai fragile “¦”¦”¦”¦”¦”¦. Nondimeno, anche la calunnia in questione si risolve in elemento indiziante a carico dell’odierna ricorrente nella misura in cui possa ritenersi iniziativa volta a coprire il Guede, che lei avrebbe avuto tutto l’interesse a proteggere per tema di ritorsive accuse nei suoi confronti. Il tutto avvalorato dal fatto che il Lumumba, come il Guede, è uomo di colore, donde l’affidabile riferimento al primo, per l’ipotesi che l’altro potesse essere stato visto da qualcuno entrare od uscire dall’appartamento.”
Si, infatti, ma nonostante le prime frasi, M e B riescono comunque a inciampare nuovamente. Nencini non aveva alcun dubbio che si trattasse non solo di un’iniziativa per coprire Guede, ma anche di un’opportunità per depistare gli ispettori dallo stabilire la sua partecipazione attiva nell’omicidio. Lumumba, dopo tutto, non avrebbe potuto fornire alcuna informazione agli ispettori su quell’aspetto, o su chiunque altro fosse stato coinvolto. M e B non ne fanno alcuna menzione.
La Messa in scena del Furto
Quest’aspetto viene trattato molto sommariamente da Marasca e Bruno che cercano di eluderlo.
Infatti, affermano che vi fossero delle circostanze che confermavano una simulazione, ma non hanno abbastanza fegato da affermarlo esplicitamente.
Si preoccupano più che altro di dirigere la loro attenzione sulla deduzione che solo una persona “interessata” avrebbe messo in atto una simulazione, per rimuovere in questo modo i sospetti da se stessa.
Marasca e Bruno non sono interessati a Guede.
Riconoscono che la Knox e Sollecito sono persone “interessate””¦”¦”¦”¦
“Ma anche tale elemento è sostanzialmente equivoco, specie alla luce del fatto che, all’arrivo della polizia postale, giunta in casa di via della Pergola per altra ragione, furono proprio gli odierni ricorrenti, segnatamente il Sollecito - la cui posizione processuale è, indissolubilmente, avvinta a quella della Knox - a far notare agli agenti l’anomalia della situazione.”
E questo è tutto? Le prove lampanti, i forti indizi a carico degli imputati, tutto ciò viene messo da parte- a causa di un’anomalia? Patetico.
Fu una messa in scena, ma non una messa in scena perfetta sfortunatamente, a causa del fatto che nulla venne rubato. Un persona più navigata, sapendolo, non lo avrebbe fatto notare alla polizia, nonostante ciò, potrebbe essere stato uno scivolone involontario, dovuto al fatto che sollecito è un idiota. Scivolone involontario a parte, non avrebbe avuto motivo di menzionare alla polizia che non era stato rubato nulla, a meno che non fosse consapevole quanto gli altri che la messa in scena aveva i suoi punti deboli e in quel caso, potrebbe aver pensato che il suo commento avrebbe sottolineato la sua innocenza (Marasca e Bruno ci sono cascati).
E come poteva sapere che non era stato rubato nulla ““ cosa che si rivelò vera quando Filomena controllò il contenuto della stanza ““ a meno che non fosse coinvolto nella messa in scena?
Anche se si accettasse il ragionamento anomalo ed estremamente dubbioso della citazione, si potrebbe applicare solo a Sollecito. Non c’è nulla di equivoco circa la deduzione logica applicata alla Knox. E’ assolutamente illogico asserire che le loro posizioni nel processo fossero indissolubilmente avvinte.
La Knox è una ventriloqua e Sollecito il suo pupazzetto?
Curatolo e Quintavalle
“Nondimeno, i profili di intrinseca contraddittorietà e scarsa attendibilità dei testimoni [ le persone nominate sopra] più volte eccepiti nel corso del processo di merito, non consentono di attribuire incondizionato credito alle relative versioni, sì da dimostrare, con tranquillante certezza, il fallimento, e dunque la falsità , dell’alibi offerto dall’imputata, che sosteneva di essere rimasta in casa del fidanzato dal tardo pomeriggio dell’i novembre sino al mattino del giorno dopo.”
Qui, Marasca e Bruno riprendono il ragionamento di Hellmann.
Curatolo era un senzatetto, un drogato e uno spacciatore e il testimone tirapiedi dell’accusa. Quella stessa sera aveva visto la Knox e Sollecito insieme a Piazza Grimana (il 1° di Nov) e aveva visto dei festaioli mascherati con dei costume da Halloween, e le navette speciali per portarli alle discoteche e ai locali, a cui il testimone aveva fatto riferimento, non sarebbero state in servizio quella sera.
Marasca e Bruno trascurarono la probabilità che Curatolo li avesse visti insieme ad Halloween, dato che era stato stabilito dal processo che quella sera Sollecito era alla cena d’anniversario di un amico, fuori Perugia e la Knox avrebbe visto il suo amico Spiros.
Perugia è una città di studenti. Ci sono numerose discoteche e locali notturni che gravitano attorno a questo mercato. La difesa fece testimoniare dei proprietari di alcune discoteche che rimasero chiuse il giorno dopo Halloween, e dei conducenti delle navette testimoniarono di non aver guidato delle navette speciali quella sera. Nonostante ciò, non si può escludere che ci fossero dei locali aperti, o che qualcuno avesse noleggiato delle navette per una festa privata. C’erano alcune discoteche aperte quella sera (si può fornire una lista su richiesta) con degli autobus che partivano da Perugia. Anche Guede fu visto ballare nella discoteca Domus ore dopo l’omicidio.
[ Halloween è una festività relativamente nuova in Italia. Il giorno di Ognissanti (1° nov) e il giorno dei morti (2 nov ) sono festivi in Italia.]
“Rilievo, quest’ultimo, all’apparenza bilanciato - ma pur sempre in un contesto di incertezza ed equivocità - dal riferimento del teste (quanto al contesto in cui avrebbe notato i due imputati assieme) al giorno precedente quello in cui vide (in orario pomeridiano) un inusuale movimento di Polizia e Carabinieri e, in particolare, uomini che indossavano tute e copricapo bianchi (quasi fossero extraterresti) entrare nella casa di via della Pergola.”
Per quanto riguarda Quintavalle, Marasca e Bruno sono rapidi e ugualmente sbrigativi. Questo è tutto ciò che hanno da dire -
“Il Quintavalle - a parte la tardività anche delle sue dichiarazioni, inizialmente reticenti e generiche - non aveva offerto alcun contributo di certezza, neppure sui generi acquistati dalla giovane notata la mattina successiva all’omicidio, all’apertura del suo locale, a nulla rilevando il riconoscimento in aula della Knox, la cui immagine era apparsa su tutti i quotidiani e notiziari televisivi.”
Non c’era alcuna prova che la giovane donna avesse comprato, o cercato di comprare, alcun prodotto.
No, la sua identificazione nella testimonianza non fu inutile da quel punto di vista. Se fu inutile per quella ragione allora molte delle identificazioni di testimoni non avrebbero alcun valore, a causa della copertura mediatica incessante del mondo attuale.
Quintavalle fu in grado di descrivere i vestiti che indossava la giovane donna, dei jeans, una giacca grigia e una sciarpa, vestiti che corrispondevano agli indumenti fotografati dalla polizia sul letto della Knox, nella villa, e che sarebbero diventati materiale probatorio insieme a tutto il testo. Dato che la Knox indossava degli indumenti diversi, inclusa una gonna lunga, quando lei e Sollecito furono fotografati dalla stampa fuori dalla villa, è difficile sostenere che Quintavalle possa essere stato influenzato nella sua descrizione.
Raffaele Sollecito
“Anche per il Sollecito il quadro probatorio, emergente dalla sentenza impugnata, risulta contrassegnato da intrinseca ed irriducibile contraddittorietà . “¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦ Resta, nondimeno, forte Il sospetto che egli fosse, realmente, presente nella casa di via della Pergola, la notte dell’omicidio, in un momento, però, che non è stato possibile determinare. D’altro canto, certa la presenza della Knox in quella casa, appare scarsamente credibile che egli non si trovasse con lei.”
Altri fatti interessanti
Marasca e Bruno ritornano alla questione del coltello, nonostante il fatto che lo avessero escluso da ogni “valenza probatoria o rilevanza indiziaria”.
Si tratta di un elemento inconsistente secondo il loro ragionamento, inconsistente tanto quanto il loro discorso.
Ci ricordano che non venne rilevata alcuna traccia di sangue, e asseriscono chef u una scelta discutibile optare per il test del DNA, invece di stabilire la natura della traccia biologica.
“Opzione assai discutibile, in quanto l’individuazione di tracce ematiche, riferibili alla Kercher, avrebbe consegnato al processo un dato di formidabile rilievo probatorio, certificando incontrovertibilmente l’utilizzo dell’arma per la consumazione dell’omicidio.”
Viene da chiedersi se fossero mentalmente affaticati a questo punto. Eppure no, non si tratta di questo. Hanno avuto più di 130 giorni per scrivere 34 pagine e non sembra una tempistica particolarmente stressante, dato che c’erano state delle motivazioni per il verdetto, in primo luogo. Stanno semplicemente gettando del fumo negli occhi a chi legge, girando attorno all’argomento. In modo particolare, dovrebbero sapere perfettamente perché la Dr.ssa Stefanoni avesse una sola opzione sensata davanti a sé. Lo hanno persino menzionato nel paragrafo precedente.
Persino se si fosse rinvenuto del sangue nel reperto 36b, senza aver potuto stabilire a chi appartenesse, la consapevolezza che si trattasse di sangue sarebbe stata totalmente inutile come prova, dato che il sangue poteva provenire da chiunque si fosse procurato un taglietto, in qualsiasi momento.
“Al riguardo, era evidente il travisamento nel quale era incorso il giudice a quo, dato che sulla lama del coltello non era stato rivenuto DNA misto Kercher-Sollecito. Sullo stesso utensile erano state trovate tracce di amido, prova che non era vero che fosse stato lavato accuratamente, per rimuovere tracce di sangue. Inoltre l’amido, presente nei vegetali, è notoriamente dotato di capacità assorbente, quindi avrebbe dovuto assorbire sangue ove fosse stato usato per commettere l’omicidio.”
Mentre ci avviciniamo alla fine del loro ragionamento, le asserzioni dogmatiche cominciano ad apparire sempre più frequentemente e vengono dal nulla.
Perché la mancanza di tracce di sangue dovrebbe escludere una pulizia meticolosa? Non è ciò che, per definizione, dovrebbe fare una pulizia meticolosa? C’è qualcosa che dimostra forse il contrario? Come possono, Maresca e Bruno essere così sicuri che la loro definizione di buonsenso sia condivisa universalmente?
Si, l’amido assorbe i liquidi. In ogni caso, come possono sapere che l’amido si trovasse sul coltello al momento dell’omicidio? Non è improbabile che, una volta pulito, il coltello fosse stato usato nuovamente per uso domestico. L’amido potrebbe esserci finito anche come conseguenza del contatto coi guanti in lattice, che contiene tracce di amido, cosa che fu puntualizzata durante il processo Hellmann.
“Infine, le orme plantari trovate sulla scena del crimine non possono essere collegate in nessun modo all’imputato.”
Un’altra asserzione dogmatica. Dovrei specificare che si riferiscono a Sollecito, in questo punto, non alla Knox.
L’orma insanguinata sul tappetino e un’orma plantare rivelata dal luminol nel corridoio furono utili per il proposito di un confronto critico ed entrambe furono attribuite a Raffaele Sollecito, dagli esperti dell’accusa, a causa delle caratteristiche del suo piede e poiché nessuna di queste coincideva con le impronte della Knox e Guede.
La loro prova fu contestata da un esperto che testimoniava per la difesa.
Massei e Nencini concordarono con gli esperti dell’accusa, Hellmann no.
A ogni modo, ricordate ciò che avevamo letto riguardo all’accertamento dei fatti, che è un compito che spetta al giudice a quo, e non alla Corte di Legittimità ?
Non solo Marasca e Bruno infrangono le regole a loro vantaggio, ma non forniscono neanche una spiegazione per la loro asserzione.
“I computer di Amanda Knox e della Kercher, che, forse, avrebbero potuto dare notizie utili alle indagini, sono stati, incredibilmente, bruciati da improvvide manovre degli inquirenti, che hanno causato shock elettrico per verosimile errore di alimentazione.”
Un’altra asserzione ingiustificata e dogmatica.
Si scoprì che quattro computer avevano subito dei danni ““ probabilmente uno shock elettrico ““ ma ciò non prova che furono gli inquirenti a danneggiarli.
Sul serio, non ricordo alcuna prova processuale che dimostri che i computer fossero funzionanti prima di essere recuperati dagli inquirenti. L’Asus di Sollecito non lo era certamente, aveva dei problemi da mesi. Si scoprì che il computer di Filomena era stato già danneggiato quando lo accesero in sua presenza, alla stazione di polizia. Forse la Knox, in una delle sue testimonianze, aveva affermato che il suo computer era funzionante quando lo aveva utilizzato l’ultima volta. Ma, ovviamente, avrebbe mai affermato il contrario?
Alla fine, si riuscirono a recuperare i dati di tutti i computer che avevano subito dei danni, eccetto per il Toshiba della Knox.
E, realisticamente, quali informazioni potenzialmente rilevanti per l’inchiesta avrebbero potuto trovarvi, secondo Marasca e Bruno? Delle foto della Knox insieme a Meredith? Se tali foto esistevano, erano state cancellate tutte dalla fotocamera?
La Knox comunicava con la famiglia tramite un internet point, perchè lì poteva utilizzare Skype.
Le comunicazioni via mail sono recuperabili, sia che il computer sia compromesso o meno.
Marasca e Bruno credono anche che, rispetto ai loro alibi, si possono definire alibi falliti, piuttosto che falsi. Si tratta davvero di una distinzione rilevante e necessaria?
Affermarono entrambi nelle loro testimonianze, che erano rimasti insieme, nell’appartamento di Sollecito, dalle 21 circa fino al primo novembre. Avevano dormito entrambi e la Knox era stata la prima ad alzarsi alle 10.30 del mattino seguente. Ovviamente, Sollecito ha contraddetto questa versione con la polizia. Ha affermato che la Knox era uscita e non aveva fatto ritorno fino all’una di notte. A ogni modo, quest’affermazione non fu ammissibile con valenza probatoria.
In relazione all’arco di tempo cruciale, nel quale si è accertato sia avvenuto l’omicidio, non c’è alcuna corroborazione indipendente del loro alibi. In tale senso, si tratta di un alibi fallito.
Comunque, l’affidabilità del loro alibi si può valutare facilmente sulla base probatoria del processo. Il telefono di Sollecito fu acceso alle 6.03 e, precedentemente, qualcuno aveva ascoltato della musica ad alto volume alle 5.30, per circa mezz’ora, il 2 di novembre. Ciò contraddice apertamente l’alibi. In breve, entrambi mentivano quando dissero che avevano dormito e che non era accaduto nulla fino alle 10.30 del mattino. Se ne deduce ragionevolmente che il loro alibi reciproco è inaffidabile.
Nonostante io dubiti che si sia analizzata la musica ascoltata, il fatto che inizi con una canzone intitolata “Stealing Fat” per finire con la colonna sonora del film cult “Fight Club”, è abbastanza inquietante.
Ci sono, per di più, le testimonianze di Curatolo e Quintavalle.
E, infine, Marasca e Bruno dichiarano che -
“Il panorama delle prove dichiarative è esaustivo.”
Peccato che non sia vero.
Non hanno menzionato le seguenti, che fanno certamente parte delle prove esaustive e che devono sicuramente essere considerate, se si prende in esame la totalità delle prove -
1. La presenza della lampada da comodino della Knox sul pavimento della stanza di Meredith.
2. La foto della polizia della gola della Knox e la testimonianza di Laura Mezetti che ciò che si vede nella foto, da quello che aveva notato alla Stazione di Polizia, è un graffio.
3. Il sangue secco e coagulato della Knox sul rubinetto del bagno piccolo, accanto alla stanza di Meredith.
4. Tutte le mail inviate dalla Knox, da cui emergono aspetti implausibili, che mettono in luce delle contraddizioni cruciali nelle rispettive versioni degli imputati.
5. I tabulate telefonici, che mostrano uno schema si comportamento sospetto da parte loro, e che mostrano che i cellulari di entrambi gli imputati erano spenti o erano stati resi inoperativi, tra le 20:42 del primo novembre e le 6:03 del 2 novembre.
6. La traccia rivelata dal luminol che presentava una combinazione del DNA della Knox e di Meredith, sul pavimento della stanza di Filomena, e che richiede certamente una spiegazione.
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Dunque, facciamo una breve ricapitolazione
1. Il Verbale inizia con delle calunnie generali verso la competenza degli inquirenti e dei giudici.
2. Marasca e Bruno comprendono male la rilevanza del movente. Nencini non si sbagliava. Non è rilevante, o è di minore rilevanza, se il quadro probatorio è sufficiente di per se per stabilire la colpevolezza. In tali circostanze, la formula normale è stabilire la futilità e banalità del movente che non richiede ulteriori definizioni. Al contrario, il movete assume rilevanza, come elemento di per sé, se il quadro probatorio è insufficiente.
3. La loro sezione circa l’ora del delitto non produce nulla di significativo.
4. Non essendo riusciti a stabilire una connessione convincete tra il primato della normative sulle prove e la garanzia di ripetibilità dei test del DNA, sostenendo che quest’ultima è fondamentale per la prima, affermano che l’ultima deve in ogni caso prevalere. Ci vogliono numerosi ragionamenti illogici, l’incapacità di seguire le più cruciali norme sulle prove e l’incapacità di seguire i loro propri ragionamenti per affermare che il DNA di Meredith sulla lama del coltello, e il DNA di Sollecito sul gancetto del reggiseno non hanno valenza probatoria semplicemente perché non c’era la possibilità di una ripetizione dei test. Si tratta semplicemente di un’affermazione dogmatica, come vedremo, che non ha alcuna connessione con il materiale che permette di fare ricorso.
5. Come se non fosse abbastanza, e forse consapevoli di ciò, tirano nuovamente in ballo il discorso della contaminazione. Non sarebbe neanche rilevante se ciò che lo avesse preceduto fosse vero. Si è dimostrato da tempo che l’ipotesi della contaminazione non aveva alcuna base. La scatola di cartone (che proveniva dalla stazione di polizia) è una referenza stupida e il fatto che il guanto di lattice si fosse sporcato precedentemente è una mera speculazione, senza base.
6. La sezione sulle tracce rivelate dal luminol e sulla rimozione delle tracce di sangue è caratterizzata da molte rappresentazioni fallaci e da una cattiva comprensione delle prove e delle deduzioni che se ne possono trarre.
7. Riguardo alla messa in scena del furto, che accettano, dichiarano di essere ostacolati nel trarre una necessaria deduzione, della più debole delle anomalie.
8. Ora, arrivati a questo punto, abbiamo incontrato svariati errori, contraddizioni significative fatti, o inventati da loro stessi, da Marasca e Bruno.
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Vi ricordate di questo punto? -
“Ora, se è indubbio che la ricostruzione fattuale è esclusivo compito del giudice del merito e non compete alla Corte di legittimità stabilire se la relativa decisione proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione, dovendo questo Giudice limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile - secondo una ricorrente formula giurisprudenziale; è pur vero che la versione ricostruttiva prescelta, anche se conforme ai canoni della logica ordinaria, e dei dati probatori ritualmente acquisiti.”
Infatti, si può fare ricorso alla Corte Suprema solo in precise circostanze, specificate dal Codice Penale italiano.
Esse sono esplicate nell’art. 606. Ai sensi delle clausole di tale articolo, è applicabile solo alla sezione 1, paragrafo (e), quanto segue-
“(e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.”
Dunque, nonostante la verifica dei fatti spetti alle corti inferiori, la Corte suprema può entrare nel merito della sentenza per cui si fa ricorso.
La domanda che sorge è: qual è l’elemento a cui il paragrafo (e) non si applichi.
Probabilmente non ce ne sono molti, dato che molti elementi costituirebbero un elemento di discussione. Ad esempio, affermare che un particolare testimone sia affidabile, o viceversa, richiederebbe una spiegazione, ossia, un ragionamento, e così via.
Per fare chiarezza, “mancanza”, “contraddittorietà ” e “illogicità ” si riferiscono alle motivazioni di una sentenza.
Ad esempio, la mancanza della considerazione di prove contraddittorie nelle motivazioni di una sentenza deve ovviamente essere inclusa come mancanza.
Un’altra mancanza è, ovviamente, la cattiva applicazione o interpretazione fallace della legge nelle motivazioni della sentenza, un errore che la V Sez. ha già mostrato di aver fatto.
Non sono totalmente sicuro di come la “contraddittorietà ” nelle motivazioni di una sentenza possa essere interpretata, ma sospetto che sia contraddittorio asserire qualcosa che contrasti con i dati probatori, o con assenza di qualsiasi prova a supporto. Un altro caso potrebbe essere rappresentato dal fare un ragionamento e contraddirlo in un punto diverso delle motivazioni.
Ad ogni modo, nessuna manifestazione di illogicità in particolare riesce, da sola, a invalidare un verdetto, a meno che non corrisponda a una grave mancanza per cui il ragionamento complessivo, non si può recuperare.
Effettivamente, ci sono state numerose illogicità evidenti nelle motivazioni della sentenza. Secondo queste circostanze si potrebbe davvero definire la sentenza da una parte “perversa” e dall’altra “dubbia”. Di solito, per lo meno nel regno Unito, una sentenza dubbia darebbe adito a un nuovo processo, se l’accusa lo richiedesse.
A ogni modo, la Corte Suprema deve motivare le sue motivazioni, senza tali mancanze. Chiaramente, non è questo il caso.
Il banale uso nel verbale di espressioni come “evidente illogicità ” e “intrinsecamente contraddittorio”, e così via, potrà impressionare il lettore inesperto, ma la loro ripetizione e il contest sono francamente “evidentemente” non convincenti per quanto riguarda il lettore attento.
Ciò che troviamo, analizzando le motivazioni della V Sez., è che quando entra nel merito, non lo fa in modo equilibrato, e senza inconsistenze logiche da parte sua, ma emette semplici affermazioni dogmatiche. Qui non si tratta affatto di “un limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile” o allo spiegare perché il ragionamento del giudice a quo sia incompatibile con la logica.
In particolare, non vedo come si possa affermare che il DNA sul coltello e sul gancetto del reggiseno non abbiano valenza probatoria o indiziale, perché i test non vennero ripetuti, quando si può a stento descrivere ciò come il prodotto dell’applicazione della sezione 1 (e) dell’art. 606.
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Inoltre, bisogna anche considerare l’art. 628. Il secondo paragrafo afferma che -
“In ogni caso, ci si può appellare a un verdetto emesso da una corte, a seguito dell’ordine di rinvio a giudizio della Cassazione solo per motivi non concernenti quelli che sono stati già esaminati dalla Cassazione”¦.”
Questo avrebbe dovuto dare qualcosa su cui riflettere alla V Sez.
La sentenza di Chieffi, che annullava quella di Hellmann, non era un’incursione nel merito, ma una critica delle mancanze procedurali e della metodologia del ragionamento della Corte di Hellmann, i cui errori si ripetono nelle Motivazioni di Marasca-Bruno.
L’errore più ovvio e frequente è l’uso di affermazioni dogmatiche, l’esempio lampante dell’impiego di ragionamenti autonomi e circolari. Ed effettivamente, non meritano di essere definiti “ragionamenti”.
Un altro errore significativo è stata la “nebulizzazione” o “parcellazione” delle prove circostanziali, nel tentativo di escludere degli elementi prima di trovargli una collocazione nella valutazione generale. Questo errore sottoscrive l’approccio della V Sez. al caso in modo evidente, nel suo uso di affermazioni dogmatiche con il fine di eliminare o ridurre le prove.
L’ipotesi astratta circa la contaminazione è un altro errore.
La ripresa del ragionamento di Hellmann circa l’affidabilità del testimone Curatolo è un altro errore, e si tratta di un errore a cui si può obiettare molto facilmente.
La “validità ” del test del DNA non fu un aspetto toccata da Galati e, di conseguenza, non fu toccato neanche da Chieffi. La sola conclusione è che lo Stato (come conseguentemente affermato da Nencini) ritenne l’affidabilità dei risultati perfettamente sicura.
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Art. 530, Seconda Sezione e Conclusioni
Ora analizzerò l’aspetto della sufficienza delle prove.
Non c’è una formula a riguardo.
Le prove sono sufficienti se non si crede che non ci sia colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, sono insufficienti se non lo si crede.
Il punto di partenza sono chiaramente i dati probatori stessi, e le conclusioni che si deducono logicamente da questi.
Per quanto riguarda le prove e le conclusioni, nel Sistema giuridico italiano, tutti i verdetti, siano essi di un appello o del processo, devono essere motivate tramite una redazione scritta.
L’ultima motivazione, precedente a quella della V Sez., è ovviamente quella di Nencini. Mi sembra che Nencini, nonostante qualche errore, abbia fatto un ottimo lavoro nell’unificare i dati probatori in maniera globale, pienamente in accordo con la giurisdizione della Corte Suprema in materia, e nel posizionare tutti i pezzi nella stessa direzione, Non c’era alcun dubbio, nella mia umile opinione, che i verdetti di colpevolezza del tribunale di Firenze fossero corretti.
Ora, abbiamo già discusso le motivazioni per cui ci si può appellare alla Corte di Cassazione. La sufficienza delle prove non è una delle motivazioni elencate. E’ un tema che riguarda il giudice a quo delle corti inferiori. La V Sez. dunque è andata al di là delle sue competenze.
Abbiamo anche scoperto, nell’esaminare il rapporto di Marasca e Bruno, che il criticismo nei confronti del rapporto di Nencini, manca di sostanza e di consistenza logica.
L’effetto d’insieme è stato quello di produrre un impropria, se non fraudolenta, ponderazione sulla materia della sufficienza, di cui comunque non si sarebbe dovuto discutere.
Per di più, il risultato del rapporto è stato di produrre uno scenario sorprendente, basato sulle seguenti conclusioni.
1. La Knox si trovava alla villa al momento dell’omicidio ma non ebbe un ruolo attivo. Molto probabilmente si era ripulita il sangue di Meredith dalle mani nel bagno piccolo.
2. Anche Sollecito, molto probabilmente, si trovava li, ma non si sa quando.
3. Ci fu sicuramente un aggressore ( e forse più di uno) oltre a Guede.
4. Si simulò un furto nella stanza di Filomena.
Per quanto riguarda il sangue sulle mani della Knox (letteralmente più che metaforicamente), ci sono delle inconsistenze in tutto ciò dato che, secondo il Verbale, sarebbe stato il risultato di un contatto col sangue fuori dalla stanza di Meredith. Perché? Come? Dov’è quel sangue? Quel sangue poteva trovarsi li, ovviamente, prima di essere rimosso. A ogni modo, dir questo pregiudicherebbe tutte le considerazioni che hanno già fatto. E’ più probabile che la Knox si trovasse nella stanza di Meredith, durante o dopo l’evento e senza, come possiamo osservare, senza lasciare alcuna traccia di sé. Ciò spiegherebbe anche la presenza della sua lampada sul pavimento della stanza.
Guede non è stato né prosciolto, né condannato per una sua eventuale partecipazione alla messinscena, ma Marasca e Bruno non cercano di attribuirgli la simulazione del furto. Restano, quindi, la Knox, una persona sconosciuta, o Sollecito. Per quanto riguarda la persona sconosciuta, è evidentemente difficile capire come potrebbe essere una “persona interessata”, secondo la deduzione per cui solo una persona interessata a rimuovere i sospetti da sé avrebbe potuto inscenare il furto. La Knox e sollecito si qualificano, che si sia un’anomalia o meno.
Per quanto riguarda chi potessero essere i complici sconosciuti di Guede, Marasca and Bruno tacciono. Ciò non ci sorprende, dato che non c’era alcuna traccia forense a riguardo. C’erano, in tutta onestà , dei profili genetici non identificati, di uomini e donne, ottenuti dalle cicche di sigaretta prese dalla ceneriera della cucina, ma, non si è potuto rilevare il profilo genetico della Knox e di Sollecito e non possono essere datate, dunque non si possono inserire nell’arco temporale del delitto. Per quanto ne sappiamo potrebbero appartenere anche alla Romanelli e al suo fidanzato Marco Zaroli, entrambi si trovavano alla villa il primo novembre nelle prime ore della giornata, con la Knox e Sollecito.
Lo scenario che riguarda la Knox è sicuramente più interessante. Neppure il team della difesa avrebbe pensato di usarlo in sua difesa, nemmeno nei suoi sogni più assurdi. Ha sostenuto, durante il processo, che lei non si trovava lì, che avesse o meno un ruolo non partecipatorio.
Ciò non deve sorprenderci. Lo scenario che ci troviamo davanti è che la Knox, e forse Sollecito, si trovavano nella villa con Guede e con almeno un’altra persona, e che Guede reputò normale commettere un crimine orrendo in loro presenza, senza alcun incoraggiamento o attiva opposizione da parte di nessuno dei due sembrerebbe, ma certamente, tale azione, pur se all’inizio avesse incontrato la loro impaurita sottomissione, avrebbe suscitato una grande riprovazione, e poi se ne sono andati, fidandosi che la Knox e Sollecito non avrebbero vuotato il sacco. Ci vuole davvero una credulità incredibile. A maggior raggione se non ci fu alcun complice sconosciuto.
Inoltre, la Knox ha avuto più di una chance per dire la verità , in modo particolare dal suo ritorno a Seattle. Ancora oggi ha la possibilità di farlo.
Dunque, è un fatto che né la difesa, né l’accusa siano avanzate davvero durane l’intero percorso del processo.
Ora, ciò potrà essere giustificato dal giudice a quo, dagli appelli, e alla luce del rapporto di Marasca-Bruno. Ma non lo è. E va sicuramente oltre le responsabilità della V Sez. darlo come un fatto scontato e non permettere neppure all’accusa e alla difesa di fare delle osservazioni a riguardo. Ciò va contro i principi del diritto naturale, è una violazione connaturata nell’ appello finale, e nella decisione di non rimandare la sentenza al Tribunale di primo grado.
Sarebbe stato molto interessante vedere le osservazioni della difesa.
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All’inizio, ho detto che il verbale di Marasca e Bruno era un tentativo disperato di portare a casa un verdetto incomprensibile. Altrove è stato descritto come superficiale e intellettualmente disonesto (da un giornalista Americano di tutto rispetto, che fu presente durante il processo). Non è solo disonesto è una farsa che macchia il buon nome della giustizia italiano.
La domanda che sorge spontanea è cosa ha motivato davvero il verdetto? A me sembra che la sola “omissione investigativa” in questo caso sia questo verdetto. Ad ogni modo, si tratta di un mondo torbido di connessioni e di pressioni illecite sul quale si può solo speculare a questo punto.
Se si fosse trattato di incompetenza e i giudici della V Sez. avessero alzato la mano e ammesso di aver fatto un errore, allora avrei persino potuto provare della compassione per loro. Invece sono andati avanti con una farsa, che posso descrivere solo con la parola corrotta.
Con “corrotta” intendo che hanno consapevolmente agito in mala fede. Non potevano essere dei così grandi sempliciotti. E’ assolutamente ovvio, inoltre, perché non hanno osato rischiare di rimandare il caso a un’altra corte d’appello.
Per quanto riguarda la Knox e Sollecito, tristemente per loro, sono tutto tranne che esonerati.
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L’omicidio Di Meredith Kercher E Il Verbale Di Marasca E Bruno, V Sez
A marzo 2015 la Corte Suprema ha annullato le condanne di Amanda Knox e Raffaele sollecito circa il loro coinvolgimento nell’omicidio.
Verso la fine di September la V Sez, ha redatto un verbale attesissimo.
Venne subito resa disponibile una traduzione in inglese.
Sono un avvocato inglese che ha seguito il caso molto da vicino e questa è la mia analisi del verbale.
Ecco le otto principali decisioni che ho trovato nel Verbale-
1. Non c’era certezza del principio “oltre ogni ragionevole dubbio” a causa delle prove insufficienti o contraddittorie- ai sensi dell’Articolo 530, sezione 2 del Codice Penale italiano.
2. La teoria di più aggressori fu confermata. Guede fu dichiarato colpevole in concorso con altri.
3. Le tracce di furto nella camera della Romanelli furono inscenate.
4. Amanda Knox si trovava nella villa nel momento dell’omicidio, ma non ci sono prove sufficienti per dimostrare che ebbe un ruolo attivo.
5. Le tracce di DNA di Meredith Kercher sul coltello e il DNA di Raffaele Sollecito sul gancetto del reggiseno non hanno “rilevanza probatoria né circostanziale”.
6. “Il movente non è irrilevante” ma il movente non fu stabilito.
7. Non ci fu alcuna pulizia selettiva.
8. Pertanto, non sarebbe stato utile rinviare il caso al tribunale di primo grado della corte d’appello (come successe nell’appello contro l’assoluzione)
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Esaminerò le 34 pagine nelle quali Marasca e Bruno presentano le loro conclusioni per le motivazioni sopra elencate. Tali pagine includono anche le motivazioni della revoca di varie sentenze d’appello, che non saranno trattate in questa analisi.
L’elemento chiave dell’assoluzione è, certamente, che le prove erano insufficienti o contraddittorie, e io analizzerò approfonditamente il modo in cui il Verbale cerca di dimostrare tale affermazione. Scopriremo che una gran parte di queste cosiddette contraddizioni, in realtà , non sono inerenti alle prove del processo o ai precedenti verbali, ma sono il risultato di ragionamenti illogici e asserzioni dogmatiche della Quinta Sezione, saltati fuori dal nulla.
La mia reazione rispetto al Verbale è stata di stupore, in quanto non assomiglia a nessun altro ragionamento condotto da un Tribunale.
Si coglie un tentativo disperato di arrivare a un verdetto incomprensibile.
Il linguaggio e le asserzioni dogmatiche, non supportate da alcuna prova, sono decisamente sorprendenti.
Viene messa in dubbio, in modo irragionevole, la professionalità degli investigatori, della polizia scientifica, e dei giudici che hanno precedentemente emesso delle sentenze sul caso.
Io sospetto che il Verbale sia stato scritto in vista dei possibili titoli dei media, e molti di questi potenziali titoli sono disseminati nella parte iniziale del Verbale. Il sogno di qualsiasi tabloid.
Infatti, il Verbale (quando ha effettivamente qualcosa da dire), risulta quasi giornalismo basato su opinioni personali, carente di ricerche approfondite e avventato.
C’è un gran numero di blaterazioni pedisseque, autoreferenziali e “scolastiche” nel Verbale. Forma una barriera invalicabile per il lettore e, ovviamente, la conclusione che la Knox fosse presente quando fu commesso l’omicidio si può trovare solo molto in fondo al Verbale.
Se si rimuovono le blaterazioni e i fiumi di parole, comunque, emerge la natura illogica e controproducente del ragionamento.
E’ bizzarro che alcune delle lunghe citazioni legali sembrano contraddire ciò che la Corte cerca di dimostrare.
Il Verbale sfida, o addirittura stravolge, alcuni concetti accettati e ben compresi della legge penale e del diritto naturale e viola degli aspetti del Codice Penale italiano. Ciò non ha mancato di destare le preoccupazioni nella magistratura italiana.
Se c’è mai stata una sentenza della Corte Suprema, che dovrebbe essere rinviata al consiglio dei Magistrati dal presidente italiano, per essere revisionata, si tratta di questa. Nella mia opinione, il non farlo, farebbe del sistema giudiziario italiano uno zimbello.
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Dunque, iniziamo. Partiremo con la preparazione del palco per la messa in scena dello spettacolo di Marasca-Bruno.
Il Verbale afferma che la sentenza di Nencini fu -
“rimasto condizionato dalla prospettazione di profili fattuali inopinatamente emersi dalla sentenza rescindente, quasi che le stringenti ed analitiche valutazioni del Supremo Collegio fossero, ineluttabilmente, convergenti nella direzione dell’affermazione di colpevolezza dei due imputati. Fuorviato da tale equivoco di fondo, lo stesso giudice è, poi, incorso in vistose incongruenze logiche ed in palesi errores in iudicando, che vanno in questa sede denunciati.”
Il Verbale fa riferimento al “travagliato e intrinsecamente contraddittorio percorso” della storia del processo, con cui, ovviamente, si riferisce alle assoluzioni del processo Hellmann.
“Un iter obiettivamente ondivago, le cui oscillazioni sono, però, la risultante anche di clamorose defaillances o “amnesie” investigative e di colpevoli omissioni di attività 23 d’indagine, che, ove poste in essere, avrebbero, con ogni probabilità , consentito, sin da subito, di delineare un quadro, se non di certezza, quanto meno di tranquillante affidabilità , nella prospettiva vuoi della colpevolezza vuoi dell’estraneità degli odierni ricorrenti. Un siffatto scenario, intrinsecamente contraddittorio, costituisce, già in sé, un primo, eloquente, segnale di un insieme probatorio tutt’altro che contrassegnato da evidenza oltre il ragionevole dubbio.”
Ci sono molti strati, attentamente costruiti, di inganni e di supposizioni nelle due citazioni osservate sopra.
La prima supposizione è che ci sia un profilo fattuale che emerge dalla sentenza di annullamento (senza specificare di quale si tratti). Questo non è vero dato che tutto ciò che la Corte di Cassazione ha fatto, è stato annullare la sentenza di Hellmann, accettando le motivazioni del ricorso della pubblica accusa, una delle quali, neanche a farlo a posta, affermava che il Verbale di Helmann era infarcito di esempi di ragionamenti fallaci, una caratteristica comune anche a Marasca e Bruno. Ciò portò a una modifica del profilo fattuale che era emerso dal processo Massei, a causa delle prove processuali di Hellmann.
Marasca e Bruno affermano abbastanza arbitrariamente che Nencini fu “condizionato” e “traviato” dalle clausole dell’annullamento. Qualsiasi errore abbia fatto Nencini nel suo Verbale, (e ne erano presenti alcuni) riesco a trovarne solo uno (vedi in seguito) che possa essere stato potenzialmente significativo, un errore di diritto, che è certamente censurabile, ma è altamente soggettivo e offensivo asserire che tali errori furono condizionati e conseguenti all’annullamento, o implicare che ebbero un impatto sul verdetto. Tale asserzione è semplicemente un ragionamento fallace ed è chiaramente un affronto nei confronti del giudice.
E’ assolutamente vero che l’annullamento della sentenza di Hellmann avvenne grazie a una richiesta della Corte di Cassazione, per far sì che il Tribunale di Firenze considerasse, (per parafrasare), “nella sua più ampia discrezione, la possibilità di determinare le posizioni soggettive dei co-aggressori di Guede, entro un range di situazioni ipotetiche, dall’omicidio premeditato, a un gioco erotico indesiderato che sfuggì dal loro controllo”.
Per fare chiarezza, la richiesta di stabilire la posizione soggettiva di qualcuno non è solo un invito a considerare il movente ma, più in generale, un invito a considerare la comprensione della natura e delle conseguenze del soggetto della sua interazione, o non interazione, in una situazione.
Nencini dimostrò indipendenza e imparzialità nel considerare un ipotesi totalmente differente e altrettanto plausibile. L’ipotesi non era un affermazione di colpevolezza, figuriamoci una prova, ma era un elemento del quadro, e di certo non fu forzato dalle clausole dell’annullamento.
Forse Marasca e Bruno non provavano molto interesse verso l’ipotesi di Nencini (vedi in seguito) ma essi stessi non riescono a dare una spiegazione consistente delle motivazioni che forniscono riguardo alla loro sentenza (la mancanza di prove sufficienti), uno scenario soggettivo e sconcertante riguardo al ruolo della Knox (vedi la fine di questa analisi) che lascia molti quesiti in sospeso.
Un altro ragionamento fallace, è quello che vede le assoluzioni di Hellmann come la conseguenza di un’investigazione che non è mai stata capace di raggiungere una conclusione che andasse oltre ogni ragionevole dubbio. Marasca e Bruno sembrano anche accettare, o per lo meno implicare, che persino un verdetto annullato è la prova di un ragionevole dubbio. Ancora una volta, non c’è alcuna connessione logica, dato che il verdetto ““ e questo viene accettato ““ fu annullato correttamente.
Tutte queste asserzioni devono essere dimostrate. Lo sono state?
Successivamente, nel Verbale si afferma che i media ebbero un forte impatto sulla conduzione delle indagini e sui processi giudiziari. Ci fu “un inusitato clamore mediatico” di natura internazionale che-
“ha fatto sì che le indagini subissero un’improvvisa accelerazione, che, nella spasmodica ricerca di uno o più colpevoli da consegnare all’opinione pubblica internazionale, non ha certamente giovato alla ricerca della verità ”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦ma l’attenzione mediatica, oltre a non giovare alla ricerca della verità , ha prodotto ulteriori riflessi pregiudizievoli, quanto meno in termini di “diseconomia processuale”, ingenerando indebito “rumore”, non tanto sul versante della tardiva disponibilità alla testimonianza, da parte di determinate persone, quanto dell’irruzione nel processo di estemporanee propalazioni di soggetti detenuti, di collaudato spessore criminale, di certo non insensibili ad istanze di mitomania e di protagonismo giudiziario”¦”
I media prendono appunti. Ma qui è ancora una volta la polizia ad essere chiamata a rispondere.
Marasca e Bruno non hanno identificato il punto in cui si siano verificate tali supposte improvvise accelerazioni, ma io azzarderei che si tratta del momento in cui gli ispettori scoprirono il corpo di una ragazza brutalmente assassinata. La sola accelerazione richiesta era il bisogno assolutamente naturale di identificare e detenere i colpevoli, e non ciò che i media dicevano riguardo al caso.
Marasca e Bruno non elencano neanche una singola prova del fatto che gli ispettori fossero stati indebitamente influenzati dall’attenzione dei media, piuttosto che dalle prove che stavano raccogliendo.
C’è, ovviamente, più di qualcuno convinto del mito costruito dagli avvocati della difesa, riguardo ad una supposta corsa al colpevole. Ad ogni modo, non si considera che ci fu un periodo di 7 mesi tra l’arresto della Knox e di Sollecito e la comunicazione dell’accusa, che si dichiarava pronta a procedere penalmente.
Marasca e Bruno hanno perfettamente ragione riguardo ad Alessi ed Aviello, ma scordano di menzionare i loro nomi e che furono chiamati a testimoniare dalla difesa. I media non ebbero nulla a che fare con tutto ciò, fu piuttosto la prova che ci furono aggressori molteplici.
Così dunque si conclude la preparazione della scena di un opera nell’opera. Adesso dovremmo essere consapevoli che c’è qualcosa di marcio nello Stato della Danimarca, con cui Marasca e Bruno, la personificazione di Amleto, dovranno presto cimentarsi. Nencini diventa Caludio, che, come viene rivelato da un’apparizione sovrannaturale, aveva assassinato il padre di Amleto (Hellmann).
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Successivamente, arriveremo a una chiara e inequivocabile approvazione del fatto che ci fossero più aggressori. Ben fatto.
Poi, e qui devo concordare con riluttanza, Marasca e Bruno identificano un errore di diritto nel Verbale di Nencini.
Nencini si riferiva alla testimonianza di Guede durante il processo di Hellmann, durante il quale Guede fu interrogato sulla lettera che aveva scritto in risposta alle affermazioni che lo riguardavano, fatte da Alessi. In tale lettera, letta ad alta voce in aula, Guede scrisse “Spero che presto o tardi i giudici realizzino la mia complete mancanza di coinvolgimento nell’orribile omicidio di Meredith, una giovane donna meravigliosa, perpetrato da Raffaele Sollecito e Amanda Knox.”
Guede non aveva mai testimoniato così esplicitamente e, quando fu controinterrogato in materia, decise di non rispondere, rinviando la Corte alle sue affermazioni precedenti. L’errore di Nencini fu di trattare la lettera e quelle affermazioni precedenti come prove circostanziali ammissibili, dato che contenevano delle accuse che situavano Knox e Sollecito nella villa al momento dell’omicidio. Ciò, ad ogni modo, è espressamente escluso dalla legge che sancisca che le affermazioni incriminatorie fatte da un testimone coinvolto sono inammissibili, a meno che questi non si sottoponga a un controinterrogatorio.
Bisogna ricordare che Guede non testimoniò durante il processo Massei (e le sue affermazioni precedenti non furono ammesse), dunque non si può dire che l’errore fosse significativo nel contesto generale delle prove.
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Dopo aver sistemato la scenografia e trattato degli elementi giuridici, Marasca e Bruno si rivolgono al “merito del processo” che ovviamente loro sono già riusciti a sporcare, senza alcun merito.
In particolare, ciò riguarda l’analisi della “Struttura motivazionale della sentenza impugnata”.
“Iscrasie, incongruenze ed errores in iudicando non sfuggono.”
Poi procedono a illustrarli.
Movente
“Erronea, in primo luogo, è l’affermazione relativa alla sostanziale irrilevanza dell’accertamento del movente del grave fatto omicidiario. L’assunto non è condivisibile alla stregua di indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, in ordine alla rilevanza del movente quale collante che lega i vari elementi attraverso cui la prova si è costituita, tanto più nei processi indiziari, come quello in esame.”
Bene, Nencini non affermò che il movente fosse irrilevante, o persino sostanzialmente irrilevante di per sè. Ciò che disse fu-
“Riguardo al movente, prima è necessario citare l’insegnamento della Corte di Cassazione, secondo la quale l’indicazione precise di un movente per un omicidio perde rilevanza quando l’attribuzione della responsabilità a un imputato deriva da una base probatoria precisa e coerente. (vedi Corte di Cassazione, Sezione Uno, Sentenza N° 11807, 12 Febbraio 2009).”
Marasca e Bruno ignorano la citazione sovrastante e citano un’altra parte della sentenza che, per parafrasarla, afferma che il movente, anche se può costituire un elemento, deve essere congruente e capace di incastrare tutti i gli elementi e le prove in modo coerente, preciso e chiaro, e che, se non si verificano tali presupposti, esso assume un aria ambigua e non adempie al suo scopo.
Marasca e Bruno continuano-
“”¦..che come vedremo a breve, (tale proposito) non si può affermare nel caso in questione, essendoci un’ampia quantità di prove ambigue e intrinsecamente contradditorie.”
Se la mia parafrasi è corretta, ciò non contraddice per nulla Nencini. Anzi, le citazioni, analizzate nell’insieme sono complementari e incapsulano ciò che qualsiasi legale considera corretto riguardo alla rilevanza del movente in un processo penale. Nencini non fa un ragionamento erroneo. Il movente non è centrale. E’ un elemento che può risultare utile. I moventi futili e banali sono difficili da definire come una causa specifica. Più che un movente, ci sono dei pezzi che coincidono e che adempiono allo stesso scopo, come il comportamento, le bugie, le incoerenze e le contraddizioni relative alle parole e azioni degli stessi accusati.
Infine, riguardo al movente, Marasca e Bruno fanno un’altra considerazione.
Guede aveva un movente di tipo sessuale che non poteva essere esteso agli altri. Per dimostrare questo punto, presentano la seguente argomentazione, che cerco di parafrasare qui:
“Dato che sarebbe manifestamente illogico ipotizzare il coinvolgimento nell’omicidio della Romanelli e della Mezzetti, e in complicità con un complete estraneo, è igualmente illogico non estendere la stessa argomentazione a Sollecito, che non conosceva Guede.”
Secondo M e B, il fatto che Nencini non avesse avanzato quest’argomentazione è un errore giudiziario.
Ad ogni modo, io riesco a comprendere perché non avesse avanzato tale argomentazione. Per prima cosa, l’argomentazione si basa sul movente sessuale di Guede, implicando il presupposto che il genere sessuale e la violenza sessuale hanno un legame, e ciò rende improbabile il coinvolgimento della Romanelli e della Mezetti, ma non è di alcun aiuto per Sollecito. Secondariamente, la mancanza di una relazione/legame di qualche tipo con Guede, in qualsiasi caso, ma in modo particolare nel caso di Sollecito, non ha nulla a che fare col fatto che l’ipotetico aggressore avesse un movente di questa tipologia. Infine, c’è un legame: la Knox.
L’argomentazione potrebbe spostarsi ipoteticamente su un altro piano, lasciando da parte il movente di tipo sessuale. Qualcuno commetterebbe un omicidio assieme a un completo estraneo? Bene, a volte succede, in particolare se c’è una terza parte che crea un qualche tipo di legame tra gli estranei.
La ragione per cui, ovviamente, nessuno può ipotizzare il coinvolgimento della Romanelli e della Mezzetti nell’omicidio, è che entrambe avevano degli alibi provati, mentre Sollecito non ne aveva nessuno, e ciò è il fatto più pertinente.
E’ un’argomentazione suggestiva ma erronea. In ogni caso, non è significativa e Marasca e Bruno non sono estranei al commettere errori giudiziari gravi, come vedremo in seguito.
L’ora della morte
“Altro vizio motivazionale viene dedotto con riferimento alla ritenuta irrilevanza dell’esatta determinazione dell’ora della morte di Meredith Kercher, secondo l’idea per cui l’ora approssimativa stimata dagli esperti fosse sufficiente “¦”¦”¦”¦”¦.l’ora della morte è un prerequisito fattuale inevitabile per la verifica degli alibi degli imputati.”
Ancora una volta, si vuole interpretare in modo scorretto Nencini. Non ha mai detto che l’ora della morte fosse irrilevante, e ad ogni modo ottenere l’ora esatta della morte sarebbe stato impossibile, persino se la temperatura del corpo fosse stata misurata da un patologo non appena fosse arrivato sulla scena del crimine. Sono sicuro che qualsiasi osservatore intelligente e informato lo capirebbe. Ciò avrebbe solamente ristretto l’arco temporale molto probabilmente, ma non si tratta certo di un “vizio motivazionale”.
Potremmo proseguire e fare luce sulle prove, in modo particolare l’esperto e altre prove che furono rese disponibili nel corso del processo e che condizionarono le osservazioni di Nencini, ma Marasca e Bruno non lo fanno, ricorrono invece a un’affermazione banale, che non tiene conto di nulla di quanto detto.
“Un deprecabile pressapochismo nella fase delle indagini “¦”¦[ non aver misurato la temperature corporea, si, ma le altre considerazioni forensi dovevano essere applicate]”¦.... una banale media aritmetica tra un possibile termine iniziale ed un possibile termine finale (dalle 18,50 circa dell’i novembre alle 4,50 del giorno successivo), giungendo a fissare, in tal guisa, l’ora della morte alle 23-23,30 circa.”
Durante il processo Massei, il patologo, il Dr Lalli aveva concluso che il decesso poteva essersi verificato tra le ore 20,00 del primo novembre e le 4,00 del giorno dopo. Tale conclusione si basava sul calcolo della diminuzione della temperatura del cadavere, calcolo che teneva in conto il nomogramma di Henssge, il rigor mortis, le macchie ipostatiche etc. Il nomogramma di Henssge permette anche di calcolare un numero specifico di ore a partire dall’ora della prima misurazione e ciò premise di calcolare un valore medio, situato intorno alle 23. Non era semplicemente una banale media aritmetica.
Eppure, in ogni caso, la decisione di non misurare la temperature corporea e di preservare la scena del crimine per la polizia scientifica, per circa 11 ore, non ebbe alcun impatto pregiudizievole sugli alibi degli imputati. E’ accettato che Meredith fosse sicuramente viva alle 21 del primo novembre, e non c’è nulla che corrobori l’alibi degli accusati dalle 21.15 in poi del primo di novembre, fino alle 5. 30 del giorno dopo. Anche se la temperature corporea fosse stata misurata prima e il rigor mortis fossero stato analizzato prima, non si sarebbe potuta restringere l’ora della morte ad una frazione di 15 minuti (dalle 21 alle 21.15), dunque precedentemente all’ultimo punto di riferimento temporale per un alibi credibile, l’interazione sul computer di Sollecito.
Le prove scientifiche
Marasca e Bruno osservano che c’è un dibattito riguardo alla validità delle prove scientifiche -
“la valenza degli esiti di perizia genetica in mancanza di “amplificazione”, stante l’esigua entità del reperto e, più in generale, il coefficiente di affidabilità di indagini effettuate senza il rispetto delle prescrizioni dettate dai protocolli internazionali, sia nella fase della repertazione che dell’analisi.”
I termini del dibattito definiscono, dunque, già definiscono la sua conclusione.
Ci sono, a quanto essi affermano, due orientamenti che devono essere equilibrati -
(1) “tende a riconoscere sempre maggior peso ai contributi della scienza, pur se non validati dalla comunità scientifica,”
e
(2) “l’orientamento che rivendica il primato del diritto e postula che, in ossequio alle regole proprie del processo penale, possano trovare ingresso soltanto esperienze scientifiche collaudate secondo i canoni metodologici comunemente condivisi.”
Non c’è bisogno di chiedere quale orientamento preferiscano questi due signori. E’ il numero 2 ovviamente, eppure sono entrambi incorsi in petizioni di principio con la loro insistenza sulla “validità ” (che in questo contesto significa ripetere i test scientifici ottenendo lo stesso risultato) secondo i “protocolli internazionali” .
Successivamente, proseguono così -
“Reputa la Corte che la delicata problematica”¦.. debba trovare soluzione nelle regole generali che informano il nostro sistema processuale”¦.e non”¦. nell’astratta rivendicazione di un primato della scienza sul diritto o viceversa”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦. La prova scientifica non può, infatti, ambire ad un credito incondizionato di autoreferenziale affidabilità in sede processuale, per il fatto stesso che Il processo penale ripudia ogni idea di prova legale.”
Marasca e Bruno non saranno così stupidi da insistere sul fatto che la scienza abbia il primato sul diritto in un processo legale. O forse si? Il diritto, avendo il primato, deve trovare i mezzi per utilizzare gli strumenti della scienza, pur rimanendo nel rispetto delle regole generali che caratterizzano il Sistema legale.
Continuano -
“Le coordinate di riferimento dovranno essere quelle afferenti al principio del contraddittorio ed al controllo del giudice sul processo di formazione della prova, che deve essere rispettoso di preordinate garanzie, alla cui osservanza deve essere, rigorosamente, parametrato il giudizio di affidabilità dei relativi esiti.”
Interessante. “Contraddittorio”? Forse si riferiscono alla inammissibilità della lettera di Guede, di cui si è discusso nella sezione precedente. Le tracce di DNA sul coltello e sul gancetto del reggiseno possono rientrare nella stessa categoria? Può la “validità secondo i protocolli internazionali” essere una garanzia preordinata, nello stesso modo in cui, il diritto di un accusato di non essere incriminato da un testimone che rifiuta un contradditorio è garantito dall’Articolo 526 del Codice Penale italiano?
Se è così, dovranno essere avanzate delle valide motivazioni ““ rispettando l’onere delle regole che formano l’ordinamento giuridico. Non potranno fare riferimento all’Articolo a riguardo, sul Codice Penale. Non c’è alcun articolo che lo afferma, e anche se ci fosse, e affermasse che la ripetibilità di un test scientifico fosse la garanzia che attesta la prova come affidabile o ammissibile, allora il campione del coltello 36b non sarebbe neanche riuscito ad arrivare al processo. E di questo il Codice Penale italiano non ha colpa. Non c’è alcun ordinamento giuridico del mondo, di cui io sia a conoscenza, che incorpori tale garanzia, persino per i campioni a basso numero di copie DNA. E la ragione di tutto ciò, in parte, p che non c’è alcun protocollo internazionale riconosciuto, e precisamente perché non c’è ancora un accordo nella comunità scientifica a riguardo.
Marasca e Bruno tendono a utilizzare “affidabilità “ e “ammissibilità “ come concetti interscambiabili, e in effetti, considerato il modo in cui essi definiscono questi concetti, nel contesto dell’argomento di discussione, c’è una spiegazione, dato che, sicuramente, se una prova viene definita inaffidabile deve essere per forza inammissibile.
Poi segue un molto discorso pomposo, su cui non ci soffermeremo, se non per dire che nessuna di queste affermazioni presenta alcun motivo convincente riguardo alla ripetibilità come una forma preordinata di garanzia per definire una prova ammissibile o affidabile.
Tra l’altro, il Codice Penale Italiano tratta specificamente della non-ripetibilità dei test scientifici e nell’ art. 360 si dice che in conformità alle condizioni, che ivi sono rispettate, i risultati dei test scientifici non ripetibili sono ammissibili.
Perchè, dunque, questa insistenza circa la ripetibilità , nonostante l’art. 360?
La testimonianza di un testimone oculare, riguardo a un crimine, deve essere corroborata da un video dell’incidente, o da altri testimoni oculari, prima di essere considerate affidabile e ammissibile?
Perché il risultato di un test scientifico, condotto in accordo con un metodo usato ripetutamente nella comunità scientifica, dovrebbe stabilire la validità del metodo, o ricevere un trattamento diverso?
Il testimone oculare, ovviamente, non possiede un video dell’incidente col quale confrontare i suoi ricordi, mentre le tracce biologiche potranno essere abbondantemente sufficienti per condurre più test. Ad ogni modo, in tali casi, se non vengono ripetuti i test, il risultato non viene considerato automaticamente non valido o inaffidabile. Sta alla difesa richiedere una ripetizione e, se non viene fatto, non si ripetono.
Ci sarebbe, ovviamente, una capacità di ripetizione, forse non per quanto riguarda i profili con un basso numero di copie di DNA, ma se la ripetizione dei test non viene effettuata quando c’è la potenzialità , è perché il risultato non è ambiguo, proprio come in questo caso, per il giudice a quo, per quanto riguarda il profilo genetico di Meredith sul coltello e il profilo genetico di Sollecito sul gancetto del reggiseno.
A ogni modo, Marasca e Bruno seguitano dicendo che non condividono la mancanza di esitazione di Nencini nell’attribuire una valenza probatoria ai risultati del coltello e del gancetto del reggiseno.
Citano la giurisprudenza della Corte Suprema, riguardo agli esami genetici, circa il grado di affidabilità -
“piena valenza di prova, e non di mero elemento indiziarlo ai sensi dell’art. 192.”¦”
Aggiungendo che
“Nei casi in cui l’indagine genetica non dia risultati assolutamente certi, ai suoi esiti può essere attribuita valenza indiziarla ((Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, etc”¦”¦)”¦”¦ Il che significa che, nell’ipotesi in cui si pongano in termini di identità , gli esiti dell’indagine genetica assumono rilievo probatorio, mentre in caso di mera compatibilità con un determinato profilo genetico, hanno rilievo meramente indiziario.”
E’ stato a questo punto che ho dovuto fermarmi e considerare la possibilità realistica che Marasca e Bruno avessero tessuto una rete troppo fitta.
La compatibilità della traccia B sul coltello con il profilo genetico di Meredith Kercher è una prova sufficiente dell’ “identità “ della traccia, stabilita in modo certo, nel rispetto di ogni protocollo scientifico. Ciò è stato riconosciuto da tutti gli esperti del processo e persino, con un pò di riluttanza, da Vecchiotti.
Nonostante non sia una prova certa dell’identità , ha sicuramente una rilevanza circostanziale significativa, secondo quanto scritto sopra e ai sensi dell’art.190 (che è menzionato successivamente).
Il DNA di Sollecito fu identificato nel reperto 165, preso dai ferretti del gancetto del reggiseno, ed era mischiato al DNA della Kercher. In questo caso, il profilo genetico di Sollecito fu confermato dal suo aplotipo Y, la cui analisi non fu contestata neanche dai sui stessi esperti. Un signigicativo elemento indiziario.
Con quel pensiero scomodo che gli aleggia nelle menti cercano di offuscare i fatti -
“In linea tendenziale, alle relative conclusioni è possibile aderire, a condizione però che consti che l’attività di repertazione, conservazione ed analisi del reperto siano state rispettose delle regole di esperienza consacrate dai protocolli in materia.”
Poi, in modo abbastanza bizzarro, seguitano asserendo che i metodi corretti per la preservazione dell’autenticità sono stati stabiliti dalla Corte Suprema”¦..“anche se si tratta semplicemente di prove informatiche”
Cosa ?!
Si riferiscono all’art.192, Sezione 2 -
“L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti.”
Poi -
“Alla stregua di tali considerazioni [non dobbiamo preoccuparci riguardo a “tali considerazioni” ““ sono semplicemente il risultato di un ragionamento fallace] non si vede, proprio, come il dato di analisi genetica - che si sia svolta in violazione delle prescrizioni dei protocolli in materia di repertazione e conservazione - possa dirsi dotato dei caratteri della gravità e della precisione.”
Stanno facendo confusione tra i risultati ottenuti con elettroferogramma e i metodi di conservazione dei reperti.
Ovviamente, per chiarezza e professionalità , è importante mantenere separati i concetti di valenza probatoria [la gravità , precisione e consistenza di una prova] e di contaminazione. Nencini e gli altri giudici furono in grado di farlo. Mentre Marasca e Bruno trattano queste tematiche assieme.
“E’ assolutamente certo che tali metodi abbiano violato i protocolli [cita i Verbali C-V] -
(a) Il coltello da cucina, rinvenuto in casa del Sollecito e ritenuto arma del delitto, è stato repertato e, poi, custodito in una comune scatola di cartone, del tipo di quelle che confezionano i gadgets natalizi, le agende”¦”¦”¦.
(b) Notato nel corso del primo sopralluogo dalla polizia scientifica, il gancetto del reggiseno è stato trascurato e lasciato lì, sul pavimento, per diverso tempo (ben 46 giorni) “¦”¦”¦”¦.. la documentazione fotografica prodotta dalla difesa di Sollecito dimostra che, all’atto della repertazione, il gancetto veniva passato di mano in mano degli operanti, che, peraltro, indossavano guanti di lattice sporchi.”
C’è bisogno di commentare? Oh, giusto. Qual è la rilevanza della scatola di cartone, a meno che non sia stata un veicolo di contaminazione? Non è neanche ipoteticamente plausibile.
D’accordo, tutti sappiamo che il gancetto del reggiseno fu recuperate dopo 46 giorni. Ma dove sono questi protocolli sulla repertazione, internazionalmente riconosciuti e che siano una garanzia preordinata, riconosciuta dalla legge?
Per quanto riguarda i guanti sporchi, l’unica prova che ho visto a riguardo, è una foto del gancetto del reggiseno in mano a un operatore con un guanto, mentre sul guanto dell’altra mano, apparentemente appartenente allo stesso operatore, ci sono delle macchioline di una sostanza, che date le circostanze, è molto probabilmente il sangue presente sul gancetto che l’operatore sta sostenendo.
Dov’è il senso critico di questa Corte di legittimità ?
Tutto ciò era stato già analizzato approfonditamente da Massei e Nencini, ma nessuno li cita qui.
Successivamente, ci ritroviamo alla conclusione, che era anche la loro premessa.
“In buona sostanza, si tratta null’altro che della procedura di validazione o falsificazione propria del metodo scientifico, di cui si è detto in precedenza. Ed è significativo, al riguardo, che i periti Berti-Berni, ufficiali dei R.I.S. di Roma, effettuarono due amplificazioni della traccia I rivenuta sulla lama del coltello (f. 229).
In mancanza di verifica per ripetizione del dato di indagine, c’è da chiedersi quale possa essere la relativa valenza processuale, indipendentemente dal dibattito teorico sul rilievo più o meno scientifico delle risultanze dell’indagine compiuta su campioni tanto esigui o complessi, da non consentirne la ripetizione.”
Proviamo a ricordare cosa successe esattamente nel caso del reperto 36I. Si dimostrò che il reperto 36B (Meredith), nonostante il numero basso di copie di DNA, non fosse inaffidabile di per se, o una prova di contaminazione di per se. L’ LCN può produrre dei risultati affidabili e, oltretutto, nessuno ha sostenuto che l’LCN del DNA della Knox si trovava li prima di qualsiasi trasferimento.
Ciò che aveva davvero rilevanza, era che il risultato del test sul campione 36B aveva una significativa valenza probatoria.
Il coltello e il gancetto del reggiseno -
“”¦.non può assumere rilievo né probatorio né Indiziario, proprio perché, secondo le menzionate leggi della scienza, necessitava di validazione o falsificazione.”
La supremazia della normativa sulle prove- precedentemente osannata- è stata appena gettata al vento con questa affermazione dogmatica, che non deriva neanche dalla logica dell’argomentazione che hanno presentato in supporto. Sinceramente, la parte più consistente dell’argomentazione (o per meglio dire del fumo) è meramente questa asserzione dogmatica, travestita sotto forma di altre espressioni e disseminata tediosamente nel testo.
Per quanto riguarda la validità e la falsificazione, il problema qui, ovviamente, è la contaminazione eventuale in laboratorio, nonostante Marasca e Bruno non si pongano il problema di specificarlo.
Supponiamo, per esempio, che il campione della lama del coltello, 36B, sia stato analizzato per la prima colta nel 2013. Dividiamo il campione in due etichette 36B(i) e 36B(ii) e supponiamo che il 36B(i) abbia rivelato il profilo che aveva rivelato nel 2007, ma il 36B (ii) no. L’unica deduzione logica è che si sia verificata una contaminazione del 36B(i) nel laboratorio. Allora bisognerebbe porre che alcuni dei campioni possano essere stati etichettati come 36B(ii) per sbaglio, o che la macchina non abbia funzionato nel secondo test, anche se entrambe le possibilità sono altamente implausibili.
Se Marasca e Bruno avessero presentato un’affermazione ragionata, avrebbero potuto fare uso di tale ipotesi, anche solo per spiegare le loro continue ripetizioni riguardo alla validità e alla falsificazione. Ma non lo hanno fatto. Non hanno menzionato l’ipotesi di una contaminazione in laboratorio, né hanno criticato Massei e Nencini, nonostante entrambi avessero analizzato in modo esaustivo l’argomento della contaminazione in laboratorio e lo avessero definito molto improbabile. Bisogna anche notare che neanche Hellmann considerava questo argomento particolarmente significativo. Si potrebbe dedurre, dunque, che non credessero che questa prospettiva fosse probabile, ed erano sicuramente consapevoli che la validità di una richiesta di ripetizione si basa su un’ipotesi di congettura, cosa poco credibile in questo caso, checchè ne dicano la scienza o il non-esistente protocollo internazionale forense.
Non solo, ma Guede, tra l’altro, è stato condannato sulla base dei test del DNA, che non furono ripetuti. Dovrebbe forse essere rilasciato?
Nonostante Marasca e Bruno menzionino l’art.360 si muovono oscillando, senza fornire una versione accurata della sua rilevanza e della sua applicazione. Secondo me, era necessario agire in questo modo per supportare il loro giochetto, ed è questa facciata di inganno che mi dà particolarmente fastidio in questo verbale.
Il codice Penale italiano avrà bisogno di essere riscritto, così come le normative sui dati probatori?
Verrebbe da chiedersi cosa pensino i giudici penali in Italia del fatto che i magistrati della V Sez., che trattano principalmente materie diverse dalle leggi penali, hanno osato ignorare, se non rompere, così tante norme giuridiche.
La realtà è che, ciò nonostante, non cambierà nulla circa le leggi sulla normative sulle prove e nel modo in cui vengono valutate le prove forensi nelle aule penali. Il sistema, comprensibilmente, non lo permetterà . Dunque questo caso, per quanto riguarda la Knox e Sollecito, rimarrà un’eccezione, una bizzarra anomalia nel casellario giudiziale.
Forse, in futuro non rappresenterà alcun problema tecnico, dato che i passi avanti nel campo della tecnologia permettono di rilevare anche quantità minuscole di DNA, e dunque di permettere le ripetizioni dei test.
Tracce nella Stanza del Delitto, nel Bagno Piccolo e nel Corridoio
Una selezione di citazioni dal Verbale della sentenza -
“Totale assenza di tracce genetiche attribuibili con certezza ai due imputati nella stanza del delitto.”
“Si trattava di un monolite invalicabile sulla strada intrapresa dal giudice a quo.”
Pulizia selettiva - “Era del tutto illogico l’argomento relativo ad una pretesa pulizia selettiva degli ambienti”
“Una pulizia selettiva, che non sia capace di sfuggire al rilevamento col luminol è sicuramente impossibile.”
Ne segue, ovviamente, che il coltello e il gancetto del reggiseno non hanno valenza probatoria o circostanziale (resi inammissibili per quanto riguarda le tracce incriminati che sono state rinvenute), e che non ci sono tracce genetiche attribuibili con certezza alla Knox e Sollecito nella stanza di Meredith. A ogni modo, è un’esagerazione presentare ciò come un invalicabile monolite per il percorso del giudice a quo.
Marasca-Bruno danno una rappresentazione distorta e banalizzano ciò che è stata, senza dubbio, una manipolazione della scena del crimine (la villa), tramite la rimozione delle tracce ematiche e in questo senso specifico “selettiva”. Essi, invece, insistono sull’uso della parola “selettiva” generalizzandola, e la usano principalmente per riferirsi alla rimozione di DNA, in un modo sia confusionario che spregiativo, per eludere il vero problema.
La rimozione delle tracce ematiche, che sia selettiva o meno, non può eludere il rilevamento col luminol.
Dunque, il commento “la pulizia selettiva” è un’ipotesi palesemente illogica è assolutamente ingannevole e non è degno dei giudici della Corte Suprema.
Dopo aver rappresentato in modo distorto un po’ di cose, Mascara-Bruno continuano affermando di aver scovato “un’ovvia mistificazione delle prove” ““ presumibilmente effettuata dai giudici precedentemente coinvolti nel caso. Dicono che il SAL escludeva (a causa del test a base di tetrametilbenzidina) che il luminol avesse rilevato tracce di natura ematica.
Si tratta, ovviamente, di una evidente mistificazione. Il TMB è un presunto test per il rilevamento di sangue occulto. A ogni modo, il fatto che il test a base di tetrametilbenzidina fosse negativo (nessun risultato) non esclude che la natura delle tracce fosse ematica, nonostante si potesse presumere che non lo fossero.
Poi, criticano Nencini -
“Non solo, ma è manifestamente illogico, al riguardo, l’argomentare del giudice a quo che (a f. 186) reputa dì poter superare l’obiezione difensiva in ordine alla circostanza che la reazione luminiscente bluastra provocata dal luminol si produce anche in presenza di sostanze diverse dal sangue (ad esempio, residui di detersivi da lavaggio, succhi di frutta od altro ancora), sul rilievo che l’assunto, pur teoricamente esatto, andava però “contestualizzato”, nel senso che, se la fluorescenza si manifesta in ambiente interessato da fatto omicidiario, la reazione non può che essere riferita a tracce ematiche.
La fragilità dell’argomento é tale, già àctu ocull, da non richiedere notazione alcuna, dovendosi, peraltro, ritenere - così opinando - che la casa di via della Pergola non fosse stata mai oggetto di pulizia o non fosse ambiente “vissuto”.
Il rilievo consente, dunque, di escludere, categoricamente, che si trattasse di tracce di sangue scientemente rimosse nell’occasione”.
Oh caspita. Cosa sta facendo questa Corte di legittimità ? Seleziona e mistifica le prove, discute argomentazioni di una difesa disperata e trae le conclusioni su quella base, ecco tutto.
Fino ad ora, ho cercato di non tirare in ballo la lampante omissione di prove, perché sto analizzando le loro argomentazioni.
Ad ogni modo, è arrivato il momento di parlarne, perché la citazione sovrastante è semplicemente inaccettabile.
Se si legge questa sentenza si ha l’impressione che Marasca e Bruno pensino che sia sufficiente che rispondano solo alla sentenza di Nencini e che sia sufficiente estrapolare delle frasi qua e là , come se stessero realizzando il saggio di uno studente, utilizzando le osservazioni della difesa come modello di risposta. Ciò è evidentemente inappropriato, persino per una Corte di Legittimità .
Qui ci sono altre motivazioni per supportare la contestualizzazione di Nencini.
1. Se la fluorescenza causata dal luminol derivava da sostanze di origine non ematica, come la candeggina, il succo di frutta etc ( a causa del fatto che la villa era abitata) allora è davvero incredibile, dato che gli ispettori non sapevano dove cercare, e quindi dove spruzzare il luminol, e lo hanno spruzzato ovunque nel corridoio e da qualsiasi altra parte (ma non nella stanza di Meredith, a quanto pare). Le macchie fluorescenti non sono apparse in tutta la casa, ma erano limitate e raggruppate in posti specifici, e più precisamente, nella forma di impronte.
2. C’erano 4 impronte di piedi nudi individuate dal luminol, e 3 di queste avevano una misura e una forma attribuibili a una donna ““ compatibili con la Knox. Una si trovava nella stanza della Knox, le altre due in corridoio, più specificamente, tra la stanza della Knox e quella della Kercher. Le due impronte nel corridoio rivelarono il DNA di Meredith. Non è possibile ottenere tracce di DNA dalla candeggina, il succo di frutta etc.
3. La quarta era compatibile con Sollecito e l’impronta insanguinata sul tappetino del bagno piccolo.
4. Il test del luminol ebbe luogo il diciotto dicembre, mentre l’omicidio si verificò il primo novembre. L’ipoclorito della candeggina, responsabile della reazione al luminol, evapora naturalmente dopo solo pochi giorni, e dunque si può escludere la candeggina come fonte di reazione.
5. Se la fluorescenza era dovuta al perossido presente nel succo di frutta o in altre materie di tipo vegetale, ci dovrebbe essere almeno una spiegazione ragionevole sul perché la Knox avesse tali sostanze sotto alla pianta dei piedi. Qual era, allora, la natura di quelle sostanze e come sono arrivate lì? Non è mai stata fornita alcuna spiegazione, men che meno dalla Knox. E, nuovamente, non è possibile ottenere de3l DNA da tali sostanze.
6. Come ho già menzionato i test TMB, sulle tracce rilevate dal luminol, non escludono il sangue. In realtà , se si applica la tetrametilbenzidina dopo il luminol è più probabile che l’esito del test sia negativo, perchè la reazione chimica di entrambe le applicazioni è la stessa, e il luminol è molto più sensibile della TMB. Ciò venne chiarito, tra gli altri, dalla Dr.ssa Gino, che era l’esperta della difesa.
Considerando la grande quantità di sangue nella stanza di Meredith, e il fatto che sicuramente si sarebbero dovute rilevare delle tracce al di fuori della stanza, visivamente evidenti nel bagno piccolo, la contestualizzazione di Nencini non è per nulla illogica. E’ semplice buon senso.
Un’osservazione davvero significativa in questo caso”“ prima che lasci da parte questo argomento ““ è che non c’erano impronte visibili tra la stanza di Meredith e q
L’impronta insanguinata sul tappetino del bagno piccolo, e mentre c’era del sangue sulla maniglia interna della porta, non ce n’era traccia su quella esterna, nonostante la porta fosse chiusa a chiave.
Nencini rese i punti sopraelencati abbondantemente chiari nelle sue Motivazioni.
Quando si tratta il merito relative alle presunte contrastanti interpretazioni riguardo al lumino e ai test TMB, il contesto e le prove processuali sono fondamentali. Se Marasca e Bruno si affidano ad altre fonti, dovrebbero ““ se agiscono in buona fede ““ averle rivelate.
Si potrebbe anche dedurre che la rimozione delle tracce di sangue nel corridoio, meno quelle di Guede, che non erano visibili a occhio nudo, era necessaria se si voleva dare un minimo di credibilità al racconto della Knox sull’essere tornata alla villa e aver fatto una doccia, la mattina della scoperta del corpo.
Lascerò le ultime parole su questo argomento a Nencini, che credeva che i tentativi della difesa di affermare che le reazioni del luminol erano la conseguenza di fonti non ematiche fossero “da un punto di vista oggettivo un esercizio notevole di dialettica sofistica, piuttosto che prove processuali sulle quali qualsiasi giudice potrebbe basare un ragionamento critico.”
La ricerca selettiva di altre contraddizioni logiche
“Un’altra grande contraddizione logica” è la spiegazione sul perchè i telefoni di Meredith furono portati via; se fu per evitare che squillassero, si sarebbe potuto raggiungere l’obbiettivo spegnendoli o togliendo la batteria.
Bene, un punto plausibile, ma, se l’obbiettivo poteva essere raggiunto semplicemente spegnendoli o rimuovendo la batteria, perché portarli con loro? La risposta, se i colpevoli stavano ragionando lucidamente, è che spegnendoli o rimuovendo la batteria avrebbero lasciato delle impronte. Dunque avrebbero dovuto portarli con loro ad ogni modo. Allora perché disturbarsi e farlo lo stesso? Una contraddizione logica?
Marasca e Bruno ritornano sull’argomentazione dell’accusa sul movente, nel processo Nencini. Ci ricorderemo che Crini aveva suggerito che si forse si era verificata una lite tra Meredith e la Knox circa l’uso fatto da Guede del bagno grande. M e B affermano che la ragione del litigio non poteva essere questa, dato che non si fa riferimento a tale incidente nella testimonianza di Guede.
Marasca e Bruno asseriscono che l’ipotesi del furto dei soldi e delle carte di credito che Merdith avrebbe attribuito alla Knox sia illogica e contraddittoria, dato che la Knox (e Sollecito) furono prosciolti dall’accusa.
D’accordo, ma Nencini non stava cercando di incolparli di nuovo (probabilmente). L’ipotesi si basava su fatti processuali ed è altamente probabile, anche se non è stata dimostrata “oltre ogni ragionevole dubbio”. Le carte di credito e i soldi di Meredith non furono mai ritrovati. Nencini stava semplicemente cercando un motivo plausibile della lite… ““ sulla base di quello che avrebbe potuto pensare Meredith”“ che la Knox fosse o meno responsabile. Non c’è nulla di illogico o di contraddittorio in questo.
Marasca e Bruno sostengono che sia arbitrario affermare che, solo perché la Knox e Sollecito si trovavano nell’appartamento di Sollecito e stavano guardando un film, avevano assunto delle droghe leggere e avevano fatto sesso, si trovassero nella villa per delle motivazioni che includevano un movente di tipo sessuale e fossero destabilizzati dalle droghe.
Marasca e Bruno affermano che ci fu un’altra omissione investigativa nella mancanza di analisi del contenuto delle cicche delle sigarette (presumibilmente per droga?) o di assicurare la natura genetica della traccia, invece di optare per un test del DNA, sulla base che tali test avrebbero reso il reperto inutilizzabile.
D’accordo, eppure io non sono sicuro che quella fosse la motivazione per qui non furono realizzati ulteriori test. Stabilire se la Knox e sollecito avessero fumato uno spinello, o una sigaretta, mentre si trovavano sotto l’effetto di droghe, nella villa, non è un elemento così importante. La natura genetica della traccia era ovviamente saliva, che contenesse o meno droghe.
“E tutto ciò con il brillante risultato di consegnare al processo un dato assolutamente irrilevante” “¦”¦[dato che la villa era il posto in cui viveva la Knox e che Sollecito frequentava.]
E’ risultato irrilevante, sono d’accordo. Sembra, però, un po’ duro criticare il test del DNA, ad ogni modo. Sono sicuro che M e B sarebbero stati estasiati se la traccia fosse appartenuta a Guede o a uno sconosciuto/a, piuttosto che alla Knox o a sollecito. E la traccia non fu proposta come una fonte di contaminazione del gancetto del reggiseno?
Qualche Osservazione Generale
Leggete un pò qui -
“E’, certo, innegabile lo sforzo interpretativo profuso dal giudice a quo al fine di ovviare ad incolmabili vuoti investigativi e vistosi deficit probatori con acuta attività speculativa e suggestivi argomenti logici, pur meramente assertivi ed apodittici.”
Come stiamo scoprendo, “vuoti investigativi e vistosi deficit probatori con acuta attività speculativa e suggestivi argomenti logici, pur meramente assertivi ed apodittici” è esattamente ciò che definisce l’operato di Marasca e Bruno.
Di quali vuoti investigative e vistosi deficit probatori stanno parlando? Ne abbiamo già incontrato qualcuno? Ad ogni modo, discuterò di questo e dia altre cose portate alla luce dalla Sentenza quando scriverò riguardo alla sufficienza delle prove, alla fine di quest’analisi.
Marasca e Bruno asseriscono (per parafrasare) che fare luce sui fatti è un compito che riguarda esclusivamente il giudice a quo, non la Corte di Legittimità . La Corte Suprema deve limitarsi a stabilire se il ragionamento del giudice segue il buon senso; è pur vero che la versione ricostruttiva prescelta, deve essere conforme ai canoni della logica ordinaria, e dei dati probatori ritualmente acquisiti.
Bene, è giusto. Ricordatevelo.
“A fronte di una prova mancante, insufficiente o contraddittoria il giudice deve limitarsi a prenderne atto ed emettere sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., pur se animato da autentico convincimento morale della colpevolezza dell’imputato.”
Fate caso alla sorprendente inclusione dell’espressione prova “mancante”, nonostante M e B abbiano semplicemente speculato in modo alquanto triste riguardo a quest’argomento e, per ovvie ragioni, non vengono riportate le parole dell’art. 530.
Marasca e Bruno, successivamente, spendono più parole del necessario circa l’errore di Nencini, in riferimento al DNA di Sollecito, rilevato sulla lama del coltello.
In quel ragionamento si trova un pò di senso logico, ma anche molto fumo riguardo allo standard dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”.
“All’esame degli anzidetti profili giova, di certo, tener conto che, pacifica la commissione dell’omicidio in via della Pergola, l’ipotizzata presenza nell’abitazione degli odierni ricorrenti, non può, di per sé, essere ritenuta elemento dimostrativo di colpevolezza.”
Quest’affermazione preclude ciò che arriverà poco dopo.
Marasca e Bruno notano che c’è una differenza tra “ruolo passivo” e “partecipazione attiva”.
“Incontrovertibile è l’impossibilità che sulla scena dell’omicidio non fossero residuate tracce riferibili agli odierni ricorrenti, in caso di loro partecipazione all’uccisione della Kercher”. [ed: con questo intendono"la stanza del delitto”]
Questa non è una considerazione, ma un’asserzione dogmatica, che è palesemente inefficace. Se la Knox e sollecito avessero -
(a) incitato Guede alla violenza sessuale
(b) lo avessero convinto a finirla
© sia con il suo coltello o con uno che gli avessero passato,
àˆ dunque improbabile che negli scenari descritti sopra (a),(b) e © avessero lasciato delle tracce, ma nel caso delle ipotesi (a),(b), e © sarebbero stati dei partecipanti attivi nell’istigazione al delitto e, quindi, colpevoli tanto quanto Guede.
Dunque, l’asserzione non è solo dogmatica ma evidentemente illogica.
La presenza di Amanda Knox
“Tanto premesso, si osserva ora, quanto alla posizione di Amanda Knox, che la sua presenza nell’abitazione, teatro dell’omicidio, è dato conclamato nel processo, alla stregua delle sue stesse ammissioni “¦”¦”¦”¦”¦In proposito, è certamente condivisibile il giudizio di attendibilità espresso dal giudice a quo.”
Nello sviluppo di questa asserzione, Marasca e Bruno sostengono che lei si trovasse li al momento dell’omicidio, ma in un’altra stanza.
“Altro elemento a suo carico è rappresentato dalle tracce di dna misto, suo e della vittima, nel “bagno piccolo”, ad eloquente riprova che era, comunque, venuta a contatto con il sangue di quest’ultima, che cercò di lavare (si trattava, a quanto pare, di sangue dilavato, mentre le tacce biologiche a lei riferite sarebbero conseguenti a sfregamento epiteliale).”
“Nondimeno, anche a ritenere certa l’attribuzione, l’elemento processuale sarebbe non univoco, siccome dimostrativo anche di un contatto postumo con quel sangue, nel probabile tentativo di rimuovere le più vistose tracce di quanto accaduto, forse per aiutare qualcuno o per allontanare da sé i sospetti, senza che ciò possa contribuire a dare certezza del suo diretto coinvolgimento nell’azione omicidiaria. “¦”¦.il contatto con il sangue della stessa sarebbe potuto avvenire in un momento successivo ed in altro locale della casa.”
Commenterò questa parte dopo.
Per quanto riguarda le false accuse nei confronti di Patrick Lumumba -
“Non è dato comprendere, infatti, quale ragione abbia potuto spingere la giovane statunitense a quelle gravi accuse. L’ipotesi che l’abbia fatto per sottrarsi alla pressione psicologica degli inquirenti appare assai fragile “¦”¦”¦”¦”¦”¦. Nondimeno, anche la calunnia in questione si risolve in elemento indiziante a carico dell’odierna ricorrente nella misura in cui possa ritenersi iniziativa volta a coprire il Guede, che lei avrebbe avuto tutto l’interesse a proteggere per tema di ritorsive accuse nei suoi confronti. Il tutto avvalorato dal fatto che il Lumumba, come il Guede, è uomo di colore, donde l’affidabile riferimento al primo, per l’ipotesi che l’altro potesse essere stato visto da qualcuno entrare od uscire dall’appartamento.”
Si, infatti, ma nonostante le prime frasi, M e B riescono comunque a inciampare nuovamente. Nencini non aveva alcun dubbio che si trattasse non solo di un’iniziativa per coprire Guede, ma anche di un’opportunità per depistare gli ispettori dallo stabilire la sua partecipazione attiva nell’omicidio. Lumumba, dopo tutto, non avrebbe potuto fornire alcuna informazione agli ispettori su quell’aspetto, o su chiunque altro fosse stato coinvolto. M e B non ne fanno alcuna menzione.
La Messa in scena del Furto
Quest’aspetto viene trattato molto sommariamente da Marasca e Bruno che cercano di eluderlo.
Infatti, affermano che vi fossero delle circostanze che confermavano una simulazione, ma non hanno abbastanza fegato da affermarlo esplicitamente.
Si preoccupano più che altro di dirigere la loro attenzione sulla deduzione che solo una persona “interessata” avrebbe messo in atto una simulazione, per rimuovere in questo modo i sospetti da se stessa.
Marasca e Bruno non sono interessati a Guede.
Riconoscono che la Knox e Sollecito sono persone “interessate””¦”¦”¦”¦
“Ma anche tale elemento è sostanzialmente equivoco, specie alla luce del fatto che, all’arrivo della polizia postale, giunta in casa di via della Pergola per altra ragione, furono proprio gli odierni ricorrenti, segnatamente il Sollecito - la cui posizione processuale è, indissolubilmente, avvinta a quella della Knox - a far notare agli agenti l’anomalia della situazione.”
E questo è tutto? Le prove lampanti, i forti indizi a carico degli imputati, tutto ciò viene messo da parte- a causa di un’anomalia? Patetico.
Fu una messa in scena, ma non una messa in scena perfetta sfortunatamente, a causa del fatto che nulla venne rubato. Un persona più navigata, sapendolo, non lo avrebbe fatto notare alla polizia, nonostante ciò, potrebbe essere stato uno scivolone involontario, dovuto al fatto che sollecito è un idiota. Scivolone involontario a parte, non avrebbe avuto motivo di menzionare alla polizia che non era stato rubato nulla, a meno che non fosse consapevole quanto gli altri che la messa in scena aveva i suoi punti deboli e in quel caso, potrebbe aver pensato che il suo commento avrebbe sottolineato la sua innocenza (Marasca e Bruno ci sono cascati).
E come poteva sapere che non era stato rubato nulla ““ cosa che si rivelò vera quando Filomena controllò il contenuto della stanza ““ a meno che non fosse coinvolto nella messa in scena?
Anche se si accettasse il ragionamento anomalo ed estremamente dubbioso della citazione, si potrebbe applicare solo a Sollecito. Non c’è nulla di equivoco circa la deduzione logica applicata alla Knox. E’ assolutamente illogico asserire che le loro posizioni nel processo fossero indissolubilmente avvinte.
La Knox è una ventriloqua e Sollecito il suo pupazzetto?
Curatolo e Quintavalle
“Nondimeno, i profili di intrinseca contraddittorietà e scarsa attendibilità dei testimoni [ le persone nominate sopra] più volte eccepiti nel corso del processo di merito, non consentono di attribuire incondizionato credito alle relative versioni, sì da dimostrare, con tranquillante certezza, il fallimento, e dunque la falsità , dell’alibi offerto dall’imputata, che sosteneva di essere rimasta in casa del fidanzato dal tardo pomeriggio dell’i novembre sino al mattino del giorno dopo.”
Qui, Marasca e Bruno riprendono il ragionamento di Hellmann.
Curatolo era un senzatetto, un drogato e uno spacciatore e il testimone tirapiedi dell’accusa. Quella stessa sera aveva visto la Knox e Sollecito insieme a Piazza Grimana (il 1° di Nov) e aveva visto dei festaioli mascherati con dei costume da Halloween, e le navette speciali per portarli alle discoteche e ai locali, a cui il testimone aveva fatto riferimento, non sarebbero state in servizio quella sera.
Marasca e Bruno trascurarono la probabilità che Curatolo li avesse visti insieme ad Halloween, dato che era stato stabilito dal processo che quella sera Sollecito era alla cena d’anniversario di un amico, fuori Perugia e la Knox avrebbe visto il suo amico Spiros.
Perugia è una città di studenti. Ci sono numerose discoteche e locali notturni che gravitano attorno a questo mercato. La difesa fece testimoniare dei proprietari di alcune discoteche che rimasero chiuse il giorno dopo Halloween, e dei conducenti delle navette testimoniarono di non aver guidato delle navette speciali quella sera. Nonostante ciò, non si può escludere che ci fossero dei locali aperti, o che qualcuno avesse noleggiato delle navette per una festa privata. C’erano alcune discoteche aperte quella sera (si può fornire una lista su richiesta) con degli autobus che partivano da Perugia. Anche Guede fu visto ballare nella discoteca Domus ore dopo l’omicidio.
[ Halloween è una festività relativamente nuova in Italia. Il giorno di Ognissanti (1° nov) e il giorno dei morti (2 nov ) sono festivi in Italia.]
“Rilievo, quest’ultimo, all’apparenza bilanciato - ma pur sempre in un contesto di incertezza ed equivocità - dal riferimento del teste (quanto al contesto in cui avrebbe notato i due imputati assieme) al giorno precedente quello in cui vide (in orario pomeridiano) un inusuale movimento di Polizia e Carabinieri e, in particolare, uomini che indossavano tute e copricapo bianchi (quasi fossero extraterresti) entrare nella casa di via della Pergola.”
Per quanto riguarda Quintavalle, Marasca e Bruno sono rapidi e ugualmente sbrigativi. Questo è tutto ciò che hanno da dire -
“Il Quintavalle - a parte la tardività anche delle sue dichiarazioni, inizialmente reticenti e generiche - non aveva offerto alcun contributo di certezza, neppure sui generi acquistati dalla giovane notata la mattina successiva all’omicidio, all’apertura del suo locale, a nulla rilevando il riconoscimento in aula della Knox, la cui immagine era apparsa su tutti i quotidiani e notiziari televisivi.”
Non c’era alcuna prova che la giovane donna avesse comprato, o cercato di comprare, alcun prodotto.
No, la sua identificazione nella testimonianza non fu inutile da quel punto di vista. Se fu inutile per quella ragione allora molte delle identificazioni di testimoni non avrebbero alcun valore, a causa della copertura mediatica incessante del mondo attuale.
Quintavalle fu in grado di descrivere i vestiti che indossava la giovane donna, dei jeans, una giacca grigia e una sciarpa, vestiti che corrispondevano agli indumenti fotografati dalla polizia sul letto della Knox, nella villa, e che sarebbero diventati materiale probatorio insieme a tutto il testo. Dato che la Knox indossava degli indumenti diversi, inclusa una gonna lunga, quando lei e Sollecito furono fotografati dalla stampa fuori dalla villa, è difficile sostenere che Quintavalle possa essere stato influenzato nella sua descrizione.
Raffaele Sollecito
“Anche per il Sollecito il quadro probatorio, emergente dalla sentenza impugnata, risulta contrassegnato da intrinseca ed irriducibile contraddittorietà . “¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦ Resta, nondimeno, forte Il sospetto che egli fosse, realmente, presente nella casa di via della Pergola, la notte dell’omicidio, in un momento, però, che non è stato possibile determinare. D’altro canto, certa la presenza della Knox in quella casa, appare scarsamente credibile che egli non si trovasse con lei.”
Altri fatti interessanti
Marasca e Bruno ritornano alla questione del coltello, nonostante il fatto che lo avessero escluso da ogni “valenza probatoria o rilevanza indiziaria”.
Si tratta di un elemento inconsistente secondo il loro ragionamento, inconsistente tanto quanto il loro discorso.
Ci ricordano che non venne rilevata alcuna traccia di sangue, e asseriscono chef u una scelta discutibile optare per il test del DNA, invece di stabilire la natura della traccia biologica.
“Opzione assai discutibile, in quanto l’individuazione di tracce ematiche, riferibili alla Kercher, avrebbe consegnato al processo un dato di formidabile rilievo probatorio, certificando incontrovertibilmente l’utilizzo dell’arma per la consumazione dell’omicidio.”
Viene da chiedersi se fossero mentalmente affaticati a questo punto. Eppure no, non si tratta di questo. Hanno avuto più di 130 giorni per scrivere 34 pagine e non sembra una tempistica particolarmente stressante, dato che c’erano state delle motivazioni per il verdetto, in primo luogo. Stanno semplicemente gettando del fumo negli occhi a chi legge, girando attorno all’argomento. In modo particolare, dovrebbero sapere perfettamente perché la Dr.ssa Stefanoni avesse una sola opzione sensata davanti a sé. Lo hanno persino menzionato nel paragrafo precedente.
Persino se si fosse rinvenuto del sangue nel reperto 36b, senza aver potuto stabilire a chi appartenesse, la consapevolezza che si trattasse di sangue sarebbe stata totalmente inutile come prova, dato che il sangue poteva provenire da chiunque si fosse procurato un taglietto, in qualsiasi momento.
“Al riguardo, era evidente il travisamento nel quale era incorso il giudice a quo, dato che sulla lama del coltello non era stato rivenuto DNA misto Kercher-Sollecito. Sullo stesso utensile erano state trovate tracce di amido, prova che non era vero che fosse stato lavato accuratamente, per rimuovere tracce di sangue. Inoltre l’amido, presente nei vegetali, è notoriamente dotato di capacità assorbente, quindi avrebbe dovuto assorbire sangue ove fosse stato usato per commettere l’omicidio.”
Mentre ci avviciniamo alla fine del loro ragionamento, le asserzioni dogmatiche cominciano ad apparire sempre più frequentemente e vengono dal nulla.
Perché la mancanza di tracce di sangue dovrebbe escludere una pulizia meticolosa? Non è ciò che, per definizione, dovrebbe fare una pulizia meticolosa? C’è qualcosa che dimostra forse il contrario? Come possono, Maresca e Bruno essere così sicuri che la loro definizione di buonsenso sia condivisa universalmente?
Si, l’amido assorbe i liquidi. In ogni caso, come possono sapere che l’amido si trovasse sul coltello al momento dell’omicidio? Non è improbabile che, una volta pulito, il coltello fosse stato usato nuovamente per uso domestico. L’amido p
I libri di Amanda Knox e di Raffaele Sollecito sotto processo in Italia
Sommario
Il Giudice Hellmann ha rilasciato Amanda Knox e Raffaele Sollecito nel tardo 2011, probabilmente illegalmente, dato che il loro processo legale non era ancora terminato.
Entrambi sono partiti per gli Stati Uniti. Hanno scritto entrambi dei libri profondamente disonesti, per enormi somme di denaro, sulla giustizia italiana e riguardo alle solide prove e agli ufficiali di giustizia che hanno condotto le indagini e li hanno perseguiti.
Nessuno, in Italia, ha mai controllato se quei libri, pubblicati SOLO in inglese, dicevano davvero la verità . Dozzine di persone per bene sono state accusate di crimini, ma nessuno ha mai contattato quelle persone per verificare se ciò che veniva detto su di loro corrispondeva alla verità .
Queste persone possono finalmente leggere il libro della Knox e di Sollecito in italiano. La Knox e Sollecito sono entrambi sotto processo, in questo momento, nel tribunale di Firenze a causa delle miriadi di maligne diffamazioni contenute in quei libri.
La truffa dell’interrogatorio della Knox
Quì c’è una sintesi attendibile di ciò che realmente successe ad Amanda Knox, alla questura di Perugia la notte del 5-6 novembre 2007. E’ basata su molte giornate di testimonianze del processo del 2009, durante le quali la Knox é rimasta seduta senza dire una parola. Quì in fondo c’è un link della versione disonesta della Knox.
Il Capo Ispettore Rita Ficarra testimoniò di essere tornata alla stazione di polizia tardi, il 5 novembre, e di essersi imbattuta nella Knox che faceva una ruota, bloccandole la strada.
Rimprovera la Knox, che risponde con impazienza di essere stanca dell’indagine. Rita Ficarra dice alla Knox di andare a casa e dormire un po’. La Knox rifiuta, con un tono irritato e rimane lì.
Poco dopo, la Ficarra suggerisce alla Knox che se davvero desidera fornire aiuto, può aggiungere alla lista dei possibili sospetti gli uomini che Meredith conosceva e che erano stati in casa.
Come gli stessi team delle difese riconoscono durante il loro contro interrogatorio degli ispettori chiave, che si trovavano lì quella notte, si trattava di una sessione informale di ricapitolazione/sintesi, un semplice controllo dei fatti con qualcuno che avrebbe potuto, o meno, essere d’aiuto.
Si sarebbe potuto svolgere all’angolo di una strada o in casa, con un solo ufficiale. Non si trattava dell’interrogatorio di un testimone o di un sospetto.
La Knox acconsente con entusiasmo. Quindi, iniziano a lavorare sulla lista.
Tutto va a rilento a causa dei problemi linguistici, finché non arriva un’interprete, Anna Donnino. In totale, sono presenti dolo la Knox e quattro altre persone (tre delle quali donne.)
La Knox imbastisce una lista di sette persone e aggiunge le loro posizioni sulla mappa e i numeri di telefono (collocati ben visibilmente), procedendo in modo calmo. Questi erano i nomi: Peter Svizzero, Patrick, Ardak, Juve, Spiros, Shaki e “un sudafricano [Guede]” che giocava a basket vicino alla casa.
In diversi momenti durante il pomeriggio, la Knox riceve rifocillamenti. Nessuno alza mai la voce, né vengono negate delle pause per andare in bagno.
L’Ispettore Napoleoni e una coppia di colleghi stanno cercando di ricevere informazioni sui fatti da Sollecito in un’altra ala. Quando gli vengono fatte notare le discrepanze tra ciò che aveva detto e ciò che mostravano le registrazioni del suo telefono, Sollecito ritratta e dichiara che la Knox è uscita da sola e lo ha fatto mentire.
La Knox viene gentilmente informata di tutto ciò e nessuno verbalizza alcuna reazione immediata. Gli avvocati difensori della Knox non toccano minimamente quest’argomento durante il contro interrogatorio.
Improvvisamente, sorprendendo profondamente tutti i presenti, la Knox ha un attacco di urla (il primo di diversi attacchi quella notte) e si stringe la testa tra le mani quando le fanno notare un messaggio che aveva negato di aver mandato, in cui diceva che avrebbe visto quella persona più tardi.
La Knox spiega che si tratta di Patrick, una persona di cui non avevano mai sentito parlare, mentre grida un fiume di accuse. Così come viene descritto nel processo, si fecero molti sforzi per cercare di calmare la Knox.
Nonostante l’avessero avvisata di non procedere senza un avvocato, la Knox insistette per verbalizzare una dichiarazione nella quale afferma di essere uscita per vedere Patrick quella notte, dopo che lui le aveva inviato un messaggio. Accusa Patrick di aver ucciso Meredith.
La Knox viene messa in attesa, le vengono forniti altri rifocillamenti e vengono sistemate alcune sedie per permetterle di mettersi a suo agio e far sì che possa cercare di dormire un po’.
Si tenne una seconda sessione, conclusasi alle 5:45, intesa esclusivamente come una lettura formale della situazione legale della Knox e dei sui diritti a un avvocato, alla quale presiedette il Dr. Mignini.
Nonostante l’avessero nuovamente avvisata di non agire senza un avvocato, e che non poteva fare alcuna domanda, la Knox insistette comunque per rilasciare delle dichiarazioni spontanee che culminarono in un secondo verbale di dichiarazioni.
Anche in questa sostiene di essere uscita per vedere Patrick quella sera, accusa nuovamente Patrick di aver ucciso Meredith e insinua che forse anche Sollecito poteva essere presente.
Poco prima di mezzogiorno, ormai in arresto e in procinto di essere condotta alla Prigione Capanne, la Knox insiste per scrivere una terza dichiarazione dettagliata, questa volta in inglese.
La consegna allegramente a Rita Ficarra, la quale chiaramente non può leggerla dato che non conosce l’inglese. Nella dichiarazione, la Knox include questa affermazione incriminante, senza fare alcuna menzione ad alcun tipo di coercizione: “Le domande che hanno bisogno di una risposta, almeno per come la vedo io sono… 2. Perché ho pensato a Patrik?”
Gli avvocati della Knox non hanno mai messo profondamente in discussione questa versione. Durante il processo hanno accettato che non si fosse verificato nessun interrogatorio, lasciando trasparire che era stata la Knox a insistere per tutte e tre le dichiarazioni e non hanno mai approfondito le affermazioni in cui la Knox affermava di aver subito una coercizione.
Nel luglio del 2009, al processo, la Knox stessa cerca di cambiare quello scenario, a dispetto di giorni e giorni di testimonianze precedenti. Ovviamente non le credettero. Per le calunnie riguardanti Patrick Lumumba, il Giudice Massei emise una sentenza di un anno in più per lei, rispetto a Sollecito, successivamente emendata dal Giudice Hellmann a tre anni, che erano stati già scontati.
La Corte Suprema respinse il suo appello. A causa delle sue false dichiarazioni sarà pregiudicata a vita, con la possibilità di dover scontare altri anni di carcere.
Ora vi preghiamo di leggere la versione alternativa della Knox, quella per cui adesso è sotto processo.
Ecco l’intervista integrale a Mignini che il reportage della CNN avrebbe dovuto rispecchiare #1
Il reportage della CNN si può iscaricare da qui. L’intervista è stata tradotta in inglese dai seguenti membri di PMF: Clander, Yummi, Jools, Thoughtful, TomM e Catnip.
4’09’’ CNN: Ci sono state molte storie su questo crimine, su quello che la gente pensa che e’ successo. Cosa pensa lei che sia successo veramente?
4’20’’ Mignini: Ma, io sono un magistrato del pubblico ministero che si e’ trovato.. all’epoca ero di turno quindi casualmente mi sono occupato di questa vicenda. Per me e’ un procedimento penale di cui mi sono occupato e mi occupo tutt’ora in grado d’appello.
4’49’’ E’ successo, e’ un reato che e’ stato commesso quindi vi sono state delle indagini che abbiamo cercato di condurre nel modo migliore considerata la situazione. E poi un processo che si e’ concluso in primo grado con la affermazione, con il pieno riconoscimento della ipotesi della procura. Quindi so che ci sono stati libri, ci sono stati anche dei film sull’argomento, ma questa e’ una cosa che mi interessa relativamente. Io faccio il magistrato del pubblico ministero che.. mi sono occupato di questa questione. Mi interessa da questo punto di vista, non altro.
6’30’’ CNN: Ma esattamente com’e’ il crimine che lei e i suoi collaboratori non dico.. ma capito, chi sono gli assassini e il perche’ di questo omicidio?
6’46’’ Mignini: Io posso dirle quella che e’ stata la nostra impressione nel momento in cui io sono arrivato sul posto. Io sono arrivato praticamente, mi pare, credo verso le 14. 30 del 2 novembre, e mi sono trovato di fronte un delitto che e’ apparso subito, questa era l’impressione che ho avuto fin dall’inizio e che poi e’ stata confermata dal punto di vista delle indagini e del procedimento, un delitto di natura sessuale in cui vi era questa ragazza spogliata o quasi dei suoi abiti, questa ragazza giovane che era ricoperta da questa, da questa coperta. E l’altra cosa cosa che ci ha colpito, ci ha subito interessato, io questo l’ho detto anche in altre occasioni e lo ripeto perche’ l’ho detto anche nel processo di primo grado, e’ stata la effrazione che e’ apparsa immediatamente, quella scalata, quella simulazione di scalata con la pietra gettata sul vetro, attraverso due persiane che erano, che lasciavano passare uno spazio piuttosto circoscritto, piuttosto limitato, e’ apparsa subito come una simulazione.
8’38’’ Quindi c’era questo delitto di natura sessuale e una simulazione di una effrazione. Cioè gli autori o l’autore, in quel momento all’epoca noi eravamo alle prime valutazioni, era qualcuno che ha cercato,così ci è apparsa la situazione, aveva cercato,”¦. così ci è apparsa la situazione, le indagini su persone sconosciute; mentre invece la casa, la porta della casa, era assolutamente integra, non c’era stata una forzatura, e questo ci ha fatto pensare, poi, col progredire delle indagini, perché le indagini sono, ci si arriva poi per approssimazione, piano piano, alla, all’accertamento dei fatti, era, abbiamo ritenuto che fosse qualcuno che conosceva la vittima e aveva interesse a orientare le indagini verso sconosciuti. 09’44’‘Poi le indagini si sono, sono andate avanti. Ci sono stati altri aspetti importanti”¦si sono verificati, con.. che sono rimasti degli aspetti cardine della”¦ di quello che si chiama l’impianto dell’accusa. Che poi da noi non è un’accusa, è un ufficio che ha anche il compito di accertare elementi a favore dell’indagato, durante le indagini.
10’19’‘Quello che ci ha colpito oltre all’aspetto della simulazione, è quella serie innumerevole di contraddizioni, di incongruenze, nel racconto dei due ragazzi, dei due ragazzi che poi sono diventati i due indagati e poi imputati. E poi, in particolare, la calunnia, poi, quella che si è rivelata essere tale, una calunnia, posta in essere dall’imputata nei confronti del suo datore di lavoro di colore, Lumumba, Patrick D. Lumumba
10’53 Ecco, questo è. Poi gli elementi di cui si parla molto oggi, quegli elementi che sono costituiti dalle prove di carattere biologico, poi ci sono state anche prove, ci sono gli aspetti dattiloscopici, gli aspetti delle impronte, gli aspetti delle celle telefoniche. Questi aspetti sono”¦, soprattutto quello biologico, sono sopraggiunti in un secondo momento. Cioè, all’inizio quello che ha orientato le indagini verso queste persone e poi verso il soggetto di colore Rudy, Rudy Herman Ghede che”¦., erano, quello di Herman Ghede, è stato individuato attraverso il materiale biologico, che era stato rinvenuto. I due giovani sono stati, diciamo, fatti oggetto”¦. gli autori dell’omicidio, in base a quello che erano gli elementi che ci sono apparsi all’inizio delle indagini, cioè la simulazione, le contraddizioni riscontrabili nel racconto di Amanda in particolare, soprattutto quando lei racconta di essersi soffermata in casa, di aver fatto la doccia, nonostante tutto. E poi la chiamata, il comportamento che hanno tenuto, soprattutto la ragazza, in occasione dell’arrivo della polizia postale. E poi l’accusa, che ovviamente era un’accusa calunniosa nei confronti di Lumumba. Quindi tutti questi elementi ci hanno poi, hanno poi portato alla formulazione di queste accuse nei loro confronti, che sono state poi confortate dalle risultanze delle prove biologiche, delle prove scientifiche, fatte dalla polizia scientifica, che è quella, la polizia scientifica, che è quella che, il vertice della polizia scientifica nazionale, è quella che dipende direttamente dalla direzione di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. Noi avevamo anche la polizia scientifica locale, ma quella che ha operato è la polizia scientifica dipendente proprio, inserita nella pubblica sicurezza, quindi a livello centrale.
16’34’’ CNN: Prima che ci fossero le prove della scientifica, Lei è arrivato alla conclusione di Amanda knox, su istinto?,
17’00’’ Migtnini: Gli elementi scientifici sono sopraggiunti, io questo me lo ricordo, sono sopraggiunti via, via. Io adesso non saprei indicare.. mi pare per esempio che il discorso del coltello, quindi della traccia, il profilo genetico della vittima sulla lama e il profilo genetico dell’imputata sul punto in cui il manico del coltello si apre poi alla lama, quindi, mi pare che sia sopraggiunto abbastanza più tardi rispetto alle indagini iniziali. Però effettivamente il decreto di fermo,”¦.che io.. che è il provvedimento col quale, in forze del quale i due giovani e, all’epoca, anche Lumumba che poi è stato scarcerato, sono stati portati nella casa circondariale, cioè in prigione, nel decreto di fermo non ci sono ancora elementi relativi alle indagini genetiche, ovviamente.
18’08’’ C’è, nel decreto di fermo e nell’udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari e poi nei primi mesi successivi nelle prime settimane delle indagini, c’è la convinzione nostra, mia e anche della squadra mobile, che il comportamento dei due ragazzi e, in particolare, questo effettivamente è,”¦ era un particolare era più evidente ancora quello di Amanda, fosse tale per cui i due sono stati ritenuti coinvolti nel delitto. Quindi prima ancora, è stata una valutazione di quegli elementi iniziali che abbiamo avuto, a orientare le indagini verso di loro. Poi sono arrivate le conferme. E sono state conferme, alla fine delle indagini molto significative, molto numerose. Però all’inizio vi erano questi elementi, in particolare ripeto, il discorso della simulazione.
20’13’’ CNN: E qual’era la prova, perché da quello che capiamo noi la prova scientifica non li segnala”¦ a loro due”¦?
20’25’’ Mignini: Bhè, dunque: allora adesso io, elencare tutti gli elementi che sono stati rinvenuti, sarebbe, d’altra parte sono stati indicati nella sentenza della corte d’assise di primo grado. Emm, allora”¦
20’50’’ Il discorso della simulazione”¦ Il discorso della simulazione, solo in quella casa, in quei giorni, cioè 1, 2 novembre, il 2 era venerdì, il 3 era sabato, il 4 era domenica, quel fine settimana del 2007, nella casa di Via della Pergola, c’erano soltanto Meredith e Amanda. Perché le due ragazze italiane erano fuori di quella casa: la Filomena Romanelli era con il fidanzano in un’altra parte della città , è rimasta anche a dormire fuori, mentre Laura Mazzetti si trovava in provincia di Viterbo.
21’36’’ Quindi in quella casa, quella notte, c’era solo Amanda e la vittima. Amanda diceva di essere stata in casa di Sollecito che peraltro è a cinque minuti a piedi dalla casa di Meredith. Perché le distanze, bisogna tener conto delle distanze, bisogna andarci in questi posti, si vede che le distanze sono molto ridotte, molto limitate. Quindi, chi poteva avere interesse alla simulazione di un intervento di un estraneo? Solamente una persona che poteva temere di essere coinvolta nelle accuse. La porta di casa non era forzata, quindi questo è un elemento estremamente significativo. Poi ci sono, ripeto, le contraddizioni riscontrabili nelle dichiarazioni. C’è il fatto, poi si è, nel corso delle indagini è sopraggiunto il barbone, il clochard, che in maniera molto precisa ha indicato i due ragazzi, ha detto di aver visto i due ragazzi in pratica la notte fra il 1^ e il 2 a pochi metri dalla casa in cui si è svolto, in cui vi sarebbe stato il delitto, in ora compatibile con il delitto. Mentre i due ragazzi hanno detto di essere stati sempre a casa di Raffaele. C’è un altro particolare che all’inizio delle indagini una cosa che ci ha, diciamo accentuato gli elementi, è stato il fatto che in un primo tempo Raffaele aveva cercato di, diciamo, di, aveva detto di essere stato lui a casa mentre Amanda era rimasta fuori ed era tornata a casa di Raffaele mi pare verso le due di notte.
Quindi questo atteggiamento è stato mantenuto da Raffaele durante l’udienza di convalida e poi è stata abbandonata quando la linea difensiva di Sollecito è stata più diciamo, è stata di sostegno anche a quella di Amanda. Però in un primo tempo, Raffaele sosteneva, c’era questa posizione di distacco tra i due.
Poi altri elementi sono dati dal fatto, erano dati dal fatto che il barbone li aveva visti la notte del delitto in una posizione a pochi passi, a pochi metri dalla zona del delitto e in un orario, poco prima che avvenisse il delitto.
C’è una dichiarazione della signora vicina di casa, che sente un urlo in un orario compatibile con quello indicato, con quello che noi abbiamo ritenuto che fosse l’orario della morte di Meredith, cioè tra le 23.30 e mezza notte. E sente, questa signora, sente dei passi, c’è tutta una descrizione che ora non sto a ripetere perché è stata illustrata”¦ piuttosto, è stata illustrata diffusamente in primo grado, lei sente dei passi di persone che alcuni si muovono, corrono, lungo la piazzola che sta di fronte alla casa del delitto, altri, corrono sulle scale, quasi contemporaneamente, corrono sulle scale che son scale metalliche che si trovano sul garage e che poi portano praticamente in via Pinturicchio. Non so se lei è pratico di Perugia, ma credo di no. Quindi questo urlo che la signora sente, un urlo terribile e lo sente anche un’altra vicina di casa, in un orario, ripeto, compatibile, e questo correre contemporaneo di soggetti, da parti opposte, da parti diverse, lontane, ha fatto subito pensare alla, ha dato la conferma che ci fosse una pluralità di assassini, in sostanza.
26’09’’ Lo stesso Rudy, nei suoi interrogatori ha, mentre è rimasto sul vago, più o meno sul vago, nei confronti di Sollecito ha però poi nel corso dei vari interrogatori più o meno indicato abbastanza chiaramente Amanda come presente sul posto.
Quindi l’interrogatorio, poi ci sono stati interrogatori che sono stati condotti. Ne ricordo uno quello di Amanda in carcere che è stato un interrogatorio che mi ha, ecco, lei ha chiesto quali sono gli elementi che lei ha utilizzato per sostenere diciamo l’accusa, tra virgolette diciamo l’accusa, c’è anche l’interrogatorio a cui è stata sottoposta Amanda in carcere, alla presenza dei difensori, ovviamente, e che ha confermato il profondo turbamento nel quale lei si è sempre trovata ogni qual volta ha dovuto raccontare quello che è successo durante quella notte.
E poi ci sono stati i risultati non so, le impronte”¦le impronte sul tappetino del piede sporco di sangue, un particolare estremamente importante, di cui vedo che molti non hanno parlato ma che è estremamente importante, sono le macchie miste di materiale ematico, sul bagnetto vicino alla stanza del delitto, dell’imputata e della vittima.
31’00’’ CNN: nella stanza”¦
31’05’’ Mignini: Ma, diciamo, posso rovesciare il discorso: come si spiega il DNA, il profilo genetico della vittima sul coltello trovato in casa di Sollecito con il profilo genetico dell’imputata, nel punto della lama in cui si fa forza, non in cui si taglia”¦
31’40’‘CNN: Quello è sicuro che fosse il coltello?
31’44’’ Mignini: Quello per noi è stato, io posso dire questo: intanto bisogna partire da una premessa: Amanda e Sollecito si conoscevano soltanto da 25 ottobre. Cioè noi pensiamo, perché questo è un particolare molto rilevante ai fini della rilevanza di questo reperto, perché noi pensiamo a un rapporto, non ci si pensa al fatto che in realtà si conoscevano da una settimana. E quindi questo coltello non è stato mai toccato in condizioni, le dico quello che a noi è risultato nelle indagini, io le parlo di quello che noi abbiamo accertato in sede di indagini, questo coltello non era mai stato toccato in condizioni normali da Meredith, non era mai stato portato in casa di Meredith, questo lo dicono le due coinquiline italiane, e come mai, Meredith non era mai stata a casa di Sollecito, come mai c’era il profilo genetico di Meredith, quello che ha accertato la polizia scientifica sulla lama, e il profilo genetico dell’imputata sul punto dell’impugnatura che è quello dove la mano fa forza, non quando si esercita la pressione dall’alto in basso ma dall’indietro verso il davanti, cioè in una condizione analoga a quella in cui si colpisce, ecco. Quindi questo..
E io ho fatto, durante il processo di primo grado ho cercato sempre di far risultare con estrema chiarezza il fatto che questo coltello, il testimone, l’ispettore mi pare si chiamasse Armando Finzi è quello che ha fatto il sopralluogo in casa di Sollecito e ha trovato questo coltello. E io ho chiesto, aveva messo i guanti in quel momento, era il primo paio di guanti che usava in quel sopralluogo, era il primo paio di guanti, lui è andato, ha cominciato l’ispezione, non ha toccato altro, ha aperto la, il mobile dove c’era questo coltello, non mi ricordo se ne ha presi diversi, ma ha preso questo coltello che è stato subito, quindi con i guanti che erano stati messi in quel momento, è stato subito chiuso, sigillato, è stato portato alla squadra mobile dove, un altro poliziotto, il sovrintendente, mi pare, Gubbiotti, con la stessa tecnica lo ha riposto in un contenitore sigillato che è stato poi portato, è stato poi analizzato. E quindi , diciamo, questo perché ho voluto far risultare e questo mi pare la corte d’assise lo dice, ho voluto far risultare che non c’era stata possibilità di contaminazione da parte della polizia, della squadra mobile, per quanto riguarda questo reperto. 35’04’’ Anche perché, questo vorrei che risultasse, dal punto di vista dell’ordinamento italiano, la prova della contaminazione la deve dare chi la invoca. Cioè: io procura ho trovato il profilo genetico, tu difesa dici: “˜potrebbe esserci la contaminazione’, me lo devi dimostrare. Cioè l’onere della prova si inverte: sei tu che invochi la contaminazione che devi provarlo. E questa prova non è stata mai data e non può, credo, non può essere data. Cioè è chi invoca un fatto che deve provarlo. [“Onus probandi incubi equi dicit, non equi negat”].
36’50’’ CNN: Di sicuro era materiale genetico di Meredith, non un materiale genetico che poteva essere consistente con quello di Meredith?
37’01’’ No, no, è stato così, è stato accertato dalla polizia scientifica in questo modo.
37’ 20’‘CNN: Quindi i suoi detective sono andati nell’appartamento “¦
37’28’’ Mignini: No, il coltello è stato prelevato, poi è stato portato alla polizia scientifica, è stato mandato alla polizia scientifica di Roma.
37’40’’ CNN: Si però i suoi detective sono andati nell’appartamento ed hanno selezionato proprio questo coltello qui.
37’49’’ Mignini: Mi pare che ne siano stati prelevati alcuni, cioè non solo quel coltello. Mi pare, adesso non vorrei sbagliare. Mi pare che siano stati prelevati più coltelli, però uno di quelli sicuramente era questo, il reperto 36, il famoso reperto 36. E su questo reperto è stato trovato, e questa è la polizia scientifica che fa questa valutazione e io ritengo, faccio una parentesi. Degli aspetti, io ho chiesto alla fine delle indagini, vista la complessità del caso, la risonanza del caso, ho ritenuto che fosse opportuno che vi fosse una collega ad affiancarmi, che è un sostituto come me. Io preciso, non sono il chief prosecutor, sono il sostituto procuratore perché sono stato presentato come il procuratore capo, ma io non sono il procuratore capo. Quindi ho chiesto di essere coadiuvato da una collega, che è Manuela Comodi, e ci siamo divisi i compiti. Lei ha una notevole attitudine per questi aspetti di carattere genetico. E quindi l’aspetto, non so se avete notato nel processo di primo grado, le domande sugli aspetti genetici le ha fatte la collega. Io ho invece trattato la vicenda più generale e gli aspetti di carattere più investigativo. Quindi, perché ricordavo tutti i particolari delle indagini, perché avevo fatto io le indagini di persona. Però questi aspetti di natura genetica, di natura scientifica, noi ci affidiamo alla polizia scientifica e riteniamo che la polizia scientifica abbia operato con estrema professionalità . Io mi ricordo, per esempio, di essermi recato, ero sul posto, ho dovuto indossare anch’io la tuta e i calzari, una specie di cuffia, ma non una volta sola ma più volte, nello stesso momento in cui abbiamo fatto i sopralluoghi,”¦ ricordo di aver indossato più volte ad esempio i calzari. E mi è stato”¦ anche perché, a quelli che hanno operato è stato prelevato anche il DNA, quindi c’è anche il mio DNA. La dottoressa Stefanoni a prelevato il DNA di tutti per evitare che vi potessero essere, si potesse individuare il DNA di qualche operatore che quindi non ci entrava niente nella vicenda.
40’38’’ Quindi io ho la massima fiducia nella polizia scientifica perché il vertice della polizia scientifica in Italia, soprattutto la dottoressa Stefanoni che ha operato con grandissima professionalità e questi accertamenti sul materiale biologico sono stati fatti in contraddittorio, con i consulenti delle difese, sempre. E i consulenti delle difese io ricordo, e sono stato presente, a quanto ricordo, non hanno eccepito se non in analisi successive, non hanno eccepito nulla sul momento. Per esempio quando fu rinvenuto il famoso gancetto del reggiseno, c’erano i consulenti delle difese, per Sollecito c’era un consulente che poi è stato sostituito, non mi ricordo come si chiamasse, era piuttosto bravo, e ricordo che non fece nessuna osservazione. Cioè tutti questi accertamenti sono stati fatti in contraddittorio e le parti hanno avuto la possibilità di contestare quello che faceva la biologa della polizia scientifica, l’esperta di genetica forense della polizia scientifica.
42’06’’ Quindi mi pare. Io ricordo in particolare che, nel processo di primo grado, ho cercato di far risultare questo aspetto, cioè che il coltello era stato prelevato con la più assoluta correttezza. E credo che poi la stessa cosa sia successa nel laboratorio della polizia scientifica quando è stato analizzato.
44’16’’ CNN: io ho ancora difficoltà a capire come si può avere un crimine così orrendo e così sanguinoso senza che due dei sospetti lascino alcuna traccia.
44’30’’ Mignini: Guardi io poi dovevo aggiungere, poi bisogna, allora. Sul bagno delle due ragazze straniere, quindi di Meredith e di Amanda che è attaccato, a fianco della stanza del delitto, è stato rinvenuto materiale ematico di Amanda e Meredith, mescolato. Questo materiale perché è importante? E’ importante perché nello stesso racconto, nello stesso esame che fa Amanda, nel, mi pare, agli inizi di giugno del 2009, durante il processo di primo grado, lei dice che quando se ne andò, il pomeriggio del 1^ novembre da quella casa, quelle macchie non c’erano. Lo dice lei stessa. Quindi lei ritorna la mattina, dice di essere tornata la mattina, trova quelle macchie di sangue. Quelle macchie di sangue mescolato Amanda, vittima.
Poi, sul bagnetto, c’è una impronta di piede sporca di sangue, che la polizia scientifica ha attribuito a Raffaele, sul tappetino del bagno a fianco della stanza del delitto. Sul corridoio che porta alla stanza del delitto, che porta alla stanza di Amanda, vi sono impronte, adesso non mi ricordo, ci sono anche nella stanza di Amanda, mi sembra, ci sono impronte di piedi che sono state attribuite dalla polizia scientifica i due giovani, di piede sporco di sangue. E, di elementi, c’è anche un’impronta di scarpa, quella è stata, nella stanza del delitto. Di elementi ce ne stanno, cioè, come spiegare la presenza di questi elementi se i due ragazzi fossero rimasti estranei al delitto, fossero rimasti a casa? E un altro particolare: è un delitto, questo lo ha ormai stabilito la corte di cassazione, quindi non si può più mettere in discussione a questo punto, è un delitto compiuto da più persone. Io ho, durante il processo di primo grado, ho sentito questa impostazione, ho anche contrastato questa impostazione, che tendeva a trattare Rudy come unico responsabile. L’unico responsabile non è una persona sole ma sono più persone tra cui Rudy. Questo ormai è processualmente fuori discussione.
48’48’‘CNN: Lui le chiede anche se ha anche trovato, cioè Sollecito forse aveva qualche taglio, ha controllato se aveva qualche taglio?
48’56’’ Mignini: La,”¦. si. Dunque: Laura Mazzetti, cioè la ragazza italiana di Viterbo, quello è un graffio, però, si ricorda di avere visto sul collo di Amanda, questo lo ha raccontato poi è stata anche sentita, una specie di graffio a distanza di qualche giorno, mi pare tre o quattro giorni, si ricorda di avere visto questo graffio sul collo di Amanda che era stato visto anche, mi pare, da uno dei ragazzi marchigiani. E, in una delle foto scattate in occasione del sopralluogo della polizia, mi pare che si nota qualcosa. Comunque questa presenza di graffio di questa specie di graffio, viene indicata da Laura Mazzetti. Cioè lei si ricorda di aver visto Amanda che aveva questa piccola lesione al collo.
50’20’’ CNN: qualcuno dei suoi investigatori lo ha notatao?
50’25’’ Mignini: Gli investigatori non lo hanno notato perché, adesso, Amanda si teneva coperta, aveva, così è stata descritta anche dal commerciante Quintavalle, che era coperta. Però Laura Mazzetti l’ha vista e la ha vista anche, mi pare, se non sbaglio, o lo ha raccontato, questo ragazzo marchigiano che abitava al piano di sotto. Questa ragazza ha visto e lo ha raccontato poi in udienza. Tanto che c’è una foto poi anche.
51’44’’ CNN: La Knox era in contatto con la polizia diversi giorni dopo l’omicidio. E’ stata interrogata, portava sempre qualcosa che le copriva il collo?
52’00’’ Mignini: Mi pare di si, era questo per correttezza, era un segno che si vedeva non molto. Laura Mazzetti diceva di averlo visto bene. Bisogna tener presente anche che non ci si faceva attenzione automaticamente, perché non era vistoso come segno. Lei fu, è stata sentita come Raffaele Solleito e come tutte le persone che erano più o meno, che dovevano essere interrogate in quei giorni, dopo il delitto, sono state sentite una serie numerosissima di persone, fra cui le amiche di Meredith, le ragazze inglesi con cui lei era stata la sera dell’1 e la sera precedente del 31 ottobre. E, fra queste persone che sono state sentite, anche più volte, è stata sentita Amanda e Sollecito, Amanda in particolare è stata sentita più volte: la sera del 2, il 3, il 4 e poi la sera del 5 e la mattina, le prime ore del 6. Però ecco, io quello che volevo che, proprio ai fini della spiegazione, che, nell’ordinamento italiano, bisogna tener conto del complesso delle risultanze. Quindi ci sono le prove scientifiche, ci sono le dichiarazioni delle persone, dei testimoni, c’è l’interrogatorio, c’è il comportamento degli imputati. Tutti questi elementi, non è solamente l’aspetto genetico che viene in considerazione. L’aspetto genetico insieme a tante altre, tutto si deve, è tutto un complesso di risultanze di vario tipo, che deve convergere verso una affermazione di una realtà che appare incontestabile. Questo deve essere, questo è importante da un punto di vista giudiziale. Cioè non è che la prova è la prova genetica, non è così. Ci sono le prove testimoniali, c’è il fatto che non poteva essere un solo elemento, e questo ormai è indiscutibile, e una delle posizioni della difesa dei due imputati, tendeva sempre a dire è stato un solo assassino che aveva fatto, era salito in quel modo assolutamente assurdo, non è credibile.
56’10’’ CNN: Sull’interrogatorio di Amanda, il quinto giorno, cosa è che l’ha fatta scattare, insospettire, e le ha fatto fare un interrogatorio più aggressivo?
56’26’’ Mignini: Vedo che non, dunque, allora, le ripeto quello che è successo. La sera del 5 novembre, la polizia doveva interrogare Sollecito, e la sera del 5 Sollecito io, quello che le dicevo prima, l’atteggiamento di Sollecito all’inizio era un atteggiamento, diciamo, diverso da quello che lui avrebbe assunto successivamente, cioè di una difesa solidale con Amanda, era una posizione diversa. Cioè la sera del 5, Sollecito fa una dichiarazione e dice “˜io stavo a casa, Amanda no’. Allora Amanda, aveva seguito, aveva ritenuto di accompagnare Sollecito dalla polizia e stava fuori. Quando la polizia ha sentito questa versione di Sollecito che in pratica, Sollecito”¦ ha con quel verbale che è, anche quel verbale in pratica, anche quest’atteggiamento, è più o meno rientrato nel processo anche questo, quando Sollecito ha fatto questa dichiarazione, la polizia si è insospettita. Cioè come mai Sollecito ci dice questo e ci dice ora che Amanda non era a casa con lui? Allora hanno chiamato Amanda e Amanda è stata sentita dalla polizia come persona non indagata, quindi senza difensore, perché la persona, il testimone, la persona informata sui fatti, durante le indagini, non si chiama testimone, si chiama persona informata sui fatti, è stata sentita dalla polizia che le ha sottolineato, le ha posto questo problema: come mai Raffaele dice un’altra cosa, ora tu dici che stavi con lui e Raffaele dice che non c’eri tu, che era lui a casa e che tu non ci stavi? Questo è il punto.
58’44’’ E allora ha fatto, è stata sentita in maniera, diciamo, abbastanza a lungo, adesso non ricordo quanto, dalle prime ore del 6 novembre 2007. Io non c’ero quando è stata sentita Amanda dalla polizia. Io mi trovavo, forse, stavo arrivando, perché sono stato chiamato dal dirigente della squadra mobile quella notte. Non mi ricordo quando sono arrivato io alla squadra mobile, ma credo che, credo che arrivai, forse arrivai, a interrogatorio d Amanda iniziato . Ma, la squadra mobile è piuttosto grande, io non mi trovavo nella stanza dove veniva sentita Amanda ma nella stanza del dirigente della squadra mobile, con il quale parlavamo delle indagini e cercavamo di programmare le indagini per i giorni successivi. Ecco, ora, a un certo punto mi avvertono, se ben ricordo, mi avvertono che Amanda aveva fatto il nome di Lumumba, aveva in pratica confessato di essersi trovata sul luogo del delitto in compagnia, con Lumumba, che lei aveva fatto entrare nella casa, questo è. Poi vado avanti perché volevo spiegare come intervengo io. Quindi io non sono, non ho fatto l’interrogatorio,
Ecco l’intervista integrale a Mignini che il reportage della CNN avrebbe dovuto rispecchiare #2
0’48’’ CNN: Non ha interrogato Amanda?
0’50’’ Mignini: Oh, l’ha interrogata la polizia. Io sono stato avvertito. Io volevo spiegare questo. Io mi ricordo che ero andato a dormire e mi chiama i dirigente della squadra mobile Profazio, perché mi dice : “˜ci sono degli sviluppi, Raffaele ha smentito in pratica quello che aveva detto in precedenza’. E allora sono andato giù e il dirigente della mobile mi ha raccontato cosa è successo. E a un certo punto ci informano che Amanda aveva fatto questa dichiarazione aveva. E quindi l’interrogatorio come persona informata sui fatti è stato sospeso dalla polizia in applicazione dell’art. 63 del c.p.p. perché se emerge un indizio di reato la persona che io sento come persona informata sui fatti non può più essere sentita; bisogna fermarsi. “˜Fermi tutti ci deve essere il difensore’. E quindi la polizia si è fermata e ha informato l’Amanda che si era in pratica collocata nel luogo del delitto e aveva detto di aver accompagnato lei Lumumba, di averlo fatto entrare. Lumumba poi, nell’altra stanza, avrebbe compiuto l’atto sessuale e avrebbe ucciso Meredith. Questo è quello che ha detto.
2’11’’ Allora io vengo chiamato, vengo informato di questo, vado da Amanda che mi ricordo che era come, mi apparve, io me la ricordo molto, mi è rimasta impressa, io me la ricordo dunque, due aspetti che mi colpirono in quel momento di Amanda: primo che sembrava come essersi liberata di un peso; secondo, era come se fosse, e questo è un altro particolare che mi è rimasto impresso, era come se fosse terrorizzata di Lumumba.
20’48’’ Allora io, dovendo in qualche modo, diciamo”¦. quest’interrogatorio della polizia era stato sospeso. A quel punto mi ricordo la, fecero presente che Amanda, perché lei voleva continuare a parlare, mi ricordo, aveva, come bisogno. Allora io le dissi: “˜lei può fare dichiarazioni con me, io non le faccio domande, perché se lei fa una dichiarazione spontanea e la io la raccolgo, raccolgo la dichiarazione come se fossi un notaio, praticamente’. E quindi lei ha ripetuto con l’interprete, che era la Signora Donnino, mi ricordo e c’era poi una poliziotta che verbalizzava, io non le ho fatto domande. Lei ha ripetuto in pratica quello che aveva detto alla polizia e ha firmato il verbale. Io in pratica ad Amanda non le ho fatto domande, né prima perché gliele ha fatte la polizia perché io non c’ero, poi perché ha fatto dichiarazioni spontanee. Se le avessi fatto domande era necessario il difensore. Questa è la procedura.
05’24 CNN: Aveva un interprete durante tutto il tempo ?.
05’26’’ Mignini: Si.
05’29’’ CNN: Lei dice di no.
05’32’’ Mignini: Guardi l’interprete c’era, l’interprete quando la ho sentita io c’era; l’interprete Anna Donnino, che è un’interprete della polizia, proprio dipendente dalla polizia.
Come credo che ci fosse, adesso non ho il verbale, ma questo è un fatto ormai, è pacifico che ci fosse l’interprete.
06’02’’ CNN: Amanda Knox dice che è stata interrogata per 14 ore”¦
06’11’’ Mignini: No, guardi, assolutamente All’una il verbale del 6 è cominciato all’una e io sono arrivato, 14 ore non può essere, siamo veramente”¦, assolutamente impossibile. Dunque il verbale è all’una, si è, poi è stato fatto il verbale delle dichiarazioni spontanee alle 5.45 e sarà durato una mezz’oretta perché non sono state rivolte domande. Lei ha fatto le sue dichiarazioni, sono state tradotte e poi verso le 8, mi pare, all’incirca verso le 8, io ho fatto i decreti di fermo. Quindi sono”¦cioe, lei era stata sentita prima, dunque è stata sentita come persona informata sui fatti verso l’una e quarantacinque. Precedentemente era stata sentita da una poliziotta, ma perchè lei si era recata spontaneamente dalla polizia e lei aveva riferito che, ha detto delle cose abbastanza rilevanti per le indagini su Raffaele ed era stata sentita dall’ispettore Ficarra. Io però”¦questo non c’ero, non lo so. Io pero ricordo, ci sono i verbali. Poi il verbale in cui lei è stata sentita come persona informata sui fatti inizia alle 1.45 del sei novembre e non può durare 14 ore perch锦 nella maniera più assoluta. Poi è stata arrestata verso le 8 verso le 9 della mattina, insomma.
08’16’’ Mignini: Guardi io ricordo quello che ho visto personalmente quando l’ho vista, perché lei ha detto, io le ho detto: “˜lei può fare se ritiene, delle dichiarazioni spontanee, perché la legge italiana lo prevede. Se una persona sa di essere indagata, può chiedere di presentarsi, è successo tante volte, anche con me sono venuti, e dice “˜vorrei fare delle dichiarazioni. Benissimo io la ascolto. Se io l’ascolto, volevo che risultasse”¦.fosse chiaro, se io la ascolto e basta, e non faccio domande, può non esserci il difensore. Ma se io faccio domande e le contesto i fatti è come un interrogatorio ed è necessario un difensore.
09’10’’ CNN: aveva paura?
09’11’’ Mignini: Dunque, io mi ricordo, questa impressione che ho avuto in quel momento che appunto, io le sto spiegando, nello spirito in cui faccio questa intervista, per spiegarle quello che è stata l’adozione dei nostri provvedimenti, quello che è stato, perché il processo è andato in un certo modo.
09’36’’ Lei era, mi è apparsa come sollevata, come se si fosse liberata da un peso e terrorizzata da Lumumba. Questa è una cosa che a me mi è rimasta impressa e non capisco poi. Io mi ricordo che c’era un poliziotto che si chiamava, dello Sco di Roma che mi è rimasto impresso perché era paterno. Cioè lei piangeva come liberata da un peso e lui cercava di consolarla. Mi ricordo c’era anche la poliziotta che, cioè, questa è,”¦ e anch’io sono certo di”¦ cioè, tutta quella che è un po’ l’immagine che è stata poi data successivamente”¦, in quel momento, non era così. Cioè c’era una situazione che io cercavo di consolarla, cercavo di incoraggiarla, perché credevamo che lei avesse detto la verità .
11’03’‘: CNN: Nessuno l’ha colpita ?
11’06’’ Mignini; no, guardi,assolutamente. Questo nella maniera più assoluta e poi diciamo”¦ non ero presente quando è stata sentita dalla polizia, le stanze sono abbastanza lontane”¦., lei non conosce mai stavo”¦, è abbastanza lontano come, qui c’è un corridoio, io stavo con il dirigente, Dottor Porfazio, e lei veniva sentita da un’altra parte. Mi ricordo anche che passando, vidi anche Sollecito che era da solo in un’altra stanza, veniva anche lui interrogato, mi ricordo. Io non escludo”¦, cioè,”¦ io è chiaro, non ero presente, ma non credo che sia stato fatto assolutamente niente, in mio presenza nella maniera più assoluta.
11’55’’ Anzi, c’è stato un atteggiamento di”¦, cioè le è stato dato.. poi, lei era come, non so se lei ha presente come una persona che piange di liberazione, come se si fosse liberata, ecco. Questo era l’atteggiamento.
12’ 51’’ CNN: perché non c’è un video tape o una trascrizione di quelle ore?
13’00’’ Mignini: Guardi questo è, io mi trovavo alla polizia”¦ e tutti gli, diciamo”¦, quando io ho fatto le indagini nel mio ufficio ho registrato. Ho registrato, abbiamo un apparecchio particolare e ho trascritto. C’è l’interrogatorio per esempio delle ragazze inglese, delle amiche di Meredith, è stato sempre registrato. Come è stato sempre registrato l’interrogatorio di Amanda in carcere e, poi, è stato trascritto e ci sono le trascrizioni della.. Ma, in un ufficio di polizia, nell’immediatezza delle indagini non si fa, insomma, né nei confronti di Amanda, né nei confronti di nessun altro. Cioè, anche perché poi, glielo dico, oggi, anche allora, ma oggi in particolare, poi ci sono delle, dei problemi di bilancio che noi abbiamo, ci sono dei problemi di bilancio non indifferenti che non ci consentono di trascrivere. E’ molto importante il video”¦ perché, io sono d’accordo con lei che è estremamente importante la video-registrazione, cioè bisognerebbe poter disporre di una video registrazione di ogni verbale di assunzione di informazioni. Perché è importantissimo quello che si dice, ma è importantissimo, forse ancora di più, come si dice, cioè il linguaggio non verbale. Perché dal linguaggio non verbale si può”¦
15’14’’ Mignini: Non è solamente Amanda, è sempre così. Però ecco volevo dire che sono d’accordo con lui che è fondamentale, però, c’è un problema, specialmente quando i testi sono tanti, anche la sola registrazione non basta secondo me, la registrazione sonora.
15’38’’ CNN: Non costano molto dice lui.
15’40’’ Mignini: Eh, abbiamo dei problemi di bilancio non indifferenti, ecco.
15’58’‘CNN: Alla fine della insomma, avete avuto una confessione, Però tutto quello che stava scritto nella confessione è diventato una bugia?
16’16’’ Mignini: Però poi c’era il fatto che lei si è collocata nella scena del delitto e non c’era Lumumba, insieme a loro tre, a loro due, ma c’era Rudy, secondo quello che poi è emerso successivamente. Quindi questo fatto di avere accusato.. , e lei è imputata anche di calunnia nei confronti di Lumumba, è un elemento che è stato molto importante dal punto di vista della sua posizione processuale, perché. Perché accusare del coinvolgimento del delitto, mettersi nella scena del delitto, perchè lei con quella dichiarazione si è messa nella scena, nel luogo del delitto. E però ci ha messo una persona che era totalmente estranea. Questo perché? E’ una, un particolare che è estremamente significativo. Soprattutto poi Lumumba viene arrestato e nessuno, se non fosse stata la Procura che ha svolto le indagini e che ha l’obbligo di acquisire elementi anche a favore dell’indagato, Lumumba sarebbe rimasto in carcere. Invece noi abbiamo fatto le indagini, abbiamo visto che Lumumba non c’entrava, era oggetto di una calunnia e quindi è stato poi scarcerato ed è stata chiesta l’archiviazione del procedimento.
18’15’’ CNN: gli è stato chiesto di immaginare quello che poteva essere successo?
18’24’’ Mignini: No, assolutamente. Una persona o lo ha visto o non lo ha visto. Io non posso chiedere a una persona cosa immagina perché sarebbe una domanda che non avrebbe, senza significato, che non capisco, insomma.
18’44’’ CNN: Amanda Knox è secondo lei cattiva?
18’46’’ Mignini: Guardi io, a parte che queste sono valutazioni sulla personalità che noi abbiamo fatto, che noi facciamo, ma ai fini processuali, esclusivamente. Io posso dirle di Amanda, che è una ragazza molto intelligente, estremamente, e questo lo ho detto sempre, io sulla cattiveria non, non”¦, non vorrei, non posso dire niente. Mi pare che sia al di fuori sarebbe una valutazione così privata, priva di significato. Quello che importa è il fatto, quello che importa è perché viene compito il fatto che è un delitto, che è un delitto non compiuto con premeditazione. Quindi io non.., ogni”¦ cioè non vorrei fare, non ritengo giusto che si debba dire di una persona è buona o è cattiva, nella maniera più assoluta.
20’09’’ Cioè le valutazioni che abbiamo fatto, le abbiamo fatte solo ai fini dell’accertamento della responsabilità , ma quella che è la personalità , quello che è la personalità della persona indagata, questo merita il massimo rispetto e noi non, le valutazioni che facciamo le facciamo solo ai fini dell’accertamento della responsabilità e poi della pena. Lì in effetti si tiene conto, ai fini della pena, del carattere del reo, nell’ordinamento italiano, ma questo noi lo abbiamo fatto, nella richiesta di condanna, ecco, c’era un elemento che ha un’attinenza con l’aspetto psicologico era il fatto che era stato contestato un delitto che era stato commesso per futili motivi, che è un’aggravante. E questo noi abbiamo ritenuto che fosse, che ci fosse appunto un’aggravante, ma solo a questi fini abbiamo fatto una valutazione sulla personalità , non peraltro.
21’26’’ Ho sentito fare durante le indagini, ho letto anche degli articoli, spesso sono stati attribuiti dei giudizi agli inquirenti che non sono mai stati dati,”¦cioè, io non ho mai dato giudizi di questo tipo. Cioè, ho il massimo rispetto per le persone degli imputati.
22’30’’ CNN: l’accusa dice che una volta che è stato provato che Lumumba era praticamente una bugia di Amanda, lei doveva cominciare da capo. Una volta che erano uscite tutte le prove del DNA di Rudy Ghede, lei doveva diciamo, pure lì, aveva già trovato il colpevole, il fatto che non c’era niente, nessuna traccia, dentro la stanza, pure lì, secondo quello che dice la difesa, la difesa sostiene che lei si è puntato con Amanda e con Sollecito, quasi con ossessione.
23’19’’ Mignini: No, ma assolutamente. Io ho fatto quello che ho fatto e adesso io parlo del passato, di quelle che sono state le indagini, di quello che è stato il processo di primo grado, perché sono”¦, ero e sono”¦, ho fatto quello che ho fatto perché sono convinto, sulla base degli elementi raccolti, che erano responsabili, nella maniera più assoluta. Cioè non c’蔦 come c’entrava Rudy? Rudy era uno degli elementi, ma il delitto e qui torno a ripeterlo, non si può più dire che il delitto è stato commesso da una sola persona. Ormai c’è una sentenza della Corte di cassazione, della corte suprema che dice: il delitto è stato commesso da Rudy in concorso con altre persone e poi indica, perché la sentenza della Corte di cassazione conferma la sentenza della corte d’assise d’appello che ha condannato Rudy che parla incidentalmente anche di Amanda e Raffaele. Quindi ormai il delitto è un delitto compiuto da più persone, tra cui Rudy.
24’36’’ Mignini: Quindi quella che è la valutazione è stata, io vorrei che fosse chiaro questo, proprio ai fini della ricostruzione del fatto: io faccio, vengo chiamato, faccio il decreto di fermo, il decreto di fermo di Amanda, Sollecito e Lumumba; va davanti al giudice per le indagini preliminari che vaglia la fondatezza della, del decreto di fermo, quindi c’è una richiesta di convalida del fermo e di misura cautelare; il giudice per le indagini preliminari convalida il fermo ed emette la misura cautelare. Poi Lumumba esce di scena perché facciamo le indagini e ci accorgiamo che non c’entra e quindi viene tolto di mezzo. Quindi quando noi siamo, abbiamo raccolto gli elementi che ci hanno convinto, io in particolare perché la richiesta l’ho fatta io, la richiesta di archiviazione, prima la scarcerazione e poi l’archiviazione del procedimento.
25’37’’ Se fosse stata, cioè non accetto questa attribuzione, cioè non c’è nessuna, non c’è nessuna. Se il magistrato, se fosse vera questa attribuzione avendo cominciato con Lumumba avrei dovuto continuare con Lumumba. E invece non è così perché Lumumba non c’entrava. Quindi poi, la misura cautelare è stata impugnata davanti al tribunale del riesame, che sono 3 giudici da entrambi gli imputati. Il tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare. Sull’ordinanza del tribunale del riesame è stato fatto ricorso per Cassazione sulla misura, da Sollecito, da Rudy e da Amanda. E la Cassazione ha confermato. Cioè Rudy era stata emessa la misura cautelare, comunque, la Cassazione ha confermato. Poi c’è stato il giudice dell’udienza preliminare che li ha rinviati a giudizio, ha condannato Rudy, ha respinto una richiesta di revoca della misura, e il primo grado si è concluso con condanna. Per cui 8 giudici, tra cui due giudici togati e poi 6 giudici popolari, hanno riconosciuto la fondatezza dell’accusa. Quindi, quando c’erano gli elementi e si doveva archiviare, noi abbiamo chiesto l’archiviazione. Cioè non c’è quest’atteggiamento, assolutamente. Io questo posso. Se vi fosse, se vi fosse un elemento vero, credibile diciamo, perché io ho bisogno di questo, che, in ipotesi, dimostrasse che loro sono estranei al delitto, io ne prenderei atto e mi comporterei di conseguenza, mi sarei comportato di conseguenza. Questo nella maniera più assoluta.
27’48’’ Io vi dico quello che è successo e vi prego di credermi perché su questa vicenda sono state delle cose molto così, molto infondate, come minimo.
La onestà intellettuale è secondo me la qualità fondamentale di un magistrato.
29’53’’ CNN: Antonio Curatolo è un testimone affidabile?
29’59’’ Mignini: Ma il testimone giura, si assume la sua responsabilità , quindi se dice il falso commette il delitto di falsa testimonianza e di calunnia, al limite, se dovesse accusare esplicitamente una persona innocente del delitto, quindi, nel nostro, nell’ordinamento italiano, il testimone si presume attendibile, diciamo autentico fino a che non si dovesse dimostrare che ha detto il falso. Però purtroppo, o per fortuna, non lo sappiamo, la persona che stava nella piazza, che ha vissuto nella piazza dieci anni, come minimo 10 anni, che sapeva tutto di quella piazza, era questo clochard. Allora il barbone era un clochard e quindi si diceva non va bene. Non va bene”¦ è un testimone come gli altri. La signora come si chiama, la testimone che abitava, la vicina di casa, quella che sente il grido, è una persona assolutamente credibile, è una normalissima signora che ha raccontato e con grande coerenza quello che ha sentito. La maestra elementare, quella che abitava la’ vicino, è una persona del tutto, assolutamente attendibile. Cioè i testimoni, non è che noi ce li scegliamo i testimoni. I testimoni sono quello, sono quelli che si trovano occasionalmente, in quel momento, e che sono in grado di fornire indicazioni. E, d’altra parte, Curatolo è appunto uno che è vissuto sempre lì, ha reso delle dichiarazioni che sono del tutto credibili, che sono confermate anche da altri. Ci sono anche altri testimoni che sono stati sentiti che erano, non so, per esempio Gioffredi, persona del tutto normale. Cioè non vedo”¦, cioè il testimone è una persona del tutto normale che deve essere valutato per quello che dice, per la coerenza della sua ricostruzione e bisogna dargli credito fino a prova contraria.
32’26’’ Perché se ha detto di aver visto, si espone, presta giuramento, e quindi si espone ad un’accusa di falsa testimonianza se dice il falso, dobbiamo credergli. Sennò la giustizia, se non ci sono testimoni”¦, non è che noi purtroppo abbiamo il delitto filmato, perché magari ci potesse essere stata
33’30’’ CNN: Toto era sotto inchiesta la momento che ha rilasciato la sua testimonianza?
33’42’’ Mignini: Guardi io so che, no al momento in cui ha dato, credo che avesse dei procedimenti però era in fase di appello, credo che avesse avuto una condanna che però fosse in grado di appello, ecco, non, che poi la sentenza è diventata definitiva però lui ha reso la sua dichiarazione quando la sentenza non era definitiva. Non lo so, adesso questi sono particolari che non saprei indicare”¦ so con certezza che la sentenza di condanna non era definitiva quindi era soggetta ad impugnazione.
34’34’’ CNN: Toto offriva la sua testimonianza con la speranza di avere quealche favore?
34’36’’ Mignini: Non, non ha avuto nessun favore, assolutamente alcun favore. Né questa cosa è stata”¦ il testimone si presenta e ha reso le sue dichiarazioni, tutto qui. Noi le abbiamo raccolte, perché erano dichiarazioni rilevanti.
35’17’’ CNN: quindi lei ha creduto nella testimonianza di un clochard, dipendente dall’eroina?
35’25’’ Mignini: Io sulla, diciamo, la posizione processuale di questa persona, non mi pronuncio perché ha avuto, è stato giudicato per un altro fatto, per un fatto vero che è un fatto totalmente diverso, totalmente estraneo a quello per cui si procede. Lui per questo fatto è testimone. Ed è tanto vero che è totalmente diverso che è stato sentito come testimone senza difensore. Se fosse stato un fatto connesso sarebbe dovuto essere assistito da un difensore ed avrebbe avuto la facoltà di astenersi dal deporre. Lui è su questa vicenda un puro e semplice testimone. Poi, d’altra parte, io non vorrei fare, perché il testimone, non è che noi chiediamo al testimone se ha dei precedenti, se ha delle condanne. Lo si chiede all’indagato, all’indagato, tra le domande che si fanno all’indagato gli si chiede se ha dei precedenti, se ha delle condanne precedenti, non lo si chiede al testimone tranne in sede di investigazioni difensive. Questo è il”¦ , quindi è un testimone che ha reso le sue dichiarazioni. Le sue dichiarazioni sono, sono state ritenute abbastanza, piuttosto credibili. C’è anche per esempio il fatto, ecco, faccio un esempio: la pioggia. Il Curatolo si ricorda che la sera in cui vide i due ragazzi non pioveva, mentre ecco, in effetti la sera del delitto non pioveva. Viceversa, e questo lo dicono, lo hanno detto anche altri testimoni, la notte precedente, solo nella città di Perugia, c’è stato un fenomeno meteorologico abbastanza circoscritto, nel tardo pomeriggio del 31 ottobre pioveva. E me lo ricordo anch’io perché mi ricordo che la strada era umida. Quindi per dire, questo è un particolare che viene confermato dalla.. ecco. Le faccio un esempio per dirle che anche una persona che ha avuto dei precedenti e poi, bisognerebbe allora vedere tutti i testimoni che sono stati sentiti in primo grado, tutti quanti, se avevano. Perché noi non lo facciamo perché non rileva.
38’45’’ CNN: Assumo dalla risposta del clochard, che lei ha preso la risposta delle due signore che hanno valore, e non è mai andato a controllare nel loro appartamento se poteva sentire, con le serrande chiuse, dei passi?
39’04’’ Mignini: Dunque, la questione del Curatolo è una cosa, la dichiarazione della Signora Capezzali, come si chiama, Capezzali, mi pare, è un’altra. Lei dice, lei è una signora relativamente anziana, lei ha raccontato di aver sentito il grido, il grido che. Lei abita, non so se lei conosce la zona ma, credo che non la conosca, abita nella, sopra il garage che a sua volta è sopra la casa di Via della Pergola, fa una, c’è una specie di anfiteatro, grosso modo. Quindi i suoni che vengono dal basso si sentono con notevole forza e lei ha sentito perfettamente questo grido. Lo racconta. E questo stesso grido viene sentito da una maestra molto giovane, che abitava più sotto, in una via in direzione, verso dice, non so se, verso via Pinturicchio. E lei sente, nello stesso periodo, un urlo di questo tipo. Poi scende dai genitori che stavano in un altro punto della casa che dicono di non aver sentito. Quindi sono due persone che dicono di aver sentito questo urlo.
40’26’’ CNN: lui vuole sapere se lei è andato alla casa?
40’28’’ Mignini: Sono andato? Io ho preso atto di questa dichiarazione, della dichiarazione di questa testimone e anche dell’altra e, essendo due dichiarazioni di persone che non avevano alcun motivo di mentire e sono dichiarazioni del tutto credibili perché sono del tutto vicine, sono case che si trovano vicinissime a via della Pergola, questa dichiarazione è stata ritenuta del tutto attendibile. C’è stata una richiesta poi, di perizia, ora io non entro in merito all’attualità del processo, però questa cosa è stata valutata sia in sede di indagini, sia dal Gup, sia dalla corte d’assise che ha sentito questa persona, è stata esaminata in contraddittorio, ha detto, ha ripetuto quello che ha detto. Una persona assolutamente credibile che, ovviamente”¦ poi qui a quanto.., non è stato fatto un esperimento sulla possibilità di sentire, non è stato fatto. Ci siamo, abbiamo preso atto del fatto che lei ha raccontato di questa cosa, di questo urlo che ha sentito. Lo ha confermato, ha dato la sua, la sua, diciamo parola, cioè ha giurato in sede di processo, di avere sentito questo urlo. La stessa cosa l’ha detta un’altra testimone, che dovevamo fare: una perizia per accertare, in condizioni diverse, non ripetibili, quello che è stato sentito all’epoca? La testimone ha detto quello che ha sentito. E, quindi, né io né la corte d’assise ha ritenuto diciamo di sottoporre. Diciamo la corte d’assise invece ha fatto una cosa molto importante. E questo è un particolare che ritengo.. Quando ha fatto il sopralluogo nella casa di Via della Pergola, che secondo me, è stata un’iniziativa molto importante, molto determinante ai fini della decisione. Quella è, quella era l’occasione di fare un sopralluogo, per vedere com’era quella casa, com’era questa finestra da cui si sarebbe arrampicato questo soggetto sconosciuto, che poi sarebbe stato Rudy. E la corte si è resa conto che questa ricostruzione era, a mio avviso, inverosimile.
43’35’’ CNN: Sarebbe stato facile fare l’esperimento?
43’38’’ Mignini: Ma diciamo se una persona ha fatto queste dichiarazioni ed è stata così. Perché, vede, io la ho sentita questa persona, è stata registrata, fra l’altro, è stata sentita in contraddittorio, in dibattimento. E’ stata chiarissima. E ha raccontato che lei sentiva continuamente, anche durante altre notti, che lei sentiva i rumori dei ragazzi che facevano chiasso nel garage, nel parcheggio. Quindi”¦.queste cose, questi rumori, li sentiva. Lo ha dichiarato. Non c’era motivo, non conosceva la vittima, non conosceva gli imputati, quale motivo poteva avere”¦
44’44’’ CNN: non che lei abbia mentito ma questa è una domanda fondamentale per il suo lavoro. Il suo lavoro è di trovare la verità e risolvere il problema o seguire la sua intuizione e cercare di incriminare la prima persona che trova sospetta?
45’16’’ Mignini: Bhè questo è, nell’ordinamento italiano, il pubblico ministero non è un avvocato dell’accusa. E’ un organo di giustizia che deve cercare anche elementi a favore dell’indagato. Cosa che noi abbiamo fatto, in particolare nel caso di Lumumba. E tutte le persone, tutti i testimoni che sono stati indicati dagli imputati, sono stati sentiti, sono stati sentiti in contraddittorio. E’ stata fatta una istruttoria dibattimentale lunghissima, estremamente approfondita, ci sono stati accertamenti di tutti i tipi, accertamenti dal punto di vista delle celle telefoniche. Io non ho parlato delle celle telefoniche, per esempio, ma quello è un altro punto che evidenziano gli spostamenti delle persone, la localizzazione delle persone, a conferma di quella che è l’ipotesi, diciamo, accusatoria. Quindi, tutte queste valutazioni, il magistrato del pubblico ministero, ha fatto delle richieste. Io non ho fatto niente, io ho fatto un decreto di fermo, ho chiesto la convalida, poi sono stati i giudici, che hanno confermato sempre. E il giudice dell’udienza preliminare avrebbe dovuto ritenere, avrebbe dovuto, se ci fossero stati dei motivi di non credibilità dei testimoni, avrebbero dovuto far presente, avrebbero dovuto sottolinearlo. Ma, il giudice per l’udienza preliminare ha valutato la richiesta di rinvio a giudizio, io ho fatto la richiesta di rinvio a giudizio, chi ha fatto il rinvio a giudizio è il Gup Micheli, che ha rinviato a giudizio gli imputati. C’è stato il processo davanti alla corte d’assise, in cui si è fatto, è stato un processo che è durato un anno, un dibattimento che è durato un anno, in cui il caso è stato sviscerato in tutti i modi e quindi questa è la”¦ I magistrato, il pubblico ministero ha l’obbligo, diciamo, nell’ordinamento vigente, di cercare, è un organo imparziale, ha l’obbligo di cercare la verità e se emergono elementi che fanno ritenere credibile, fanno ritenere la persona estranea al fatto, ha l’obbligo di chiedere l’archiviazione o, nel processo, l’assoluzione. Io tante volte mi è capitato che, durante i processo, di fronte a testimonianze, nuove testimonianze, che sono state riprodotte in altri casi, ho chiesto l’assoluzione. Chi mi conosce lo sa, tante volte è successo. Ma in questo caso ho avuto, diciamo, in fase di indagine e nel processo, io ho fatto, abbiamo fatto le nostre richieste, sono state illustrate, sono state motivate, e la corte ha dato, ha riconosciuto la fondatezza di questo impianto. Poi c’è un grado d’appello, c’è il grado di appello. Ora io non parlo di questo perché è l’attualità questa.
49’11’’ Mignini: La telefonata, per esempio, un’altra cosa che ha avuto un peso notevole sulle indagini è stata la telefonata che Amanda fa alla madre in piena notte, a Seattle, prima ancora che venisse scoperto (traduzione sopra). Questo è un altro elemento che mi viene in mente, prima ancora che venisse scoperto il cadavere.
49’52 C’è una chiamata che viene fatta in un’ora, adesso non mi ricordo, erano mi pare, adesso non mi ricordo con precisione, mi pare che fossero le 3.0 di notte a Seattle, mi pare eh.
50’58’’ CNN: Nel 2006 lei è stato trovato, adesso andiamo sull’altro caso, il pm di Firenze ha detto che lei farebbe qualsiasi cosa pur di difendersi davanti a quelli che criticano il suo modo di fare inchieste”¦
51’43’’ Mignini: Dunque, io non commento questa, questa affermazione non so quando è stata fatta. Il procedimento che questa persona ha intentato nei confronti miei e del dottor Giuttari, si è concluso in parte con una assoluzione con formula piena perché i fatti non sussistono, per una parte. E questa assoluzione è definitiva perché il pubblico ministero non la ha impugnata. Quindi questa parte delle accuse che ci sono state formulare, che sono state formulate, che era la parte più importante e che aveva determinato delle perquisizioni negli uffici della procura e anche negli uffici di polizia di Giuttari, questa parte è totalmente caduta, cioè è stata fatta questa perquisizione, è stato fatto un sequestro, che era già stato annullato dal tribunale di Firenze. Poi il tribunale di Firenze ci ha assolti perché i fatti non sussistono, con formula piena. E questa assoluzione è definitiva. E’ rimasta una parte di episodi che ci vengono contestati, che io onestamente faccio fatica a comprendere, perché si dice, siamo stati accusati di aver svolto indagini che non avevano attinenza secondo la impostazione di un magistrato della procura di Firenze, faccio questa distinzione, non avevano attinenza con le indagini che stavamo conducendo.. Io dico che avevano un’attinenza piena e fra questi atti vi erano delle intercettazioni che erano tutte autorizzate dal Gip competente. Quindi questa condanna è stata fatta avvisando una ipotesi di reato che noi contestiamo, abbiamo presentato appello, eccependo la incompetenza della procura di Firenze che ha fatto un processo nonostante fossero stati, fossero coinvolti in questo processo, in questa vicenda, magistrati della stessa procura di Firenze. E questo non si può fare.
54’26’’ Perché quando c’è un magistrato che è a vario titolo coinvolto in una vicenda, in questa vicenda, il processo deve spostarsi. Quindi se c’è un magistrato di Perugia si va a Firenze, ma se c’è un magistrato di Firenze si va a Genova. E se c’è un magistrato di Genova coinvolto come persona offesa, come era in questa vicenda, si va a Torino. E questa cosa a Firenze non la hanno fatta. Noi abbiamo eccepito l’incompetenza del Tribunale di Firenze per violazione dell’art. 11 del c.p.p. e se questa incompetenza dovesse essere riconosciuta, viene annullato tutto e va tutto a Torino.
55’14’’ Per di più ci sono poi altri aspetti che non vado poi a, ecco, lei mi ha fatto la domanda su Preston, poi io ho parlato, e vorrei un attimo (vi parlate sopra)
56’05’’ Mignini Poi vorrei aggiungere una cosa, ascolti bene questo. Se io voglio fare un atto di intimidazione, cioè voglio fare un’indagine che ha un carattere intimidatorio verso una persona perché quella persona parla contro, no? Se io voglio fare un atto intimidatorio, io devo fare un atto che quella persona avverte, che quella persona capisce, conosce, avverte. Devo fare, in ipotesi, faccio una perquisizione, faccio un sequestro, faccio una ispezione”¦ Invece io faccio una intercettazione telefonica che è segreta, sento un testimone che rimane segreto. Come faccio a intimidire una persona facendo un’attività di indagine che rimane segreta? Perché l’attività di indagine deve essere segreta. Questa attività non è come la perquisizione che viene subito conosciuta dalla persona. Se io voglio intimidire una persona che faccio un’attività di indagine che rimane segreta? E come faccio a intimidirla? E’ una contraddizione in termini. Quindi qualcuno mi dovrà spiegare che senso ha questa accusa.
57’32’‘: Il problema è che all’origine di questo procedimento ci è stata, io non parlo adesso dell’intero, dell’ufficio della procura di Firenze con cui ho ottimi rapporti. Parlo di un certo momento in cui parlo di un contrasto tra uffici, un contrasto che è finito alla procura generale della cassazione, perché la procura generale di Firenze, cioè la procura di Firenze voleva che venisse trasmesso un procedimento che avevamo noi, questo sulla morte del medico Narducci. Noi abbiamo detto no, la competenza è nostra. La procura generale della Cassazione, dottor Febbraio, in data 29 luglio 2005, ha dato ragione a Perugia. Quindi a monte di questa questione c’è un contrasto di competenza e c’è una incriminazione fatta da noi, questo vorrei che fosse chiaro, la procura di Perugia aveva incriminato l’allora Procuratore capo di Firenze e questo procedimento, quindi a monte di questo procedimento, c’è questo fatto. E questa persona ci aveva anche citato poi civilmente, a me e al Dottor Giuttari. Questo è il”¦ c’è un contrasto di uffici, c’è stato.
Ecco l’intervista integrale a Mignini che il reportage della CNN avrebbe dovuto rispecchiare #3
0’28’’ CNN: Sicuramente non ha fatto nessun segreto ad intimidire Preston e Mario Spezzi
0’49’’ Mignini: Cioè non capisco quale intimidazione. Dunque, allora guardi. Intanto questo procedimento vicino a Firenze non riguarda questa questione. Quindi questa questione non c’è. Allora, per quanto riguarda Mario Spezzi, e quindi poi vendo a Preston, Mario Spezzi era sottoposto a una indagine che, in relazione a questa vicenda non si è conclusa, perché è pendente, e in relazione a questa indagine, è stata poi chiesta una misura cautelare, che il gip ha concesso. Poi il tribunale del riesame ha invece annullato. Mentre nel caso di Amanda lo ha confermato, come vede, nel caso di Spezzi, il Tribunale del riesame ha annullato la misura cautelare per difetto, secondo il Tribunale, non c’erano gravi indizi di colpevolezza sull’elemento soggettivo. Cioè, sull’elemento oggettivo si, della calunnia, di questo reato per cui si procedeva, sull’elemento soggettivo, cioè sulla malafede, no. E quindi la corte, il tribunale del riesame, ha annullato questa misura. Ma nel corso delle indagini, prima ancora che venisse chiesta la misura nei confronti di Spezzi, era emerso un rapporto di questo scrittore, Douglas Preston con Mario Spezzi. E questo Preston, lo scrittore, è stato citato come persona informata sui fatti, non mi ricordo, mi pare fosse il febbraio 2006. Ed è stato, come tante altre persone informate sui fatti, è stato da me interrogato. Durante l’interrogatorio, questa volta è stato interrogato da me, come diciamo testimone, durante l’esame come persona informata sui fatti sono emersi degli indizi di reità a carico di Preston. E in particolare le risposte di Preston non erano coerenti, sono apparse a me in quel momento sono apparse non veritiere. Quindi a quel punto ho sospeso l’esame. Guardi, l’esame è durato all’incirca una ventina di minuti, non di più. Preston lo ho conosciuto solo in quell’occaisone. Una ventina di minuti”¦ Io gli ho detto: “˜io devo sospendere quest’audizione’. Come aveva fatto la polizia per Amanda, sempre l’art. 63. “˜Devo sospendere la sua audizione perché sono emersi indizi di reità in relazione al reato di cui all’art. 371 bis del c.p.’. Ora stia molto attento a questo”¦ “˜E quindi lei deve nominare un difensore’. Ha firmato. Presenti nel mio ufficio, che non era quello che avete visto stamattina ma era un altro, sempre di quel piano. C’era la mia assistente, cancelliera, la dottoressa Daniela Severi; c’era il capitano dei Carabinieri, Antonio Morra; c’era una poliziotta di Firenze, e mi pare ci fosse un magistrato in tirocinio che mi pare faceva tirocinio con me, adesso non ricordo questo. Comunque c’era il capitano, una poliziotta e la cancelliera. Lui ha firmato. Io lo ho accompagnato alla porta e, per cercare di spiegargli, lui mi aveva detto che parlava italiano ma, secondo me, invece lui l’italiano non, credeva di poter parlare italiano ma non ha capito completamente questo aspetto processuale, io gli ho detto, mi ricordo, eravamo davanti alla porta: “˜adesso lei deve nominare un difensore. Questo procedimento che io oggi paro nei suoi confronti, per false dichiarazioni al pubblico ministero, art. 371 bis, rimane sospeso per legge, perché la legge prevede che questo reato, se uno rende false dichiarazioni al pubblico ministero in un procedimento penale, questo procedimento che si apre per le false dichiarazioni, rimane sospeso fino a che non venga definiti il procedimento principale nel quale queste dichiarazioni sono state rese’. Lui non ha capito questo particolare e ha, sono rimasto sorpreso e veramente stupito da questo fatto, ha pensato che io lo invitassi, ha detto poi che io lo avevo invitato a scappare che lo avrei fatto arrestare. Mai detto una cosa del genere perché quel reato non prevede l’arresto. E tutto qui.
Poi io ho seguito quello che ha detto di tutta questa vicenda che è completamente”¦., travisando completamente quello che è accaduto, e poi ho archiviato il procedimento perché non, ho ritenuto di archiviare il procedimento e non c’è stato altro. E’ tutto lì, finisce lì la questione Preson.
07’37’’ CNN: Io ho intervistato Preston e lui, secondo lui questo non è vero, ha detto che l’interrogatorio è durato due ore. E (leggendo quello che ha detto Preston): “˜io ho cominciato a sudare, il pm ha cominciato a chiedermi le stesse domande, formulate in un modo diverso, insisteva con la segretaria di ripetere quello che lui aveva detto, qual è il vero? Cominciavo a sentire che apparivo un bugiardo dal modo in cui la mia voce tremava. Ha dovuto scrivere una dichiarazione in italiano, ha dovuto farlo diverse volte perché la persona che lo stava scrivendo, non aveva capito bene’. Sta mentendo?
09’20’’ Mignini: Allora, lei ha sentito Preston, io avevo l’assistente, non ho pensato di portarmeli, ma loro possono riferire tutto. Io adesso non ricordo quanto è stato sentito, mi pare una ventina di minuti, forse una mezz’ora, forse, forse, non lo so, un’oretta, non lo so devo guardare il verbale. Però è certo che quando si fa un verbale, si chiedono delle cose, la persona deve dire la verità e gli sono state fatte delle contestazioni, io adesso non mi ricordo in dettaglio perché è una cosa che non ha, ho avuto altre cose da trattare, non me la ricordo nemmeno. Gli ho fatto delle contestazioni, mi ricordo di avergli fatto sentire delle telefonate che erano state intercettate, delle telefonate in cui lui parlava con lo Spezzi, e quello che lui diceva non era credibile, non mi è apparso credibile. Ho verbalizzato, perché dovevo dettare la verbalizzazione alla assistente che ha verbalizzato, e il signor Preston ha firmato, e quindi ha riconosciuto la fondatezza del verbale, perché lui ha firmato, non si è rifiutato di firmare, quindi è stato fatto un interrogatorio, sono state fatte delle contestazioni. La persona, Preston, ha reso delle dichiarazioni che non sono state, non mi sono apparse assolutamente credibili, gli ho fatto sentire, a riprova del fatto che secondo me non diceva la verità , delle intercettazioni, e io non ricordo di averlo visto particolarmente”¦ poi se lui avrà provato stati d’animo che prova la persona che viene sentita da un magistrato questo, se si è sentito turbato, io non lo so. Se fosse così mi dispiace, ma purtroppo questo è, nell’attività giudiziaria, si fanno gli interrogatori si deve sentire, la persona deve dire la verità . E se non dice la verità bisogna contestate quello che succede. Quello che è chiaro è che io gli ho contestato questi fatti, abbiamo verbalizzato, c’erano presente questi altri: l’assistente, la cancelliera, il capitano dei carabinieri, la poliziotta, quindi il discorso è chiuso in partenza, non c’è altro, non c’è altro di quello che è emerso, di quello che è venuto fuori nel verbale, Preston ha firmato il verbale
12’02’‘E quindi poi, la cosa che mi ha colpito è che ho avuto delle richieste, successivamente, per sapere se, e lo ho letto anche su vari siti internet, poi sono state fatte delle affermazioni veramente sulle quali non entro in polemica perché non voglio entrare in polemica qui, io voglio cercare di spiegare, che se lui fosse tornato, perché lui doveva scappare perché se fosse tornato in Italia sarebbe stato arrestato: questo è un’assoluta invenzione, totale invenzione, non esiste. Quindi poi ho archiviato la sua posizione, quindi non vedo”¦ Mentre poi l’altro procedimento, il procedimento a carico dello Spezzi, è tutt’ora pendente
13’00’’ Quindi questa è la situazione, mi ricordo di aver, mi ha anche chiesto un’intervista successivamente, a cui io, a questa richiesta, non ho risposto.
14’16’’ CNN: sembra molto simile a quello che ha descritto Amanda?
14’22’’ Mignini: E’ totalmente, è una cosa totalmente diversa perché io ho interrogato Preston, Amanda è stata interrogata dalla polizia; per Amanda è stato sospeso l’esame da parte della polizia, nel caso di Preston è stato sospeso da me; Preston non è stato arrestato, Amanda si. Le due cose sono totalmente diverse, non hanno la minima traccia comune, se non che il pubblico ministero, nell’uno e nell’altro ero io. Ma è solo questo. Come per tantissimi altri procedimenti. Non c’è il minimo elemento in comune.
15’23’’ CNN: Ha appena detto che è il suo lavoro assicurarsi che un testimone dica la verità però allo stesso tempo non ha verificato quello che ha detto il clochard e quello che hanno detto le due vicine”¦
Mignini: una persona, mi dice di averla vista, mi dice di aver visto che cosa hanno fatto, mi dice gli orari, mi dice cose che non sono state smentite da nessuno. Se la signora Capezzali, Capezzali, mi pare, racconta quello che ha sentito, la cosa viene confermata da un’altra testimone che abitava lì sotto, e non viene smentito da nessuno. Non basta”¦ ci sono due ragazze calabresi che abitavano nella, praticamente nel punto dove finiva la scala metallica che sarebbe stata percorsa da uno dei ragazzi, queste due ragazze, dicono anche loro che hanno sentito correre. Quindi c’è il grido, sentito da due persone, i passi ripetuti che sono sentiti, il grido e i passi che sono sentiti dalla Capezzali e sono sentiti da queste due ragazze calabresi. E, nel caso di Preston invece c’erano le telefonate che smentivano quello che lui aveva detto. Quindi in quel momento io avevo le telefonate e se uno dice una cosa, questa cosa veniva smentita da queste telefonate. Ora io non ricordo in dettaglio perché non mi sono, non ricordo in dettaglio questi aspetti, ma sono stati documentati. Quindi avevo gli elementi per dire: “˜tu mi dici le cose non vere’, in quel caso. Nell’altro caso non ci sono non ci sono mai stati. Sono stati sottoposti ad esame, in cross examination, ad esame incrociato, il barbone, le due ragazze calabresi e la Monacchia, la signora Capezzali e la maestra Monacchia, sono state sentite, hanno confermato in pieno. Cioè le loro dichiarazioni sono state, sono diventate prova, prova testimoniale. E Preston ha fatto quelle affermazioni che erano in contrasto con le intercettazioni. E io glielo ho contestato. Cioè lì è emerso subito, glielo ho contestato, è molto chiaro. Cioè non c’è nessuna”¦
18’41’’ CNN: Secondo lei, lei ancora crede che Narducci è coinvolto negli omicidi del mostro di Firenze?
18’50’’ Mignini: Guardi, questa, questo fatto è stato oggetto di un procedimento penale, il procedimento numero 1845 0821, che si è concluso con una richiesta di archiviazione con formula dubitativa per quanto riguarda l’omicidio per le persone che sono state indagate e per prescrizione negli altri reati. Quindi vuol dire che i reati sono stati commessi, erano a carico di certi soggetti ma era passato troppo tempo ed erano prescritti. In questo provvedimento il Gip accoglie pienamente la richiesta del pubblico ministero che ero io e cioè: i tre punti fondamentali erano che Narducci fosse stato ucciso perché l’autopsia che è stata fatta ha dimostrato che c’era la frattura del corno superiore sinistro della cartilagine tiroide, che non si produce per urti accidentali ma necessita per essere prodotta di una pressione circoscritta, localizzata e crescente, perché è una posizione protetta e il medico legale ha riconosciuto la morte per strozzamento; il Gip ha riconosciuto il fatto che il cadavere ripescato e che era stato ufficialmente riconosciuto per quello del Narducci, non era del Narducci, e che il Narducci era coinvolto, il Gip dice, nella vicenda dei duplici omicidi delle coppie. Questa ordinanza è stata impugnata in cassazione dal, dai familiari del Narducci, non dalla moglie, ma dai familiari del Narducci. La cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quindi, quindi questo discorso è chiuso, ormai.
20’48’’ CNN: Si ma la domanda è se lei pensa”¦
20’50’’ Mignini: E’ quello che io ho sostenuto,.. l’ho sostenuto e il Gip ha riconosciuto. Ha riconosciuto questi aspetti. Poi, su tutti, tutta la vicenda, è chiaro che, diciamo, essendo poi pendente un ulteriore procedimento, io non mi, non aggiungo altro Le dico solo che questo aspetto è stato fatto oggetto di un procedimento in cui io ho fatto, ho sostenuto queste cose, e il Gip ha riconosciuto, ha recepito in pieno l’impianto accusatorio.
21’55’’ CNN: Il corpo nel lago non era di Narducci?
22’00’’ Mignini: Allora glielo spiego”¦ Il medico legale che ha effettuato l’autopsia, che è il professore Giovanni Pierucci, dell’Università di Pavia, titolare delle cattedra di medicina legale dell’Università di Pavia, più altri consulenti tra cui il generale di brigata Luciano Garofano, hanno sotto vari aspetti, hanno riscontrato queste cose: il cadavero che fu ripescato il 13 ottobre ‘85 era di una persona che aveva pochi capelli, aveva una taglia 60, cioè era in fase di gigantismo putrefattivo, aveva un determinato abbigliamento e era in condizioni tali per cui il medico legale, quando ha iniziato l’apertura della bara, pensava di trovarsi di fronte a un cadavere, pensava di trovarsi di fronte a un cadavere che era ormai, non poteva più essere esaminato utilmente. Invece, aperta la bara, si è rinvenuto un cadavere che era quello del Narducci, che aveva capelli, pieni, aveva pantaloni taglia 48 small, chiusi in cinta, nella cintura, nel punto di vita, aveva condizioni di conservazione cadaverica eccellenti, in particolare dell’encefalo, non aveva le diatomee, cosa che ci sarebbero state nel caso in cui ci fosse stato l’annegamento e quindi il consulente che ha fatto l’autopsia ha detto che questa situazione, i profili dimensionali, poi c’erano anche gli aspetti relativi all’abbigliamento che era diverso, e i profili di conservazione cadaverica, rendevano quanto meno dubbia, la coincidenza del cadavere ripescato all’epoca e descritto dai testimoni all’epoca con quello del Narducci.
Sono state fatte poi delle consulenze per accertare quest’aspetto, dal punto di vista antropometrico, da parte di un’assistente di medicina legale di Pavia, la dottoressa Cristina Carlesi e poi da parte del comandante del Ris di Parma, il generale Garofano, allora colonnello, che ha confermato che quel cadavere era, aveva caratteristiche diciamo dimensionali che erano incompatibili con quelle del Narducci quale era stato rinvenuto nell’autopsia. Quindi questi aspetti, sono aspetti che sono stati oggetto di plurime, plurimi accertamenti.
25’39’’ CNN: dottore, a lei piace una buona teoria di cospirazione?
25’42’’ Mignini: AhA! Ecco la cospirazione”¦ Ascolti, qui non c’è nessuna cospirazione, non capisco che cosa significhi. Una persona che ha una taglia 60 non gli entrano pantaloni 48 small. Qui non c’è nessuna cospirazione!
26’08’’ Mignini: Non c’è cospirazione, questa è una realtà , poi le favole sono un altro discorso, ma la realtà è questa. Cioè la realtà è che uno si deve, uno deve esaminare la realtà . La realtà purtroppo, quando io ho iniziato questa indagine queste indagini diverse da quelle di cui abbiamo parlato finora, non avevo, dicevo: “˜vediamo quello che c’è’. E il medico legale mi disse, mi ha detto queste cose. Un cadavere che è rimasto cinque giorni in acqua e che è in condizioni quasi di putrefazione quando viene riportato su perché è in posizione, si dice, la fase negroide, la fase enfisematosa, cioè il gonfiore anche addominale, non gli entrano pantaloni 48 small. E se questo aveva i capelli, e quello non ce li aveva”¦ Il discorso”¦ e se uno è annegato ha le diatomee, ma questo non ce l’aveva. E poi c’è la rottura dell’osso ioide”¦ Questa non è cospirazione. Io non so che cosa intende per cospirazione?
27’16’’ CNN: cioè una ri-creazione molto fantasiosa, si dice, mi scusi che mi spiego meglio. In inglese si usa molto”¦
27’31’’ Mignini: Guardi, la cospirazione ci sarebbe se uno fosse partito con questa idea. Ma io non ero partito con questa idea. Io ho preso atto, dico sempre questo, prendo atto di quello che è a realtà , di quello che si tocca, si vede. Cioè io non posso inventarmi la realtà . Se la realtà mi dice che quello ha pantaloni 48 small ed è conservato in maniera perfetta, eh! La medicina legale ci dice che c’è qualcosa che non torna.
0’11’’ Mignini: Scusi, se posso aggiungere, è proprio l’esatto contrario di quello che dice lui. Cioè proprio perché prendo atto delle risultanze, non ho un’idea prefissata. E allora prendo atto di quello che c’è. E allora se mi dicono “˜guarda che quello non può essere’, la moglie mi dice “˜indossava altri abiti quando l’ho visto uscire per l’ultima volta. Io questi abito che vedo qui nella foto del cadavere ripescato non li ho mai visti’. Eh, allora non c’è cospirazione, c’è una realtà e bisogna prenderne atto.
1’03’’ CNN: Lei ha mai detto che la morte di Meredith fosse un rito satanico?
1’08’’ Mignini: Io non lo ho mai detto. Non ho capito chi ha, e continua, e continua, a dire questa cosa. Io ho letto, c’è una giornalista, non so come si chiama, lo dico perché lo ho notato, che continua a ripetere questa affermazione che, forse, ben sapendo che non è così. Io non ho mai detto che vi fosse stato un rito satanico. Non lo ho mai detto, quindi vorrei sapere chi se lo è inventato. Questa è una cospirazione, una fantasia, in mio danno però, in mio danno. Un fatto puramente sessuale. E forse io ho sempre detto, questo lo ho sostenuto in primo grado, c’era un rapporto che si era deteriorato tra le due ragazze. Questo ho sempre sostenuto. Questo glielo dica perché “¦
2’54 CNN: Il discorso della notizia che è uscita ieri, della non DNA che hanno trovato sul coltello”¦
3’03’’ Mignini: Dunque, allora io ho detto che preferirei non parlare della fase attuale del processo. Però io le dico questo che quando sono stati fatti all’epoca gli accertamenti da parte della polizia scientifica, la polizia scientifica ha utilizzato, in contraddittorio con gli interessati, tutto il materiale genetico presente sul coltello e sul gancetto. Cioè sul gancetto ce n’era molto quindi ne ha utilizzato una parte, ma sul coltello ha utilizzato tutto quel materiale che c’era. Era un accertamento irripetibile, che proprio perché non si può ripetere perché si utilizza tutto il materiale perché, prendendolo tutto si può fare una valutazione più attendibile, non si può ripetere. E quindi viene fatto in contraddittorio con gli interessati. Se questo materiale tre anni e mezzo fa è stato prelevato, e che cosa poteva rimanere di questo materiale? Niente. Il materiale del gancetto è risultato poi, credo, deteriorato dalla presenza della ruggine. E la ruggine non può essere evitata perché, se si usa un prodotto anti-ruggine si brucia poi il materiale genetico che è rimasto. Quindi io, non entro in merito a questo discorso però, l’accertamento che venne fatto all’epoca era un accertamento definitivo, irripetibile. La corte ha ritenuto di voler provare a vedere se c’era la possibilità , di vedere se ci fosse qualche materiale, qualche porzione di materiale ulteriore. Probabilmente non c’è più perché è stato utilizzato per fare gli accertamenti dell’epoca. Questo è il discorso. Quindi è molto semplice.
5’48’’ CNN: Mi aiuti a spiegare come è possibile che non siano stati trovati (DNA) nella stanza?
5’57’’ Mignini: Come è possibile? E’ possibile, intanto nel coltello. Se il coltello è l’arma del delitto, il coltello stava nella stanza. Il coltello stava nella stanza, cioè era stato utilizzato. Se quel materiale genetico, come ha detto la dottoressa Stefanoni, il materiale genetico della vittima sulla lama e di Amanda sull’impugnatura, stava nella stanza. Il gancetto del reggiseno contiene il materiale genetico di Sollecito, ed era nella stanza. E’ stato spostato di un metro, perché la polizia non, può succedere quando ci sono tanti oggetti in questi accertamenti, ma quel gancetto del reggiseno stava nella stanza. Lì c’era materiale genetico di Sollecito, e di Rudy, e della vittima. Quindi non è vero che non c’era materiale genetico nella stanza, materiale genetico c’era di solletico, per esempio. E poi se il coltello è l’arma del delitto, come noi abbiamo ritenuto nelle indagini del processo, il coltello stava nella stanza del delitto.
7’04’’ E poi, comunque a un metro dalla stanza del delitto, nel corridoio e nel bagnetto, c’erano: il sangue misto di Amanda”¦ come è possibile? E allora io le rifaccio la domanda, le riporto la domanda: come è possibile che ci sia sangue misto di Amanda, ci sia stato sangue misto di Amanda e della vittima nel bagnetto, che è vicinissimo, a fianco della stanza del delitto? Che nel bagnetto ci sia sul tappetino l’impronta del piede, che viene attribuita a Sollecito, sporco di sangue? che nel corridoio che sta davanti alla porta del delitto ci sono le impronte dei piedi attribuite ad Amanda e Sollecito sporche di sangue? Come è possibile che ci siano questi elementi se loro non c’erano? Domanda, vorrei che mi rispondeste, però, gliela dico a lei.
08’52’’ Mignini: ma quel sangue”¦., Amanda dice che non lo ha visto la sera del 1^, lo ha visto la mattina, quando lei dice di essere andata nella stanza. Come è possibile, se stavano di notte nella casa di Sollecito, hanno trascorso la notte nella casa di Sollecito, che ci fosse il sangue misto vittima/Amanda nel bagnetto? L’impronta del piede sporco di sangue di Sollecito sul tappetino? E le impronte di Amanda e Sollecito sul corridoio? Eh Eh, siamo sempre lì.
09’42’’ Mignini: Comunque il diritto non è una scienza esatta, si vede, perché è suscettibile le valutazioni, le prove sono suscettibili di essere valutate in modo diverso. Il giorno in cui ci sarà un computer centralizzato, faremo a meno dei processi, daremo i dati al computer e poi ci risponde. Però è chiaro che ci sono valutazioni diverse perché i fatti si possono valutare diversamente, le testimonianze, questo succede in tutti i processi.
10’40’’ CNN: e’ possibile che un procuratore che sta affrontando dei propri problemi, che abbia colto questa opportunità di un caso così clamoroso”¦
10’58’’ Mignini: io non ho colto nessuna opportunità perché quel giorno ero di turno. C’è un turno di una settimana, quindi io non ho colto questa opportunità . Ero di turno dal lunedì precedente e finiva il mio turno il lunedì successivo che era il 5, se non sbaglio, e quindi il delitto è stato scoperto il 2 e sono dovuto intervenire io. Poi se lei mi dici: come mai c’è un procedimento di questo tipo, in cui c’è un’assoluzione di cui vorrei che si parlasse, perché noto che di questa assoluzione non parla nessuno. E invece bisogna dirla tutta la verità perché questo procedimento a nostro carico che, mi faccia dire tutta la verità , è un procedimento un po’ strano, c’è un’assoluzione comunque. Un’assoluzione piena di cui nessuno ha parlato. La condanna è invece temporanea ed è soggetta ad appello. Ora, la procedura italiana prevede che nel caso ci sia, c’è un procedimento disciplinare nei confronti del, di un magistrato, quando un provvedimento disciplinare è legato, come in questo caso, esclusivamente ad un procedimento penale, cioè: hai un procedimento penale, c’è un procedimento disciplinare, automaticamente, il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla definizione del procedimento penale. Allora, per una parte c’è stata la assoluzione piena, non un’assoluzione così dubitativa, ma piena, in modo oggettivo. Per un’altra parte c’è l’appello, in cui abbiamo eccepito l’incompetenza del tribunale di Firenze. Cioè il tribunale di Firenze non poteva giudicare questo procedimento perché erano coinvolti a vario titolo magistrati della procura di Firenze. Non potevano trattarlo a Firenze perché non si fa un processo in casa propria.
13’53’’ Mignini: Poi vorrei aggiungere un’altra cosa, se permette. Io durante il processo non mi sono mai”¦., mi sono sempre sottoposto all’esame. Cioè ho detto: “˜chiedetemi pure, io non ho problemi’. Perché non ho nessun problema in questa vicenda, io ho fatto le indagini che era necessario fare. Quindi non c’è stata nessun atteggiamento di intimidazione, nella maniera più assoluta, anche perché, tra l’altro, glielo spiego, non si può fare pressioni verso una persona con attività che a quella persona rimane segreta, questo lo capiscono anche i bambini forse, le mie bambine, anche quelle più piccole lo capirebbero. Quindi io non posso intimidire una persona se io provo a fare una pressione nei confronti di quella persona con un’attività che quella persona ignora, io non la intimidisco, cioè è fuori dalla realtà questa cosa. Per cui io non mi sono mai”¦, mi sono sempre sottoposto all’esame e ho la massima fiducia nella”¦, perché ho sempre avuto la massima fiducia nell’attività giudiziaria. Io mi sono sempre sottoposto all’esame, ho detto “˜chiedetemi pure quello che volete’. Ho messo a disposizione tutti gli atti. Sono indagini che bisogna capirle, perché sono indagini complesse e un’autorità giudiziaria che non ha fatto queste indagini non lo capisce. Tanto che ho avuto la dimostrazione, adesso non sto a dirlo, non vorrei poi approfondire su questo aspetto, ho avuto la conferma che, di questo procedimento che io ho trattato, i magistrati che lo hanno trattato non hanno capito la portata e quindi hanno ritenuto che questi atti fossero atti estranei a questo procedimento. Le aggiungo un’‘altra cosa, perché questo proprio ai fini di spiegare l’ordinamento italiano”¦ “˜Il reato di abuso di ufficio’”¦ io ho visto tante volte quando hanno spiegato, condannato”¦, “˜convinte’ mi pare, o “˜abuse of power’. Non è abuso di potere. L’abuso di ufficio è un reato minore, in Italia, che consiste, una volta, prima della riforma del 1997, era un reato molto indeterminato, e allora uno poteva anche, con un’interpretazione sbagliata poteva anche configurare un reato di questo tipo. Adesso per fare l’abuso di ufficio, sono richieste delle condizioni tali per cui è un reato che difficilmente è configurabile perché ci vuole una violazione di legge, immediatamente,”¦ che una legge che deve essere immediatamente precettiva, cioè non una violazione procedimentale come quelle che sono state contestate a me. Questa violazione deve aver determinato una ingiusto danno come conseguenza diretta della violazione di legge. E il soggetto che la ha posta in essere deve aver compiuto questa attività con dolo intenzionale. Cioè deve averlo fatto essenzialmente al fine di danneggiare una persona. Ma io non posso danneggiare una persona, intimidirla, con una attività che a quella persona rimane segreta. Questo io, è la logica, non è un discorso di”¦
18’16’’ CNN: lei ha qualche dubbio anche il più piccolo, che forse, ha accusato due persone che forse sono innocenti?
18’32’’ Mignini: Guardi, io le voglio fare una”¦, voglio essere, io sono molto sincero e quindi sono molto, molto leale e molto sincero quando mi esprimo. Io ho la”¦, se ho fatto certe richieste, avevo l’assoluta certezza che fossero responsabili. Quindi, altrimenti, se avessi avuto un dubbio, questa è la mia valutazione, io avrei chiesto l’assoluzione con formula dubitativa. Le dico un’altra cosa, però, mi è stato detto, io non ho visto il film, non so se si vedrà in Italia questo film.. di com’è quello di Life Time”¦ Mi è stato detto che quel film, l’attore che mi interpreta, quando viene condannata Amanda, sorride. Mi è stato detto, io non lo ho visto, non so se è vero. E’ vero, l’ha visto lei”¦
NO
Mi è stato detto che l’attore sorride. Ma io non ho sorriso perché era doveroso fare questa richiesta, ma il magistrato che fa una richiesta di condanna, non la fa con diciamo, con allegria, tutt’altro. Perché sono due giovani che vedo le famiglie e quindi anche la sofferenza delle famiglie. Però lo faccio perché è il mio dovere, ho ritenuto di farlo, quindi non avevo il minimo dubbio. Ma non è vero che ero contento. Cioè che ero come mi è stato detto che è l’attore che sorride, perché chiedere la condanna di due giovani che potrebbero essere miei figli, insomma, non è una cosa che rallegra. Questo io vorrei che fosse chiaro. Cioè l’ho fatto perché ero convinto, l’ho fatto però”¦. Non.., sono cose che pesano. Perché il magistrato che lo chiede lo fa con un”¦ come dire: è una necessità , è un dovere, ma non è che uno è contento. Ecco, questo vorrei che fosse chiaro (”¦)
22’45’’ CNN: Però allo stesso tempo lei può dormire durante la notte pensando che ha fatto la cosa giusta?
22’53’’ Mignini: Ho la coscienza a posto, si. Lei, me lo ricordo che era presente, quando io ho fatto la richiesta di condanna, la richiesta di condanna, io l’ho”¦, l’ho illustrata, è toccato a me perché ero il magistrato più anziano, non era la collega, la collega aveva svolto la sua parte, il suo aspetto, l’aspetto relativo alle indagini genetiche, alle celle telefoniche, alle indagini sui computer; io ho dovuto fare la parte investigativa, diciamo, del fatto, la parte delle testimonianze. E poi ho dovuto fare la richiesta finale e, le dico, io ho 4 figlie, quindi so quello che significa, sono.., ho la coscienza tranquilla perché ho chiesto, ho fatto quello che ritenevo di fare. Ho chiesto quello che ho ritenuto e la mia valutazione è questa, io sono”¦, sono, chi mi conosce sa che c’è un modo per convincermi: convincermi razionalmente. Io sono”¦, e questo chi mi conosce lo sa, che di fronte a una valutazione razionale, spesso mi è capitato di dare ragione a una persona che me lo ha dimostrato. Però devo convincermi. Se non mi convinco, non mi convinco ed ho la mia posizione. La mia posizione che traggo dall’analisi degli elementi, mai da una valutazione preconcetta e cospirazionistica, non so, comunque dai fatti, assolutamente dai fatti.
25’32’’ Mignini: io spero che, non so se è finita, penso sia finita, io spero che c’era una”¦, c’è una delle vedute molto diverse, anche sull’interpretazione di fatti che sono successi che sono molto diverse. Io ho cercato, non avevo mezzi perché il magistrato non ha la possibilità di parlare molto, con molta libertà . Avevo letto tante volte, mi sono anche arrivati dei messaggi non propriamente piacevoli. Quindi ho letto tante cose anche totalmente infondate e spero aver dato un contributo. Cioè, si possono avere opinioni diverse. Io.. sicuramente si possono avere opinioni diverse, io, il magistrato che svolge funzioni di pubblico ministero, sono stato io, nelle indagini in primo grado e sono adesso applicato in appello. Si possono avere opinioni diverse, io rispetto le opinioni però pretendo che non si metta in dubbio la buona fede e l’onestà intellettuale degli inquirenti, perché non ci sono”¦, verso questi sono ragazzi che erano totalmente sconosciuti. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo ritenuto di fare, quello che è emerso, che si può non condividere. Io rispetto tutte le opinioni, però chi aveva il compito di svolgere le indagini e di sostenere quella che viene chiamata l’accusa, che poi, ripeto, non è un’accusa ma organo di giustizia, siamo noi. E noi ci siamo assunti la responsabilità dì fare quello che abbiamo chiesto. C’è una collega che ha lavorato con me, che è stata utilissima perché mi ha aiutato su certi aspetti, dal punto di vista biologico, è una collega con cui siamo insieme nella giunta dell’Associazione nazionale magistrati. E quindi mi auguro che, non lo so, ma mi auguro, spero, che almeno abbia dato un contributo di chiarificazione. Cioè che almeno qualcosa si possa dire non è proprio come noi si pensava. Questo vorrei, almeno mi auguro.
Giuliano Mignini: L’Intervista di Lorenzo Lamperti
E’ stato scritto che avrebbe trattato con Raffaele Sollecito perché accusasse Amanda Knox in cambio di una pena più mite.
Ma ora il procuratore del caso Meredith, Giuliano Mignini, sceglie Affaritaliani.it per rompere il silenzio: “Nessuna trattativa. Bastava leggere bene il libro per capire che io non c’entro. Sono sconcertato da questa deformazione dei fatti”. E ancora: dubbi sulla colpevolezza di Amanda? “Se li ho, io chiedo l’assoluzione. Ho sempre creduto alla responsabilità di tutti e due”. La pressione in attesa della sentenza era esasperata: “Credo che i processi si facciano nelle aule di giustizia, non fuori”. Sia Amanda che Sollecito hanno scritto un libro sull’omicidio: “Sono scelte che ognuno fa e di cui è responsabile”.
Procuratore Mignini, negli ultimi giorni è stato scritto che lei avrebbe trattato con la famiglia di Raffaele Sollecito offrendo una pena più mite in cambio di una testimonianza contro Amanda Knox.
“Devo dire che a questo punto sono sconcertato da questa deformazione dei fatti. Bastava leggere quello che ha scritto Sollecito nel suo libro per capire che io non c’entro assolutamente nulla. Tra l’altro il padre di Raffaele ha smentito l’esistenza di una trattativa. Io però continuo a vedere dei giornali che pubblicano queste cose. Lasciamo stare quelli americani, sui quali è meglio stendere un velo pietoso, però mi sorprende che anche qui in Italia si parli di fatti che non si sono mai verificati. Il padre di Sollecito ha smentito in diretta televisiva, e comunque non c’erano neanche gli elementi di partenza per sostenere una cosa di questo genere”.
Quindi c’è stata una strumentalizzazione del racconto di Sollecito?
“Mi sembra evidente. E comunque la vicenda del processo Kercher è preceduta da quella del Mostro di Firenze [il 22 novembre si pronuncerà la Cassazione, ndr]. E’ da lì che è partito tutto. Io non ho mai detto niente, ma a questo punto non se ne può più. Sulla vicenda Meredith c’è stata troppa superficialità ”.
Raffaele Sollecito parla di un avvocato che avrebbe trattato con la sua famiglia…
“Sono semplici illazioni di illazioni. E comunque non capisco come si sia potuto interpretare il racconto di Sollecito come riferito a me. A guardare bene le cose, al limite potrei essere io persona offesa da una millanteria”.
Sta valutando azioni legali?
“Ho novanta giorni, valuterò. Certo, devo prendere atto della smentita del dottor Sollecito. Quello che scrive suo figlio, almeno quello che riportano i giornali, non ha portata diffamatoria nei miei confronti. Il problema sta nella rilettura che ne è stata fatta. Basterebbe leggere correttamente per capire che stiamo parlando di semplici impressioni, non di fatti. Di concreto si fa riferimento solo ad alcune persone che non sono io”.
Quindi esclude l’esistenza di una trattativa segreta?
“Ma nella maniera più assoluta. Ma come, dopo la condanna e la richiesta in appello dell’ergastolo mi sarei messo a trattare? Ma su che cosa?”
Perciò non ha mai avuto dubbi sulla colpevolezza di Amanda?
“Non esiste, se ho dei dubbi io chiedo l’assoluzione. Io ho sempre creduto alla responsabilità di tutti e due”.
Il ricorso alla Cassazione si fonda anche sulla condanna di Amanda per calunnia.
“Quello è uno degli aspetti fondamentali del ricorso, che comunque è articolato in molti motivi. E’ un ricorso fatto molto bene. Vedremo quello che deciderà la Cassazione il prossimo 25 marzo”.
Fatto sta che si è creata una situazione singolare, nella quale Rudy Guede è stato condannato per concorso in omicidio ma secondo la giustizia i concorrenti non ci sono o comunque non sono Amanda e Raffaele…
“Sì sì, infatti. C’è Rudy Guede condannato come concorrente, Sollecito e la Knox assolti. D’altra parte Rudy Guede, come si è visto, non è nemmeno stato condannato per la simulazione del furto… Questi sono problemi che si vengono a creare con il rito abbreviato quando una parte della vicenda viene scissa dall’altra. Si tratterebbe, invece, di una vicenda unitaria”.
Sul processo c’è stata una pressione altissima. Crede che possa in qualche modo aver influito sulla sentenza?
“Non so se in concreto abbia influito. So che la Corte si è fatta questa idea, questa convinzione, che io non condivido. Certo, la pressione è stata esasperata. Credo che i processi si facciano nelle aule di giustizia, non fuori”.
Lei a caldo parlò di una sentenza “quasi annunciata”.
“Chi ha seguito il processo d’appello potrà fare le sue valutazioni. Secondo noi la sentenza di primo grado era corretta e completa. Vedremo che deciderà la Cassazione ma, al di là del processo, non posso accettare certe insinuazioni. Sono stato fatto oggetto di attacchi in maniera esclusiva. Rimango sconcertato, per esempio, quando ancora si fa riferimento a delle frasi che ho smentito anni fa dove collegherei l’omicidio di Meredith a un rito satanico. Cosa che non ho mai detto, ma nonostante questo lo si continua a scrivere”.
Si tratta di errori, superficialità , o qualcosa di più?
“Non è più possibile parlare di errori perché sono anni che smentisco queste frasi. A questo punto la cosa mi incuriosisce”.
In molti di fronte al libro di Sollecito e a quello di Amanda, che uscirà tra breve, storcono il naso e non trovano corretto lucrare su una tragedia come l’omicidio di Meredith. Lei che cosa ne pensa?
“Queste sono scelte che ognuno fa e di cui è responsabile. Mi limito a dire che il processo è in corso e bisogna aspettare la Cassazione”.
Francesco Sforza e come la campagna Knox-Mellas ha diffuso alacremente le sue false affermazioni
I miei post precedenti
Le parti uno e due di questa serie sul sempre più irregolare Francesco Sforza (chiamato qui Frank Sfarzo , il suo pseudonimo) sono qui and qui..
Sintesi delle conclusioni delle indagini
1 ) La campagna Knox / Mellas PR, gli amici di Amanda, e le attività di commentatori online come Bruce Fischer e Frank Sfarzo, sono la stessa cosa. Sono coordinati al fine di sovvertire il corso della giustizia nel processo di Amanda Knox.
Ci sono prove di coordinamento tra: le storie disseminate di proposito in vari media, la manipolazione delle voci Wikipedia, le somme versate a Frank Sfarzo; loro postano sul suo forum, lui posta sul; loro e cerca di trarre profitto dall’omicidio di Meredith Kercher .
2 ) Il furbetto mercenario Frank, che ha i suoi fini personali ed è flessibile riguardo all’idea di colpevolezza o l’innocenza dell’imputata, infiamma i suoi sostenitori creduloni con storie di ’ marcio (malagiustizia) ’ nella giustizia italiana, e, demonizzando il pubblico ministero Giuliano Mignini, fa si che sia improbabile che guardino mai ragionevolmente alla prova concreta di colpevolezza presentata in tribunale e confermata finora in numerosi processi.
3) Una serie di bugie provenienti da lui, e la campagna, poi si fa strada nei libri di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, e da lì nei media, che, pensando che queste siano confermate da diverse fonti, li ripetono all’infinito nel tentativo di influenzare pubblica opinione, senza fare alcuna verifica fatto propria.
( foto: Douglas Preston e Mario Spezi , co-autori di The Monster Of Florence , primo attacco impostato sul sistema giuridico in corso . )
Introduzione alla parte terza
Quale persona [il sottoscritto, Naseer Ahmad] che è stata a lungo affascinata dalla politica e dall’uso di PR in campagne politiche , è stato interessante osservare tattiche simili utilizzate dalla campagna che sorse intorno al gruppo noto come gli amici di Amanda Knox , o, “FOA” .
Il gruppo, costituito al fine di combattere le descrizioni incendiarie [che si davano] della Knox e per contrastare i resoconti dei media, negativi riguardo a ’ Foxy Knoxy ’ ” presto sia lasciava esso stesso prendere dalla retorica piuttosto infiammatoria, praticata soprattutto attraverso internet.
Molti osservatori del processo , che erano abituati alla normale progressione di casi di omicidio , sono rimasti scioccati di vedere che la virulenta campagna online diventava la storia stessa, e si traduceva in un attacco a tutto spiano sul sistema giudiziario di un paese straniero , e in un attacco a un magistrato , il dottor Giuliano Mignini , e alle forze di polizia della città in cui è avvenuto l’omicidio cioè Perugia , in Italia .
Questi attacchi sono stati presto ripresi e ripetuti da media ostili , spesso senza il più elementare controllo dei fatti, ma più guardando ad alimentare il pubblico con un “˜effetto eccitazione’ sensazionalistico infinito a base di sesso e violenza .
Analizzare questo muro di rumore è diventato un interessante esercizio per molti di noi . C’era forse del vero nell’affermazione che questi erano due ’ bambini innocenti ’ incastrati da un procuratore canaglia con una ossessione per il satanismo e il sesso? e c’era effettivamente un ampio sostegno di pubblico nei loro confronti, o solo la parvenza di ciò ?
[ Edda e Chris Mellas . Solo foto di loro in un evento FOA , che Frank Sfarzo sostiene ” non hanno alcuna relazione con ” . ]
E come e quando Frank Sfarzo è riuscito a diventare un ruolo tanto importante nel quadro ? Non fatevi ingannare: lui era centrale allo sforzo di pubbliche relazioni , in quanto ” l’ unico giornalista italiano ad assistere ad ogni data del processo ai due imputati ” e apparentemente la vittima di ” un pubblico ministero con una lista dei nemici ” che ha inviato sicari della polizia di ucciderlo ( lui, Frank sfarzo ), che serviva solo come storia di sottofondo per quasi- giornalisti , [invitati a] giocare con i propri pregiudizi e a discolpare due persone già condannate per omicidio.
Questa serie di articoli sulle attività di Frank Sfarzo e la FOA si è basata sulla semplice equazione filosofica : se alcuni dovessero porsi come osservatori ed esperti di un processo per omicidio condotto in una lingua straniera , [pur stando] in un paese a migliaia di chilometri di distanza , e produrre risme di opinioni ‘esperte’ che non dovevano essere provate in tribunale , beh , chi avrebbe potuto sorvegliare i sorveglianti ?
E quanto importante è stato Frank Sfarzo , quale unico italiano nel mix , nel dare loro credibilità , semplicemente ripetendo a pappagallo e concordando con loro conclusioni ?
Chi era comunque Frank Sfarzo ? ( Per questo , vedere parti uno e due )
Chi sono gli “amici di Amanda ” ?
E come si sono imbattuti in Frank Sfarzo ?
La FOA era in origine un ” gruppo di genitori i cui figli erano andati alla Seattle Prep School con Amanda Knox “, includevano Tom Wright , un regista , Jim Lovering , un esperto di marketing , David Marriott , della società di pubbliche relazioni Gogerty Marriott , e il giudice di King County Superior Court Michael Heavey , con l’avvocato ed esperto legale della CNN Anne Bremner quale loro portavoce .
Tim Egan, residente a Seattle e columnist al New York Times, ha sparato fuori una serie di commenti xenofobi che ha dipingevano la prima istanza del processo come un esercizio di anti- americanismo . Un sentimento cui purtroppo ha fatto eco da Washington il senatore Maria Cantwell .
[ Molti membri FOA ben noti sono visti qui con Frank Sfarzo ]
Ecco Frank Sfarzo , completamente convertito all’ Amandismo dal 19 gennaio 2009 , e a bordo sul suo blog Perugia -Shock : ” Amici di Amanda .... Un diverso tipo di marines “
L’odio e il disprezzo , la gente a giudicare , la folla che cerca il linciaggio, profittatori e sciacalli . Ma ci sono anche un paio di belle storie di tutto il caso Meredith Kercher .
C’è la famiglia di Meredith che non hanno avuto una parola di odio per chi mai rubato la vita della loro figlia . C’è un ragazzo come Rudy - è colpevole di aver ucciso Meredith o semplicemente di non aver chiamato il 118 ? Non importa - che vive oggi nel pentimento , e avuto pensieri di dolore per l’angelo che abbiamo perso .
Ci sono gli avvocati di Rudy , Walter Biscotti e Nicodemo Gentile , in grado di lottare con tutte le forze e non esattamente per una fortuna . C’è la maestra elementare di Rudy e il figlio di lei che corrono al tribunale per testimoniare in favore di questo poveraccio .
Ci sono persone che lavorano nelle carceri , mantenendo i detenuti occupati con ogni tipo di attività . Ci sono le guardie carcerarie di Amanda , dapprima ruvide ma che la trattano ora come una regina .
[ Professor Chris Halkides “, il Guy DNA ” che scrive molti pezzi fuorvianti sulla prova del DNA , con Amanda Knox e la sua amica Madison Paxton ]
Frank Sfarzo , continuando :
C’erano già alcune persone a Seattle ad aiutare la famiglia di Amanda . Ora abbiamo gli amici di Anne Bremner e di Amanda . Non se ne stanno lì a guardare e lamentarsi . Hanno scelto di mostrare al mondo che la ragazza che conoscono, la giovane donna dolce e creativa che ama la musica , la vita all’aria aperta ei bambini non può essere un’ assassina, e oggi friendsofamanda.org , il sito web che hanno costruito per lo scopo , è pronto .
” Amanda non avrebbe mai dovuto essere arrestata “, ha detto Anne Bremner , un avvocato di Seattle e TV analista legale :
“E ’ sotto processo perché i funzionari italiani hanno commesso una serie di gravi errori investigativi e non se ne sono resi conto fino a che non avevano ormai già mosso false accuse . Si sono messi dentro così a fondo che ora si rifiutano di uscire” .
L’investigatore criminale privato Paul Ciolino ha usato parole forti in un CBS 48 Ore, intervista dello scorso anno : “E ’ un lavoro per incastrarla fatto dall’inferno”.
“Gli Amici di Amanda” non è associato in alcun modo con la famiglia della Knox e il suo team di difesa legale . Esso comprende membri dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati Uniti , un investigatore criminale di fama internazionale , un autore di best-seller , e altri professionisti e amici che credono inequivocabilmente nell’innocenza di Knox .
“Molti di noi sono genitori che sarebbero grati per il sostegno di un gruppo simile , se nostro figlio fosse stato rinchiuso a 6000 miglia di distanza in un incubo più strano della finzione”, ha detto Bremner . “La nostra missione è quella di presentare al pubblico internazionale e al sistema giudiziario italiano i fatti concreti e le prove che inconfutabilmente dimostrano l’innocenza di Amanda , e portarla a casa . “
” L’assassino sta scontando la sua pena “, ha detto Bremner . “Ha agito da solo . Né Amanda né Raffaele erano sulla scena al momento . Zero prove li collegano a questo omicidio . Siamo assolutamente certi che nessuno di loro aveva qualcosa a che fare con la tragica morte della Kercher . “
“Le autorità italiane ei media internazionali hanno presentato un’immagine lurida e assolutamente falsa di Amanda , accompagnata da riferimenti fantastici ai giochi sessuali e riti occulti “, Bremner ha aggiunto . ” Chiunque conosca Amanda dice che queste storie sono al di là ridicolo. “
Non proprio ” i marines ” l’avvocato di Amanda, stava scherzando intorno a una bella storia di amicizia e solidarietà . “L’America che mi piace. “
[ C’è una foto di Meredith a tornare qui , insieme con i suoi assassini accusati . FOA e la Knox si dilettano in ” tributi ” fasulle e ’ onore ’ a Meredith , sapendo che sarà il dolore le Kerchers ]
Naturalmente, come ora sappiamo , Sfarzo già aveva ricevuto denaro da OGGI , dalle reti americane , e , molto probabilmente , dalla famiglia Sollecito .
Non sono d’accordo che abbia cambiato idea sulla colpevolezza a un certo punto lungo la strada .
E ‘mia opinione , che , avendo conosciuto Mario Spezi dal suo tempo a Firenze , sia tornato a Perugia per trovare il modo di attaccare il PM Mignini , e il suo obiettivo primario era di attaccare la sua credibilità e incidere la sua indagine sul “mostro di Perugia” attraverso un attacco ad alzo zero sulla sua gestione del caso Meredith Kercher .
La mia opinione , come ho detto - ma semplicemente ci sono troppe prove di collusione con Mario Spezi e Douglas Preston e incentivi finanziari passando attraverso l’adesione ingenua di Bruce Fischer , come riportato in precedenza .
Il resto della sua storia , e il punto principale espresso , che i FOA non avrebbero alcuna connessione con la famiglia di Amanda Knox , ( o Frank con i FOA ), sappiamo essere una bugia , dacché FOA > Chris Mellas > Bruce Fischer . Notare i quasi due mesi di soggiorno di Sfarzo presso i Mellas .
Il giudice Heavey e altri che fanno donazioni regolari , pari a decine di migliaia di dollari per Frank Sfarzo, e le sue richieste che per avere altro ancora che non finiscono mai.
[ Bruce Fischer , centro , lungo incatenato a Sfarzo , ora il ’ cane da attacco ’ sdentata della campagna FOA ]
Le storie provenienti da Frank sui ’ Goons di Mignini ’ [i picciotti di Mignini] ha trovato la sua strada nel CPJ , Committee to Protect Journalists , che mai ha ritrattato la loro richiesta dopo aver scoperto che Sfarzo aveva mentito loro , che aveva aggredito la polizia chiamata dalla sorella quando li ha aggrediti per aver cercato di portarla via dalle sue grinfie . Forse questo ha qualcosa a che fare con questo:
Douglas Preston & Christine Preston
Anche le sue storie sul non ricevere più commissioni di giornali si è rivelato essere una bugia , ha dato indicazioni al Gruppo RCS per inviare royalties per tutte le precedenti foto e storie a Seattle , e le sue suppliche per inviare donazioni a un altro account PayPal (controllato dalla zia) non erano perché PayPal gli stava creando problemi, ma perché stava cercando di evitare le tasse . (Ho visto le copie dei suoi messaggi e-mail , e stava viaggiando con copie della ID della zia ) .
[ Frank con il giudice Michael Heavey , poco dopo il suo arrivo a Seattle . ]
Il giudice Michael Heavey
E ’ un argomento interessante in se stesso , in quanto uno dei FOA più fervidi. Non avendo avuto molto successo nelle sue ambizioni politiche , e ammonito dal Consiglio Etica giudiziario per la sua difesa di Amanda Knox , sembrava avere una sorta di legame emotivo col caso , e forse , come Bruce Fischer , ha cercato un trampolino di lancio per il suo prossimo “˜venture’ , che ora , grandiosamente , si chiama “Giudici 4 Justice” .
Ecco la nostra indagine completa su di lui insieme con un video e la trascrizione della sua presentazione pro -Knox ripetuta in numerose sedi del Rotary Club . Ha anche portato Frank Sfarzo e il Dr. David Anderson a uno di questi a Yakima , Washington State, il 25 luglio 2012.
A uno di loro (da trascrizione ) ripete le affermazioni su ’ polizia corrotta e disonesta ’ , e le frottole ’ hanno piantato [loro] le prove ’ ,di un ‘tribunale farsa ’ , le ‘14 ore tutta la notte di interrogatorio ’ . Dice anche altrove: “pensavo che ( Mignini ) fosse l’incarnazione del male ” e, incredibilmente , dice :
“I criminali sono quelli che hanno perpetuato una falsa accusa contro due buoni giovani. Queste forze di polizia e pubblici ministeri mentito, ingannato, e hanno rubato l’innocenza di due buoni giovani . Sono i criminali”.
Perché la Corte Suprema d’Italia ha mandato indietro il caso ? Ecco la risposta
“Nel tentativo di salvare la faccia, la Corte di Cassazione italiana si è unita all’accusa e alla polizia di Perugia, e perpetua queste false accuse. La Corte di Cassazione italiana sono diventati criminali essi stessi. Continuano l’abuso contro due buoni giovani.
La mia previsione , questo vale per un terzo processo , è che non ci sarà troppo clamore , e il verdetto sarà non colpevole, le prove insufficienti per dimostrare colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte Suprema, la Corte di Cassazione, fa questo per salvare la faccia, ma in realtà , a mio parere, sono caduti in disgrazia come giuristi, continuano a disonorare il loro paese. E ’ questa la giustizia ? Io credo di no” .
Il giudice Heavey è fuori di testa? Qui potete decidere…
[ Frank , il pazzo Dr. David Anderson , e il giudice Heavey al Yakima Rotary . Anderson attacca ancora la famiglia della vittima ]
Bruce Fischer
Ora tutti abbiamo presente il modus operandi di Bruce Fischer di intimidazione e bullismo. Egli non è semplicemente un avvocato per Amanda Knox , è il surrogato di Chris Mellas nelle guerre in rete.
La sua lista dei nemici, i suoi tentativi di “outing” di ogni individuo anonimo che lo ha intralciato nella sua strada nel costruire “Innocenza - Dappertutto” un gruppo di pressione da noleggio. Ha promesso di richiedere lo status di associazione di beneficenza, ma è diventato a scopo di lucro.
Le sue minacce aggressive di “˜mettere alla berlina’ le fonti che si erano manifestate facendo trapelare il comportamento di Frank Sfarzo, ha mostrato quanto sia importante Frank Sfarzo per la loro causa. Non vi era un livello cui [Fisher] non fosse disposto a scendere. Tutto questo tutto è stato riportato in precedenza nelle parti I e II . La rilevanza, inoltre, degli “SfarzoGate Papers” è nel fatto che affondarono Bruce Fischer.
Ma fu nel suo utilizzo di pochi volontari per creare l’impressione di un ampio sostegno ad averlo sgamato. Ha anche palesemente consentito l’uso di “profili fantoccio” per rivelare l’identità delle persone , e per attaccare il PM Giuliano Mignini.
Ed è stato per il suo usare burattini per scrivere articoli per Wikipedia, e controllare le voci Meredith Kercher, Giuliano Mignini, e Candace Dempsey, che lui stesso è stato stanato; e ha anche, involontariamente, evidenziato la collusione con l’agente FBI Steve Moor.
Ecco la nostra indagine in parte sui suoi metodi.
Ma dove Bruce ha veramente battuto sé stesso è dove gli amici FOA ha scritto numerosi articoli sullo scarsamente controllato editoriale “GroundReport” (oltre ad avere una collusione attivo con gli editori ) per scrivere numerosi libelli sul loro bersaglio preferito, il dottor Giuliano Mignini. ( Ho anche una volta ottenuto anch’io il ’ trattamento speciale ‘. Nessuna grossa delusione, ho capito quando sono stato coinvolto questo sarebbe accaduto, e questa causa è valsa la pena . )
Ecco un commento scritto da un commentatore anonimo ” JLS1950 ” ad un altro , ” Heisenberg ” :
JLS1950 > Heisenberg -
“Mi sembra Mignini mira a proteggere i trafficanti reali dalla ” concorrenza” . Mi chiedo se questo potrebbe aiutare a far luce sulle sue connessioni con Guede ... “
E chi pensi sia stata la fonte per questo ? Frank Sfarzo
Nota: ” JLS 1950 ” è Joe Starr , un residente di Seattle che è stato identificato come il miglior amico di Chris Mellas, e la cui sintassi, libelli ripetuti e linguaggio volgare nel corso degli ultimi sei anni in vari forum, lo rende riconoscibile in quanto singolo osceno individuo, a prescindere da quante identità internet si appropri.
[ Joel Simon del CPJ ormai screditata , che non ha controllato fatto affermazioni di Frank , poi rifiutato di ritrattare dopo si è scoperto ha mentito . ]
Esempio grande falsa accusa da Sfarzo
questo è Frank Sfarzo su Perugia Shock :
” MIGNINI C’ERA e il video dell’ interrogatorio è stato registrato ” 31 gennaio 2012
“Ho dato l’ordine di portarli entrambi qui insieme ” - Giobbi ha rivelato al processo . “Allora, non appena la video camera era pronta , con la fotocamera impostata e tutto , è stata chiamata dentro”
“Ero in una stanza insieme con il procuratore Mignini ” Giobbi - aggiunge - ” Stavamo guardando l’interrogatorio , in modo da studiare le sue reazioni ” .
“Allora , Giobbi rivela che Mignini era presente ! Allora è responsabile per tutto quello che è successo quella notte. “
Ma nella trascrizione del tribunale il Dr Giobbi non dice nulla del genere. L’unico altro osservatore era il Dott. Profazio , capo della Squadra Mobile. Il dottor Mignini era a casa a letto.
E nella sua testimonianza non ci fu alcuna menzione di qualsivoglia fotocamera. Non c’era nessuna registrazione. Erano semplicemente sconcertanti per i comportamenti di Sollecito e della Knox.
Quindi, ecco un quiz legale .
Dopo che un’indagine su un blog di un certo blogger perugino è conclusa, e mentre qualcuno guada attraverso tre anni di merda calunniosa, trovano un post che accusa un funzionario del tribunale di accordarsi con i trafficanti di droga, e proteggerli, e di mentire sul fatto che l’interrogatorio di Amanda Knox è stato registrato, tra molte altre false accuse .
In breve: se si accusa detto funzionario della corte di commettere reati,
questa è una cosa che merita di essere citata in giudizio per diffamazione, o no?
Steve Moore
Poco dopo che l’ex-agente dell’FBI fu convinto dalla moglie a guardare il caso nel 2010, iniziò a ordinare controlli illegali di dossieraggio su commentatori colpevolisti di spicco, come ha ammesso sul suo blog. Le sue presentazioni sul caso erano monotonamente, ridicolmente, poco professionali .
Ci sono più di una dozzina di messaggi su TJMK che lo smontano.
Chris e Edda Mellas
Non solo organizzano e coordinano le ali FOA e Bruce Fischer del Partito Amandista , hanno anche reso molto chiaro che approvano e sostengono le loro attività al 100 % .
E poi hanno dato una festa per le truppe, ma tenevano nascosta la data in cui la foto del gruppo infame è stata scattata, per celare il proprio coinvolgimento. Per fortuna (vedi immagine sopra di loro) noi abbiamo una foto di loro là sul posto.
Gli attribuisco la colpa per la mancanza di rispetto e la subdola ostilità nei confronti della famiglia Kercher, e per consentire ai loro surrogati di attaccare i Kerchers con l’accusa di essere motivati da ” avidità ” - quando è stato il giudice Massei a stabilire i danni ! Le persone che facevano tali osservazioni per loro conto erano a quella festa,e loro lo sanno! I Kercher, con la loro grazia e perseveranza, sono gli opposti polari dei Mellas privi invece di qualsiasi classe.
( David Marriott , della ditta Marriott di PR , che ha perso rapidamente il controllo della campagna con il FOA entrato in modalità di attacco . )
Frank Sfarzo , ancora una volta
Questo era prima di rendersi conto che potrebbe essere meglio tenere la bocca chiusa e sparire per un po’:
” Accidenti , ho sentito che quelli di pmf [Perugia Murder File] mi stanno gravemente calunniando attraverso uno dei loro membri , una certa “Tamale ” [Bettina], un certo ” Ergon”[Naseer] e vari altri anonimi ( sic , io non sono anonimo ) calunniatori, persone che si vergognano così di se stesse che non hanno nemmeno il coraggio di presentarsi con il proprio nome e la faccia. Buon per la mia querela . Ehi , non sapevo di essere in galera ... Grazie “Michael” , spero che tu possieda immobili di pregio ... “
Io no, non sono un ‘anonimo ’ . La mia foto e il nome sono stati pubblicati sul ‘IIP’ dal 2011, e quando mi sono imbattuto in Sfarzo in Cassazione a Roma nel pomeriggio del 25 marzo, questi non era nemmeno in grado di stabilire un contatto visivo . Ha quindi trascorso l’intera giornata inviando sms (forse ha preso una foto di me con il suo Blackberry ? Sorrido). Poi l’ ultima cosa che ricordo di aver visto di lui è stato sul Ponte Umberto I, quella sera verso le 22:00 mentre se ne andava a bordo della sua piccola Smart, curvo verso il basso e ancora scrivendo mentre era sms fermo al semaforo.
Il 16 dicembre, gli avvocati per la famiglia Kercher hanno presentato i loro argomenti nella corte d’Appello di Firenze. Erano lì - come lo erano stati dall’inizio del processo a Perugia - a parlare soprattutto per conto della vittima vera, Meredith Kercher.
Poi, il 17 dicembre, gli avvocati di Amanda Knox hanno presentato la loro difesa, che ammonta a più che un rimaneggiamento di falsi argomenti. E’ stata animata solo da una e-mail della Knox, alla quale diciamo come ha detto il giudice, che se vuole difendersi, può presentarsi in tribunale .
Gli avvocati di Raffaele Sollecito presenteranno le loro argomentazioni il 9 gennaio, e poi le repliche dell’accusa il 10 gennaio. Da ora in poi, niente di quello che i pochi FOA rimasti faranno potrà fare alcuna differenza per il verdetto, previsto il 15 gennaio circa.
la fine
Chi sapeva quando ho commentato sul caso nel 2010, dove questo mi avrebbe portato ? Sì , il caso ha riunito tutti i tipi di persone , ma alla fine , è stata la campagna di pubbliche relazioni più brutta che io abbia mai osservato . Amanda Knox , Chris Mellas , Frank Sfarzo , Douglas Preston , Michael Heavey , Bruce Fischer e Steve Moore tutti sembravano divertirsi in questa lotta sporca .
Un giorno , potranno guardare indietro e chiedersi “Ne valeva la pena ? A aiutato le nostre cause in qualche modo? [usare] il Mostro di Firenze , Knox / Sollecito , contro Mignini ? ” Ma in qualche modo , sento che essi sono, e che sempre resteranno, singolarmente inconsapevoli.
( Fuori Cassazione , Aula n ° 1 , a Roma , in attesa della corte di tornare . 08:30 , 25 marzo 2013 . Questo è quando le ruote è caduto l’ autobus PR ).
Riconoscimento
Gran parte dell’articolo si basa su ricerche sui principali personaggi condotte e riportate nelle pagine forum PMF punto net, il forum PMF punto org, e qui su TJMK .
Voglio menzionare Nell e Guermantes, Kermit e James Raper, The Machine, Jools, Mr. e Mrs. Fly By Night, Yummi, Peter Quennell, e brmull ( che purtroppo non commenta più il caso) e molti altri. I rimanenti sono troppi da elencare qui, ma li ricordo con gratitudine.
Ho avuto poi la fortuna di ricevere informazioni da molte fonti confidenziali, riguardo a Frank Sfarzo, e ne ho ricevute altra ancora quando sono andato a Roma per assistere all’udienza in Cassazione 25-26 Marzo, il giorno in cui la Corte Suprema italiana ha accolto il ricorso del procuratore generale dell’Umbria (Dr. Galati) ed ha annullato l’assoluzione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito .
Questo è stato uno sforzo collaborativo , e il mio grazie a tutti voi.
Traduzione Del Testo Originale Di Saul Kassin, Che Mette Evidenza Le Sue False Affermazioni
Come la storie di Amanda Knox e dei tanti altri condannati ingiustamente dimostrano, le confessioni false spesso hanno la meglio sul dato dell’innocenza degli imputati. Una ricerca recente focalizzata sulle loro conseguenze suggerisce che le confessioni sono molto persuasive, per effetto di una questione di logica e buon senso; che numerose confessioni false contengono racconti molto dettagliati e notizie di reato spesso molto precise che sembrano rivelare una conoscenza da colpevole; e che le confessioni, in generale, possono corrompere altre prove per la parte delle deposizioni di testimoni ‘laici’ [NdT: cioé, non professionali] e di periti forensi ““ producendo un’illusione di riscontro falsa. Quest’ultimo fenomeno, detto “inflazione del riscontro”, fa pensare che i requisiti del riscontro pre-dibattimentale, come pure il concetto di “errore innocuo” in appello, sono basati su una errata presupposizione di indipendenza tra i singoli elementi di prova. Oltre alle riforme delle pratiche di polizia rivolte a minimizzare il rischio di confessioni false proposte precedentemente, alcune misure dovrebbero essere adottate anche per contenere le conseguenze propagative di tali confessioni…
Meredith Kercher é stata trovata stuprata e assassinata a Perugia, in Italia. Quasi da subito la polizia ha sospettato Amanda Knox, la studentessa Americana di 20 anni, una delle coinquiline della Kercher (e l’unica ad essere rimasta a Perugia dopo l’omicidio). La Knox non aveva precedenti penali o di violenza e non aveva movente. Ma c’era qualcosa nel suo comportamento ““ tale una palese mancanza di affettività , un scoppio di singhiozzi, o la sua condotta fanciullesca e immatura ““ da indurre la polizia a credere che fosse coinvolta e che mentisse quando affermava di essere rimasta per tutta la notte insieme Raffaele Sollecito, il suo nuovo fidanzato italiano.
Armati di un prematuro giudizio di colpevolezza della Knox diversi funzionari della polizia interrogarano la ragazza a più riprese per quattro giorni. Il suo ultimo interrogatorio cominciò alle 10 della sera il 5 novembre, e durò fino alle 6 della mattina del 6 novembre, tempo durante il quale era sola, senza avvocato, interrogata a turni da una squadra di una dozzina di poliziotti, senza una pausa per mangiare o dormire. Da più punti di vista Knox era un sospetto vulnerabile ““ giovane, lontana da casa sua, senza famiglia, e costretta a parlare in una lingua che non parlava correntemente. Le hanno detto, mentendo, che Sollecito, il suo fidanzato, aveva ripudiato il suo alibi, e che c’era prova materiale della sua presenza sulla scena del crimine. E’ stata invitata a chiudere gli occhi e a immaginare come quel delitto orrendo avrebbe potuto verificarsi: un trauma, le hanno spiegato, che lei avrebbe ovviamente rimosso. Alla fine, lei crollò, piangendo, urlando, e colpendosi la testa. Nonostante la legge che esige la registrazione degli interrogazioni, la polizia e gli pubblici ministeri affermano che queste sessioni non erano registrate.
Due “confessioni” furono prodotte durante questa ultima sessione, descrivendo quello che la Knox chiamava una “visione” di sogno. Entrambi furono dattilografate dalla polizia ““ la prima a 1:45 della mattina, la seconda alle 5:45. La Knox ha ritrattato le dichiarazioni in una lettera che scrisse a mano non appena fu lasciata sola (“Per quanto riguarda questa “˜confessione’ che ho fatto ieri sera, voglio essere molto chiara che sono molto dubbiosa della veridicità delle mie affermazioni perche sono state fatte sotto la pressione dello stress, dello shock, e di estremo esaurimento.”) Notevolmente, niente nelle confessioni indica che lei aveva una conoscenza colpevole. Infatti, le dichiarazioni attribuite alla Knox erano sbagliate sui fatti riguardo ai particolari centrale significante (p.ex. ha citato come complice un uomo che era sospettato dalla polizia, ma che successivamente si é dimostrato avere un alibi impugnabile; ha fallito di citare un altro uomo, allora sconosciuto dalla polizia, il DNA di cui fu trovato ulteriormente sulla vittima). Ciononostante, Knox, Sollecito, e l’uomo innocente da lei coinvolto, furono tutti subito arrestati. In una stanza pieno di giornalisti, il capo della polizia annunciò: “Caso chiuso”.
La polizia aveva omesso di fornire alla Knox un avvocato o di registrare le interrogazione, e per questo le confessione attribuite alla Knox furono dichiarate inammissibili in corte. Tuttavia, il danno era gia fatto. La confessione avviò un indagine, un procedimento e una condanna tutti mirati a confermare l’ipotesi. L’uomo il cui DNA fu trovato sulla vittima, dopo aver dichiarato in modo particolare che la Knox non era presente, cambiò sua narrazione e implicò la Knox durante il suo processo. I periti della polizia scientifica dedussero che il DNA della Knox sulla impugnatura di un coltello trovato nel apartamento del suo fidanzato, conteneva anche il sangue della Kercher sulla lame, e che il DNA del fidanzato era sul gancio del reggiseno della vittima. Diverse testimoni occulare si sono fatti presenti. Una donna anziana ha detto che é stata svegliata da un urlo seguito dal rumore di due persone che correvano; un tossicomane senza tetto ha detto che aveva visto Knox e Sollecito nei pressi quella notte; un spacciatore pregiudicato a detto che aveva visto tutti i tre sospetti insieme; il proprietario di un supermercato ha detto che la mattina dopo ha visto Knox che cercava i prodotti di pulizia; un testimone ha dichiarato aver visto la Knox brandire un coltello.
Il 5 dicembre 2009, una giuria di 8 persone ha dichiarato Amanda Knox e Raffaele Sollecito colpevoli di omicidio. Le due erano condannati a 26 e 25 anni di carcere rispettivamente. Infine, il 3 ottobre 2011, dopo essere stati accordati un nuovo processo, furono assolti. Dieci settimane piu tarde, il corte d’appello italiano ha emesso un opinione di 143 pagine, redatto in termini vigorose, nel quale censurava il pubblico ministero e concludeva che non esistevano prove credibile, movente, ne teoria di colpevolezza plausibile. Per le quatro anni del loro incarcerazione, questa storia ha attirato l’attenzione internazionale (per visioni d’insieme esaurienti, si vede Dempsey 2010, e Burleigh 2011).
E’ ormai evidente che la cosidetta montagna di prove screditate che ha servito per condannare Amanda Knox e Raffaele Sollecito non era altro che un castello di carte costruito su una confessione falsa. La domanda posta da questo caso, e tanti altri casi simili, é questa: Perche le confessione false sconfiggono cosi spesso l’innocenza?
Terzo, importa rendersi conto che non tutte le prove sono ugualmente malleabile o sogetti all’inflazione della corroborazione. Nello stesso modo che la ricerca classica indicando che les aspettative possono influire sui giudizi delle persone, gli oggetti, e di altri stimoli che sono ambigui rispetto a quelli che costringono un certo percezione, la ricerca forense indica che l’ambiguità é una condizione moderatore. Gli testimoni occulari, quando sono chieste di riferire un accadimento o di decidere sull’identificazione sulla base di una tracce di memoria che non riescono a ritrovare, sono particolarmente malleabile di fronte alla prove di una confessione (Hasel & Kassin, 2009). Questo fenomeno fu evidente nel caso contro Amanda Knox. Quando la polizia hanno intervisto per la prima volta le coinquiline britanniche della Knox, nessuno di loro ha riferito un astio tra Knox e la vittima. Dopo la confessione molto pubblicizzata della Knox, pero, le ragazze hanno revelato “ricordi” nuovi, affermando alla polizia che la Kercher si sentiva a disagio con la Knox e gli uomini che quell’ultima portava a casa (Burleigh 2011).
Nei ultimi anni, gli psicologi sono stati critici dei problemi con l’esattezza, l’errore, la soggettività e il pregiudizio nei diversi tipi di prove in materia penale ““ incluso tra i piu importanti i prassi d’identificazione di testimoni occulare, prassi di interrogazione della polizia, e le cosidette scienze d’identificazione forense ““ tutto un insieme che a indotto Saks e Koehler (2005) a presagire un “prossimo mutamento di paradigma”. Per quanto riguarda le confessioni, sembra adesso che questo mutamento dovrebbe includere non solo le reforme che servono a minimizzare il rischio di confessioni false ma anche le misure mirando a contenere le conseguenze diffondente di quelle confessioni ““ come nel caso di Amanda Knox e altri che sono ingiustamente condannati.
La storia di Rudy Guede sta in piedi, ecco perch锦
http://www.tusciaweb.eu/2016/02/la-storia-di-rudy-guede-sta-in-piedi-ecco-perche/
Viterbo ““ Riceviamo e pubblichiamo - Apprendiamo dell’indignazione di Raffaele Sollecito il quale, in un articolo pubblicato da un noto settimanale (Oggi, ndr), lamenta l’inopportunità della trasmissione del programma “˜Storie maledette’, oltre alle modalità di conduzione dello stesso in quanto registrato senza alcun contraddittorio.
Su questo punto, è appena il caso di ricordare che anche Raffaele Sollecito è stato ospitato da una nutrita serie di programmi tra i quali Porta a Porta, La vita in diretta, Domenica in, Piazza Italia (programmi Rai, servizio pubblico), Quarto Grado, Pomeriggio 5, Matrix (Mediaset), Otto e Mezzo (La7). Tutto questo, prima, durante e dopo le sentenze che lo riguardavano.
Nell’articolo appena pubblicato si osserva tuttavia che i commenti e le osservazioni sui fatti di cronaca vanno proposti prima delle sentenze e non dopo. Altrimenti ci troveremmo “in presenza di un surreale quarto grado di giudizio”.
Rispettiamo questa opinione, ma vorremmo anche aggiungere che un’altra corrente di pensiero sostiene invece che i processi andrebbero celebrati nelle aule dei tribunali e non sulle pagine dei giornali o negli studi televisivi. E Rudy Guede ha atteso 8 anni e la fine di tutti i gradi di giudizio (compresi quelli riguardanti Raffaele Sollecito e Amanda Knox) prima di esprimere la sua opinione. Fra l’altro, a una sola trasmissione televisiva e non a tutti i circuiti delle emittenti nazionali. Una scelta, quella di Rudy, che andrebbe rispettata. Anche perché ampiamente attinente ai principi e ai valori che caratterizzano l’ordinamento giuridico italiano.
Spostando poi l’attenzione sull’impostazione del programma “senza contraddittorio”, è il caso di ricordare preliminarmente che in anni di programmazione di Storie maledette nessuno si è mai lamentato di questa modalità . Inoltre anche Raffaele Sollecito è stato anch’esso unico ospite “senza contraddittorio”. A cominciare da Porta a Porta di Bruno Vespa per finire con Otto e Mezzo di Lilly Gruber.
L’articolo in questione riassume infine in otto punti le asserite bugie di Rudy richiamando in alcuni casi (non in tutti) virgolettati estratti da verbali o sentenze sul caso di Perugia. Proviamo a rispondere ad ognuno di essi, esprimendo il punto di vista di Rudy.
Punto n. 1) Rudy non avrebbe avuto alcun appuntamento con Meredith? Può darsi! Ma sempre a proposito di appuntamenti, il Giudice di primo grado si esprime dicendo che “in un contesto di ventenni e in una città universitaria i giovani si incontrano senza un preventivo rogito notarile” (pag. 93, Sentenza di I Grado Rudy Guede). Questa affermazione può essere presa in considerazione anche nel caso obiettato oppure per Rudy non vale?
Sempre al punto 1 si riportano alcune affermazioni di tal signor Barrow, senza dire però che lo stesso teste non solo ridimensionava in udienza tutte le sue precedenti affermazioni, ma risultava in conflitto con Rudy per una questione di ragazze. Inoltre, la testimonianza del signor Barrow veniva interrotta “all’emergere di profili di reato concernenti trattative economiche con una testata giornalistica televisiva” (pag.52). Tant’è che il teste fu ritenuto inattendibile.
Punto n. 2) Rudy sarebbe un ladro seriale? L’articolo in questione riporta due condanne che in realtà riguardano lo stesso episodio avvenuto cinque giorni prima della tragedia di Perugia, cioè l’introduzione all’interno di un asilo a Milano. Episodio censurabile. Tant’ è vero che Rudy ha riportato la relativa condanna. Tuttavia, al di là di questo episodio, non esiste agli atti un’altra sola condanna, né la presenza di una denuncia che riguardi gli altri oggetti di cui parla l’articolo in questione. Non solo, ma la stessa sentenza di condanna in primo grado riporta a pagina 101 “la pregressa incensuratezza” di Rudy, non essendo ancora stato giudicato per l’episodio milanese.
Punto n. 3) Rudy avrebbe lasciato tracce genetiche dentro la borsetta di Meredith? Negli atti processuali non abbiamo letto neanche una sola volta che il materiale genetico di Rudy sia stato rinvenuto nella borsetta, semmai fuori della stessa. E la differenza non è di poco conto. Infatti, aver trovato una traccia all’esterno della borsa consentirebbe di ipotizzare un semplice spostamento dell’oggetto in questione, mentre sostenere di aver isolato il dna di Rudy al suo interno significherebbe che il ragazzo possa aver davvero rovistato nella stessa. Circostanza, quest’ultima, che però non risulta in alcuna sentenza, perché suffragata da alcun elemento. E di conseguenza è di per sé orribile e diffamatoria l’espressione utilizzata nell’articolo: “Mentre Meredith moriva dissanguata” Rudy “la depredava”. Inoltre i cellulari e quant’altro mancante dalla borsa di Meredith sono stati ritrovati altrove, senza alcuna impronta né traccia di Rudy.
Per quanto riguarda poi i primi soccorsi prestati da Rudy a Meredith, quest’ultimi sono stati descritti addirittura dai giudici i quali ““ sempre a pag. 101 della sentenza di primo grado ““ concludono dicendo: “Non potendosi spiegare diversamente la presenza vicino al cadavere di tre asciugamani”.
Punto n. 4) la fuga in discoteca. Per quanto inqualificabile sia il comportamento, è appena il caso di ricordare che per quel che riguarda Raffaele Sollecito e Amanda Knox, i Giudici di Appello commentano che sono “innumerevoli e variegati i modi di reagire dell’essere umano di fronte a situazioni tragiche” (assunto ripreso dalla Cassazione con rinvio a pag. 17). Perché la stessa cosa non dovrebbe valere anche per Rudy?
Punto n. 5) Rudy è un bugiardo e avrebbe fatto uso di cocaina? àˆ vero che durante le requisitorie si leggono espressioni come quelle riportate tra virgolette dall’articolo, ma in altrettante circostanze le stesse affermazioni vengono rivisitate e successivamente non confermate dalle sentenze. Inoltre, anche per quanto riguarda Raffaele Sollecito e Amanda Knox si legge che “i due hanno reso versioni obiettivamente non suffragate da riscontri oggettivi e non verosimili”. Tra l’altro, non è certo il caso di misurare la credibilità di tutti gli imputati basandosi sulla gravità delle bugie raccontate altrimenti sarebbe opportuno ricordare che Amanda Knox mise sulla scena del crimine un innocente, vale a dire Lumumba, che soltanto grazie a un alibi di ferro riuscì a tirarsene fuori.
Punto n. 6): su questo punto Rudy non afferma nulla di particolare, per cui non comprendiamo proprio dove sia l’addebito da contestare a quanto da lui dichiarato durante il programma televisivo.
Punto n. 7) la presenza di Amanda e Raffaele sulla scena del crimine. Non ci risulta che durante la trasmissione Rudy abbia mai sostenuto di aver riconosciuto la persona nella quale si è imbattuto quella sera in via della Pergola. Non comprendiamo dunque la lamentela circa l’asserita presenza in quella casa. Va infatti rilevato che nella sentenza di Cassazione che assolve Sollecito e la Knox si precisa (a pag. 44) che “l’ipotizzata presenza dei ricorrenti non può di per sé essere ritenuto elemento dimostrativo di colpevolezza”. Perché la stessa riflessione non può essere presa in considerazione per Rudy? Perché quest’ultimo avrebbe lasciato tracce “ovunque”? Rudy c’era e ha ammesso di esserci. Va però precisato che questa asserita abbondanza di tracce deve essere ampiamente ridimensionata visto che a pagina 97 della sentenza di primo grado di Rudy si legge che “in realtà di Dna dell’imputato non è che se ne sia trovato parecchio”, “in definitiva nulla fa ritenere che vi fosse materiale biologico di Rudy in gran copia”.
Punto n. 8) Nell’ultimo punto si riporta che la motivazione sostanziale del rigetto del permesso premio chiesto da Rudy sia da attribuire alla “mancanza di revisione critica per quanto è successo. Non ha maturato alcun pentimento”. Innanzitutto, se si intende riportare un virgolettato, sarebbe opportuno riportarlo come è stato effettivamente scritto. E cioè: “rilevato che l’istante ha commesso gravissimi reati rispetto ai quali non riconosce le proprie responsabilità ”. E perché mai dovrebbe riconoscerle se afferma di essere innocente al punto da voler chiedere una revisione del processo? Non è forse un suo diritto? Oppure i diritti che caratterizzano l’ordinamento giuridico italiano per Rudy non valgono?
Se davvero è un bugiardo, se ne assumerà conseguenze e responsabilità . Ma in definitiva, in questa drammatica storia, ci sembra che se le sia ampiamente assunte. Forse ““ e sottolineiamo forse ““ ben oltre le sue colpe.
http://www.tusciaweb.eu/2016/02/la-storia-di-rudy-guede-sta-in-piedi-ecco-perche/
E’ Spregevole Che La Ragazza Condannata Per Avere Ucciso Mia Figlia Sia Diventata Una Celebrità
John, il papà di Meredith, per la prima volta in tre anni ha alzato la voce ed ha scritto un articolo struggente contro la trasformazione di Amanda Knox, condannata in primo grado per omicidio, in una sorta di celebrità .
E’ severamente critico dei comportamenti assolutamente poco rispettosi dei genitori di Amanda Knox, Curt Knox e Edda Mellas, ed è altrettanto critico nei confronti di Hayden Panettiere e Rocco Girlanda accusati di essere persone narcisistiche e pronte a sfruttare questa tragedia al solo fine di esaltare se stesse senza aver alcun riguardo per Meredith e la sua famiglia.
Ora dice basta. Il suo articolo è stato pubblicato dal Daily Mail.
E Veramente Spregevole Che La Ragazza Imprigionata Per Aver Ucciso Mia Figlia Sia Diventata Una Celebrità .
da John Kercher
Dal padre di Meredith Kercher, un forte attacco sul culto di “Foxy Knoxy”.
La settimana scorsa, ho acceso la televisione e ho dovuto assistere all’ennesimo spettacolo durante il quale i genitori della giovane donna condannata per aver ammazzato mia figlia proclamavano a viva voce l’innocenza dell’assassina. E per l’ennesima volta sono stato assalito da rabbia, desolazione e un da un dolore lacerante
Amanda Knox è stata giudicata colpevole di aver ucciso mia figlia Meredith in quella stessa casa dove entrambe alloggiavano in Italia, tre anni fa. Ma sembra che per la Knox, da questo orribile delitto, siano arrivati i benefici di una collocazione all’interno dello star-system USA
Amanda Knox appare ovunque, senza via di scampo: non si sfugge né a lei né al suo disinvolto soprannome: “Foxy Knoxy” (ancora più offensivo per come il significato di tale soprannome banalizza la gravità del suo crimine). La settimana scorsa, ai genitori della Knox è stata concessa un intervista in “prime time” durante il programma mattutino “Daybreak” di ITV, dove essi hanno potuto liberamente esprimere le loro personali convizioni relativamente alla non-colpevolezza della propria figlia. Ma Kurt Knox e la sua ex-moglie Edda Mellas non hanno mai espresso condoglianze alla nostra famiglia per la atroce perdita che abbiamo subito, non ci è mai arrivata una lettera di cordoglio tantomeno una singola parola di supporto. I Knox si sono limitati a ripetere incessantemente una serie di slogan a favore dell’innocenza della propria figlia, e nient’altro.
E in verità , temo che dovremo aspettarci ancora di tutto, e di più. La comparsa televisiva dei Knox/Mellas la scorsa settimana, pubblicizzata alla stregua di uno scoop televisivio, guarda caso coincide con l’inizio del processo d’appello della Knox. Quest’appello, similmente al processo di primo grado, si prolungherà per mesi, contribuendo ad allungare sempre di più l’oscuro tunnel che impedisce il naturale ricomporsi della tempesta emotiva che affligge la nostra famiglia,impedendoci di elaborare in pace il lutto per la morte della nostra cara Meredith. Se la Knox non otterrà il risultato che desidera in questa istanza, la nostra angoscia si prolungherà ulteriormente, perchè Amanda sicuramente porterà il suo caso fino alla Corte di Cassazione a Roma. E questo significa che il nostro tormento potrebbe continuare per gli anni a venire…
A molti la Knox pare un ‘improbabile assassina, per la mia famiglia essa è indubbiamente colpevole. La Knox è una delle tre persone condannate per l’omicidio della mia amata Figlia, una giovane donna piena di promesse per il futuro, un futuro brutalmente stroncato da una serie di coltellate alla gola che la lasciarono morire dissanguata da sola,in una stanza buia. La Knox e il suo ex-fidanzato, l’italiano Raffaelle Sollecito, stanno scontando due condanne rispettivamente di 26 e di 25 anni per questo orrendo crimine, e una terza persona, il vagabondo Rudy Guede, è stato pure condannato ed è attualmente dentenuto in carcere .
Ma è la Knox che esercita continuamente una incomprensibile presa sui media. Essendo io stesso un giornalista credo di capirne il motivo: la Knox è giovane, avvenente e di sesso femminile, e questo la rende un’improbabile assassina.agli occhi di molti Ma per la mia famiglia essa è colpevole e per quanto ne sappiamo noi, è stata condannata per aver ucciso la nostra carissima Meredith, e per avere perpretato un omicidio ciecamente brutale e perverso.
Ancor più triste è l’amara constatazione di come Meredith sia stata privata della vita , il che ci impedisce di celebrarne la vita… Meredith Kercher, è ora “la vittima di un omicidio”, non più la nostra bellissima figlia Meredith, così intelligente e curiosa e piena di voglia di vivere.
Questo mio scritto è un tentativo di ristabilire una sorta di equilibrio e di rendere i lettori partecipi ai sentimenti che accompagnano la nostra irreparabile perdita: parlare della Meredith che noi conoscevamo e amavamo… nostra figlia aveva 21 anni quando è morta: una giovane intelligente, socievole e di ottimo carattere. Stava per laurearsi in “Studi Europei e Cultura Italiana” presso l’ Università di Leeds, quando prese la decisione di frequentare un semestre presso l’università di Perugia allo scopo di migliorare la sua conoscenza della lingua e della cultura italiana.
Il primo novembre, terzo anniversario della sua morte, mi sono riunito con gli altri familiari nel freddo e grigio cimitero dov’è sepolta. Uno dopo l’altro, abbiamo deposto fiori di colori vivaci sulla sua tomba e abbiamo lasciato dei biglietti . Il mio diceva semplicemente, “Mi manchi”.Dozzine di biglietti manoscritti sono stati lasciati dalle amiche di Meredith, che parlano con lei come se fosse sempre tra di noi, e le raccontano dei loro nuovi impegni, dei loro ragazzi… Ricordano le meravigliose esperienze vissute insieme, e le loro risate . E come noi, tutti sperano ““ veramente, sperano”“ che Meredith in un qualche modo sia consapevole dei loro pensieri, perchè Meredith è presente sempre in noi e tra noi. Meredith vive nei monumenti voluti in memoria di lei, negli alberi piantati nel suo onore presso il suo liceo e all’università che frequentava , ed nei simboli eretti nei giardini di chi non l’ha mai dimenticata.
Nella sua casa nel Surrey, dove abitava con la mamma durante le vacanze universitarie, la sua camera rimane tutt’ora com’era una volta. Non propriamente un sacrario, ma una realtà che permane indisturbata.
Tutto ciò che desideriamo ora è solo pace, al solo scopo di poterne celebrarne la vita. E ‘forse troppo da chiedere?
I suoi vestiti rimangono nell’armadio, i suoi poster appiccicati alle pareti. I suoi libri di studio sono ammucchiati sul tavolo, i suoi arnesi da make up sistemati vicino, tutto esattamente .come lei lo ha lasciato.A volte riesco persino a convincermi che lei ritornerà , che ci sarà un domani… aspetto di sentire la cadenza allegra della sua risata, e nel frattempo, sorrido
Tutti ricordano l’animo gentile e la natura altruista di Meredith. Non era la classica “secchiona”, però studiava molto, lavorava silenziosamente e assiduamente verso il suo obiettivo, laurearsi. Ma era anche generosa, tanti suoi amici hanno riferito di quanto fosse disponibile ad aiutare i compagni, condividendo i suoi appunti con chiunque ne avesse bisogno, Meredith era generosa di natura.
Ovviamente Meredith non era perfetta, ad esempio la puntualità non è mai stata uno dei suoi pregi L’ultima volta che l’ho vista, durante una sua breve visita a Londra per il weekend, mi ha fatto aspettare un’ ora nel ristorante italiano dove avevamo appuntamento.Ma quando è apparsa con il suo sorriso radioso e mi ha mostrato gli stivali nuovi che si era comprata, la mia irritazione si è disciolta come neve al sole. Non mi dimenticherè mai di questa giornata.
E di colpo, ci siamo ritrovati in viaggio per l’Italia per l’identificazione del suo cadavere. A seguire il processo, i cui dettagli fin troppo sviscerati non necessitano di un ulteriore approfondimento in questa sede. Il dolore però non finisce mai e quanto segue è solo un esempio:due anni dopo la morte di Meredith, fummo informati dalle autorità che finalmente avremmo potuto portare a casa i suoi beni personali. Ero convinto che mi avrebbero consegnato una grande valigia piena dei suoi effetti personali che noi tutti avremmo potuto conservare.Invece, mi dettero una piccola e logora valigia Tutti i sui effetti erano stati sequestrati per essere sottoposti agli esami scientifici… persino questi sono stati violati.
Così, non possiamo fre altrimenti se non concentrarci sui ricordi felici. Meredith era nata nel periodo delle festività natalizie e ora che tale periodo si avvicina, ricordiamo con tutto il cuore il suo ventunesimo compleanno, che festeggiammo in un ristorante italiano qui in Inghilterra. Nessuno di noi avrebbe mai pensato che sarebbe stata l’ultima riunione familiare con Meredith presente.
Meredith era tanto cara a noi tutti. Ovviamente la vita continua, ma non passa mai minuto in cui lei non sia presente nei nostri pensieri. E la domanda che ci assilla con insistenza è: “Perché?” Perché ci è stata prematuramente sottratta e in maniera così atroce?
Come tutti i genitori in lutto, delle volte ci domandiamo che cosa farebbe lei adesso se fosse rimasta tra di noi: certamente si sarebbe laureata all’Università di Leeds nel 2009. Ma non ci è stato concesso di essere presenti a quest’evento, e di condividere con Meredith l’orgoglio per avere raggiunto un obiettivo così importante. A Meredith è stata conferita una laurea postuma, e sua sorella Stephanie l’ha accettata in sua vece. Al momento della consegna del diploma , il pubblico si è sollevato tributandole un’ enorme ovazione che è durata oltre un minuto e in questa circostanza non sono riuscito a trattenere le lacrime.
Dopo tutto questo tempo mi è ancora difficile razionalizzare che Meredith non sia più tra di noi. A volte mi piace pensare che sia solo partita per un lungo viaggio, così fantastico di sentire il telefono squillare e di udire la sua risata argentina sgorgare entusiasta, mentre mi racconta delle sue ultime avventure…
Meredith era la più giovane della nostra famiglia, la nostra piccolina. La sua mamma, i suoi fratelli ed io conserviamo gelosamente ogni singolo ricordo della sua breve vita. In verità l’unica cosa che desideriamo cancellare, è il ricordo della sua orribile morte, avvenuta troppo presto e in maniera brutale.Noi cerchiamo solo pace, per potere meglio celebrare la breve vita che è stata concessa a Meredith. L’unico ricordo di Lei che vogliamo cancellare dalle nostri menti è la sua orrenda fine. Chiedamo forse troppo?